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81.2011.91

Falsità in certificati

Ticino · 2012-11-22 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.91

DA 1080/2011

Bellinzona

22 novembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

(DI 1, __________)

visto                                  il decreto d’accusa n. 1080/2011 del 28 marzo 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole difalsità in certificati

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 100.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con uan pena detentiva di giorni 4 (quattro).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.4. Conferma il sequestro della licenza di condurre EKY15459AA4 (reperto 10 -

1790) e ne ordina la confisca.5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del suo assisito;

richiamati                          gli art. 42 e segg, 69, 252 CPS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1. IM 1 è prosciolto dal reato di falsità in certificati per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 1080/2011.

2.     Le spese e la tassa di giustizia di fr. 400.- (quattrocento) sono poste a carico dello Stato.

3.    È ordinato, alla crescita in giudicato, il dissequestro a favore di IM 1 della licenza di condurre EKY15459AA4 (reperto 10-1790) archiviata presso la Polizia cantonale-scientifica.

4.     Riconosce a favore di IM 1 un’indennità di fr. 3'500.- (tremilacinquecento) più IVA (art. 429 CPP).

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

Polizia scientifica, Bellinzona,

Divisione della giustizia, Bellinzona.

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.200.00tassa di giustizia

fr.                            200.00       spese giudiziarie

fr.400.00       totale