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81.2012.16

Infrazione alla LArm

Ticino · 2013-05-10 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto d’accusa nr. 17/2012 del 9 gennaio 2012.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono a carico dello Stato.

3.     A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di fr. 1'100.-, IVA compresa.

4.     È ordinato il dissequestro a favore di IM 1 del fucile soft air marca __________ modello __________ e dei tre caricatori, sequestrati il __________ dalla polizia cantonale.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

avv. __________, __________,

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Ufficio reperti, Bellinzona;

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.300.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.16

DA 17/2012

Bellinzona

10 maggio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Jyothish George in qualità di Segretario per giudicare

IM 1IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. DA 17/2012 del 9 gennaio 2012;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alla LF sulle armi

per avere, attraverso il valico stradale di __________, detenuto nel baule della sua vettura Mazda 2 targata TI __________, un fucile soft air marca __________ modello ____________________ e tre caricatori, senza essere al beneficio della necessaria autorizzazione d’importazione e del permesso di porto d’armi valido sul territorio elvetico;

e propone la condanna

1.     Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 300.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CPS).

2.     Alla multa difr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.     Ordina la confisca del fucile soft air marca __________ modello __________ e dei tre caricatori, sequestrati all’imputato il __________ dalla Polizia cantonale (art. 69 CPS).

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

rilevato                              che il difensore chiede in via principale il proscioglimento con un’adeguata indennità, in via subordinata l’esenzione da ogni pena;

visti                                  gli art. 34, 42, 47, 106 CP; 4 cpv 1 lett. g, 26 cpv. 1, 28 cpv. 1a, 33 cpv. 1 lett. a, 33 cpv. 2 e 34 LArm; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sulle armi e munizioni per i fatti descritti nel decreto d’accusa nr. 17/2012 del 9 gennaio 2012.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono a carico dello Stato.

3.     A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di fr. 1'100.-, IVA compresa.

4.     È ordinato il dissequestro a favore di IM 1 del fucile soft air marca __________ modello __________ e dei tre caricatori, sequestrati il __________ dalla polizia cantonale.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

avv. __________, __________,

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Ufficio reperti, Bellinzona;

La giudice:                                                                               Il segretario:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.300.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale