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81.2012.135

Infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di permesso

Ticino · 2013-06-26 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.135

DA 891/2012

Bellinzona

26 giugno 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1

difesa da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 891/2012 del 27 febbraio 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputata autrice colpevole di

infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere, a __________ in data 06 settembre 2011, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente quali giardinieri, due cittadini brasiliani non autorizzati a svolgere attività lucrativa in Svizzera;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 4 aliquote giornaliere da fr. 190.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 760.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2.     Alla multa di fr. 300.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3.

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento nonché il riconoscimento di un indennizzo;

richiamati                          gli art. 117 cpv. 1 LStr, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolta dall’imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di permesso, per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 891/2012 del 27 febbraio 2012.

2.    La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.

3.     Ad IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di fr. 300.-.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

,

,,

, .

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.150.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.300.-          totale