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81.2012.101

Entrata e soggiorno illegali

Ticino · 2013-05-31 · Italiano TI
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Incarto n.81.2012.101

DA 677/2012

Bellinzona

31 maggio 2013

Sentenza con motivazione

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Cancelliera per giudicare

IM 1

difeso da:   DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 677/2012 del 13 febbraio 2012;

preso atto                          che il   AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

entrata illegale, soggiorno illegale

per essere entrato illegalmente in Svizzera dal valico ferroviario di __________ in data 18 agosto 2011, privo di certificati validi di legittimazione, rispettivamente per aver soggiornato illegalmente a __________, in Via __________, presso l’abitazione del padre, nel periodo 18 agosto/ 12 dicembre 2011, privo di certificati validi di legittimazione e di qualsiasi permesso di polizia;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa di fr. 200.- (duecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7.

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

4.     La nota d'onorario del difensore d'ufficio, a crescita in giudicato del presente decreto d'accusa, verrà tassata con decisione separata, riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP.

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che il Procuratore pubblico postula la conferma del decreto di accusa;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento dell’imputato o una drastica riduzione della pena;

consideratoin fatto e in diritto

1.I fatti di cui al presente processo risalgono al 13 dicembre 2011 quando, a seguito di una richiesta d’accertamento del 1 dicembre 2011, da parte dell’Ufficio degli Stranieri di Lugano, la Polizia cantonale interveniva presso l’abitazione del padre del prevenuto, onde appurare se, quest’ultimo, risiedeva legalmente nel nostro Paese.

Interrogato in merito il prevenuto ammetteva subito di essere entrato in Svizzera -da __________- in data 18 agosto 2011, privo di qualsiasi documento e di visto e di essersi recato a __________, in via __________, dove risiedeva il padre (verbale d’interrogatorio del 13 dicembre 2011).

All’occasione egli ha ammesso di sapere di essere entrato illegalmente sul nostro territorio e di averlo fatto per ricongiungersi al padre, che gli avrebbe fornito tutto quanto necessario per sopravvivere.

La sua intenzione era quella di non più lasciare la Svizzera dato che, un suo rientro presso il paese d’origine, ovvero l’Iran, avrebbe potuto comportare, a suo dire, un pericolo per la sua vita.

Egli ha inoltre riconosciuto di non essere in possesso di alcun documento di legittimazione valido se non una carta rilasciata dal suo paese attestante le sue generalità.

In definitiva dagli accertamenti eseguiti dalla Polizia è emerso che IM 1 ha soggiornato, senza permesso, presso il domicilio del padre per un periodo di 114 giorni.

2.Anche il padre del prevenuto, sentito in data 14 dicembre 2011, ha confermato che suo figlio è entrato in Svizzera in data 18 agosto 2011 e che ha soggiornato presso di lui per un totale di 114 giorni (verbale d’interrogatorio del 14 dicembre 2011). Egli ha evidenziato come l’intenzione del figlio fosse quella di vivere con lui, richiesta alla quale lui non poteva evidentemente opporsi pur sapendo che era sprovvisto dei documenti e dei permessi necessari.

Egli ha comunque precisato che, in collaborazione con uno studio legale, stava intraprendendo tutte le pratiche necessarie per ottenere il permesso di un ricongiungimento famigliare. Dagli atti risulta in effetti che, in data 28 ottobre 2011, il prevenuto ha presentato una domanda di rilascio di un permesso di dimora.

La Sezione della popolazione non è però entrata nel merito di tale richiesta, siccome l’interessato era giunto in Svizzera illegalmente.

Da qui la decisione del 12 dicembre 2011 che ha ordinato all’imputato di lasciare questo Paese il prima possibile.

Contro questa disposizione l’interessato è comunque insorto al Consiglio di Stato, che in data 30 maggio 2012 ha parzialmente accolto il ricorso annullando la decisione dipartimentale del 12 dicembre 2012. Ha rinviato gli atti alla Sezione della popolazione affinché riesaminasse se IM 1 poteva ottenere un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento famigliare. Esame a tutt’oggi non ancora esperito.

In data 16 dicembre 2011 l’accusato ha pure presentato una domanda d’asilo alle Autorità federali ottenendo un permesso “N”.

3.Nel frattempo,con decreto di accusa del 13 febbraio 2012, il Procuratore pubblico ha qualificato il comportamento di IM 1 come un’infrazione alla Legge federale sugli stranieri per entrata e soggiorno illegale.

4.Contro tale decreto il prevenuto ha interposto in data 14 febbraio 2012 opposizione.

5.Al dibattimento il prevenuto ha confermato di essere entrato in Svizzera il 18 agosto 2011. Ha dichiarato d’averlo fatto senza un visto d’entrata, in quanto fuggito dall’Iran temendo per la sua integrità fisica. Ha pure ammesso di aver soggiornato dal padre a __________ senza un permesso.

La difesa, in un primo momento, nelle fasi predibattimentali, ha precisato che la citata decisione del 30 maggio 2012 è suscettibile di far “cadere i presupposti alla base del DA 677/2012” (v. scritto del 14 maggio 2013), in un secondo tempo, al dibattimento, pur riconoscendo che se da un punto di vista formale l’imputato è incorso in un errore nel non chiedere immediatamente un permesso al momento della sua entrata in Svizzera, ha precisato che, il suo comportamento, non integra l’intenzione di violare la legge ritenuto che stava valutando quale tipo di permesso richiedere. Per queste ragioni ha chiesto l’applicazione dell’art. 47 CP, con conseguente proscioglimento o, sussidiariamente, una notevole riduzione della pena anche in considerazione della sua situazione personale particolare.

