opencaselaw.ch

81.2012.105

Lavorare come barista senza il necessario permesso di polizia

Ticino · 2013-11-22 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2012.105

DA 899/2012

Bellinzona

22 novembre 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1IM 1

difesa da: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 899/2012 del 27 febbraio 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputata autrice colpevole di

attività lucrativa senza autorizzazione

per avere, dal 20 al 21 agosto 2011, per complessivi 2 giorni, a __________ presso il __________, gestito dalla società __________, esercitato l’attività lucrativa di barista in prova, per almeno 16 ore in totale e per un compenso complessivo di CHF 320.00, nonostante non fosse a beneficio del necessario permesso di polizia;

e propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 210.- (duecentodieci).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CPS).

2.  Alla multa difr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro) - (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 115 cpv. 1 c) LStr; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autrice colpevole di attività lucrativa senza autorizzazione, art. 115 cpv. 1 lett c LStr per avere, dal 20 al 21 agosto 2011, per complessivi 2 giorni a __________ presso il __________, gestito dalla società IGL Sagl, esercitato l’attività lucrativa di barista in prova, per almeno 16 ore in totale e per un compenso complessivo di CHF 320.00, nonostante non fosse a beneficio del necessario permesso di polizia.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1.  alla pena pecuniaria di 7 aliquote (sette) aliquote giornaliere di fr.30.- (trenta), per un totale di fr. 210.- (duecentodieci).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due (2) anni.

2.2. alla multa di fr. 100.--(cento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, Bellinzona

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1:

fr.                            100.-          multa

fr.200.-tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.400.-          totale