opencaselaw.ch

81.2012.112

Elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida

Ticino · 2013-06-21 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.112

DA 1089/2012

Bellinzona

21 giugno 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Cancelliera per giudicare

IM 1

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 1089/2012 del 12 marzo 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

1.     elusione di provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida

per essersi intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito, alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr.;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 65 aliquote giornaliere da fr. 80.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 5'200.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 anni.

2.     Alla multa di fr. 1'500.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 15.

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.

4.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 30.- ciascuna per complessivi fr. 750.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 17.11.2010, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 25 (art. 36 CPS).

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

rilevato                              che il Procuratore pubblico chiede la conferma del decreto d’accusa;

rilevato                              che il difensore chiede :

·la riduzione delle aliquote

·la diminuzione dell’ammontare delle stesse

·la riduzione della multa (che se troppo elevata si tramuterebbe in pena detentiva)

·il ripristino della condizionale

richiamati                          gli art. 91a cpv. 1 LCStr; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCS per essersi intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito, alla prova del sangue e ad un esame medico completivo per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1.  alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 1'500.- (millecinquecento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.2. alla multa di fr. 400.- (quattrocento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 13 (tredici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3non revocail beneficio della sospensione condizionale concesso alla

pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr. 30.-

ciascuna per complessivi fr. 750.- decretata nei suoi confronti dalla

Pretura penale il 17.11.2010 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l'avvertenza che in

caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena

detentiva di giorni 25 (art. 36 CPS),

maprolungail periodo di prova di due anni;

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino

Il giudice:                                                                                 La Cancelliera:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.                            400.--         multa

fr.                           200.--tassa di giustizia

fr.                            100.--         spese giudiziarie

fr.                           700.--totale senza motivazione scritta