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81.2011.77

Circolare alla velocità ammessa di 65 Km/h malgrado il vigente limite di 50 Km/h

Ticino · 2012-11-08 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.77

DA 928/2011

Bellinzona

8 novembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Paolo Cardillo in qualità di Segretario per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 928/2011 del 21 marzo 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione

per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di circa 90 Km/h. (e da lui parzialmente ammessa) malgrado il vigente limite di 50 Km/h., così come accertata sulla base del contachilometri della vettura di polizia che lo seguiva;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall’art. 90 cifra 2 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1,  32 cpv. 2 e 3 LCStr., art.  4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS;

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 900.- (novecento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2. Alla multa di fr. 600.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento,     la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei).

3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che il difensore chiede che il reato sia derubricato a infrazione lieve;

richiamati                          gli art. 90 cpv.1 e cpv. 2 LCStr. in rel. con gli art. 27 cpv. 1,  32 cpv. 2 e 3 LCStr., art.  4a cpv. 1 lett. a ONC, art. 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di:

infrazione lieve alle norme della circolazione,

per avere circolato a __________ il __________ con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 65 Km/h (e da lui ammessa) malgrado il vigente limite di 50 Km/h;

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1. alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta);

2.2. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in (8) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

carica-      a IM 1 il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) con motivazione scritta e di fr. 200.- (duecento) senza motivazione scritta.

-      allo Stato il pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.-.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    per raccomandata

IM 1

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino,

Ufficio della migrazione, Bellinzona.

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                            250.-          multa

fr.100.-tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.                            100.-tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.                            200.-totale