6.Giusta l’art. 5 cpv. 1 lett. a LStr. lo straniero che intende entrare in Svizzera deve essere in possesso di un documento di legittimazione valido per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto. I documenti di legittimazione riconosciuti sono stabiliti dal Consiglio federale (art. 5 cpv. 4 LStr.).

A norma dell’art. 4 cpv. 1 e 3 OEV, nonché del Regolamento (CE) n.539/2001, i cittadini iraniani, per giungere nel nostro paese, necessitano di un visto d’entrata rilasciato dalle Autorità diplomatiche elvetiche.

Inoltre giusta l’art. 10 cpv. 2 LStr, lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa, necessita di un permesso, che deve essere richiesto prima dell’entrata nel nostro Paese.

L’art. 115 cpv. 1 lett. a LStr. prevede che chi viola le prescrizioni in materia d’entrata o soggiorno in Svizzera, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa (art. 115 cpv. 3 LStr.).

7.Ora, è assodato che, nel caso in esame, perlomeno fino al 16 dicembre 2011 (data in cui gli è stato rilasciato un permesso “N”), IM 1 è entrato e ha soggiornato in Svizzera illegalmente, siccome privo del necessario visto d’entrata e del permesso della Polizia degli stranieri che lo autorizzava a soggiornare.Infatti, per sua stessa ammissione, in data 18 agosto 2011 l’interessato ha varcato il confine ginevrino con il treno per recarsi poi a __________ privo di qualsiasi documento ben sapendo d’entrare illegalmente sul territorio svizzero (vedi verbale d’interrogatorio di polizia del 13.12.2011). Ciò che basta per pronunciare la condanna. In effetti, secondo la giurisprudenza del TF, per “entrata illegale” s’intende l’oltrepassare il confine politico della Svizzera senza passaporto e senza il necessario visto (NGUYEN, Droit public des étrangers, Berna, pag. 667).

Per ovviare evitare le conseguenze di cui al capoverso precedente, il prevenuto avrebbe dovuto compierele necessarie procedureprimadell’entrata in Svizzera: questo perché, secondo il Tribunale federale, il porre l’Autorità competente in materia di Polizia degli stranieri di fronte al fatto compiuto non legittima la presenza dello straniero in Svizzera e rasenta l’abuso di diritto (STF 9.6.98 in re M.; 26.6.98 in re A.; 26.6.98 in re N.; 9.5.00 in re V.).

Il fatto che l’imputato abbia in un secondo tempo richiesto il ricongiungimento famigliare non sana la sua posizione, così come non la sana la decisione del Consiglio di Stato del 30 maggio 2012, che accoglie certamente il gravame del qui imputato ed annulla la decisione Dipartimentale, ma lo fa per il fatto che la prima istanza non è entrata nel merito della domanda di ricongiungimento, dando comunque per assodata l’illegalità della presenza dell’imputato fino al 16 dicembre 2011 (v. decisione punto 7).

Data la consapevolezza dell’imputato sulla sua posizione al momento dell’entrata e del soggiorno i reati da lui commessi devono essere considerati intenzionali, così da scartare l’ipotesi della negligenza (art. 115 cpv. 3 LStr).

8.Sulla commisurazione della pena va rilevato quanto segue.

L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP, che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare, la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’ art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).Così come indicato dall’ art. 47 cpv. 1 in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B 1092/2009 e 6B 67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B 585/2008 consid. 3.5).Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc. 6B 78/2008, 6B 81/2008, 6B 90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B 370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B 14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

9.Ciò considerato va subito evidenziato comein concretoIM 1 è cittadino iraniano. Data la sua dichiarata posizione critico-allegorica contro il governo del suo Paese, ben spiegata al dibattimento, è verosimile che un atteggiamento di questo tipo possa avergli creato seri problemi con le Autorità di quel Paese e quindi di fuggire.

Oltre a ciò è pure importante rilevare come egli non risulta essere un soggetto pericoloso, sta svolgendo deglistagesorientativi per gli allievi di pre-tirocinio nell’intento di riuscire ad integrarsi nel tessuto sociale, scolastico e lavorativo del nostro Paese e vive con il padre e la di lui famiglia in attesa di un permesso per un ricongiungimento famigliare.

Queste particolari circostanze portano questo giudice a decidere per un’attenuazione della pena prevista dal Ministero pubblico con conseguente diminuzione delle aliquote previste ed eliminazione della multa. Non però come richiesto dalla difesa, ritenuto come l’imputato non è giunto in Svizzera direttamente dall’Iran, bensì effettuando diverse tappe in Europa, in Francia, in Spagna, in Grecia e, prima ancora, in Turchia, luoghi in cui egli avrebbe potuto e dovuto, in tutta tranquillità, informarsi sulle necessarie procedure amministrative da intraprendere per entrare e soggiornare legalmente sul territorio della Confederazione.

richiamati                          gli art. 115 cpv. 1 a e cpv. 1 b LStr., richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CPS  ; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di entrata illegale, per essere entrato illegalmente in Svizzera dal valico ferroviario di __________ in data 18 agosto 2011, privo di certificati validi di legittimazione di legittimazione, rispettivamente per aver soggiornato illegalmente a __________, in Via __________, presso l’abitazione del padre, nel periodo 18 agosto/ 12 dicembre 2011, privo di certificati validi di legittimazione e di qualsiasi permesso di polizia;

2.     Di conseguenza  IM 1 è condannato:

2.1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.Intimazione a:

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico di  IM 1

fr.450.-tassa di giustizia

fr.                            250.-          spese giudiziarie

fr.700.-          totale

Avvertenza:la parte che ha annunciato ricorso in appello deve inoltrare una dichiarazione  scritta d’appello alla Corte di appello e di revisione penale, in conformità dell’art. 399 cpv. 3 e 4 CPP, entro venti giorni dalla notificazione di questa sentenza motivata.