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81.2011.66

Falsità in documenti

Ticino · 2012-10-24 · Italiano TI
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Sachverhalt

di causa concernenti la falsificazione di documenti e chiede una riduzione della pena in considerazione dello stralcio degli altri due reati contemplati nel decreto d’accusa;

visti                                   gli artt. 251 cifra 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CP per avere, tra il __________ ed il __________ a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, alterato un documento vero, e meglio,

per avere, nell’ambito della sua attività di consulente indipendente per le assicurazioni sociali, allo scopo di celare a ACPR 2 l’avvenuta perdita (a seguito di trasloco del proprio ufficio) del suo incarto e la mancata presentazione entro il termine di 30 giorni di un ricorso al Tribunale Federale contro la decisione del 6 agosto 2008 (notificata il 18 agosto 2008) del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, nonché di sottrarsi in tal modo ad un’eventuale rimprovero o azione in responsabilità per la propria inadempienza, alterato tale sentenza, modificandone la data stampata sulla prima pagina da 6 agosto 2008 a 15 ottobre 2008, consegnandola poi all’interessata e sconsigliando quest’ultima di presentare ricorso.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.     alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta).

§.     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2.     alla multa di fr. 200.- (duecento);

§.     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

ACPR 2

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1

fr.                            200.00       multa

fr.250.00tassa di giustizia

fr.                            250.00       spese giudiziarie

fr.700.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2011.66

DA 876/2011

Bellinzona

24 ottobre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. DA 876/2011 del 4 marzo 2011;

preso atto                          che ilritiene l’imputato autore colpevole dilesioni semplici, danneggiamento, falsità in documenti

e propone la condanna a:

1.     Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.     Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10.

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.

4.     L'accusatore privato ACPR 1 è rinviato al competente foro per le pretse di parte civile ritenuto che l'imputato non ha riconosciuto le pretese civili.

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

che l’accusatore privato postula la condanna del prevenuto;

rilevato                              che l’accusatore privato ACPR 1 ha ritirato la propria querela per lesioni semplici e danneggiamento e che lo stralcio verrà decretato separatamente;

che l’imputato ammette i fatti di causa concernenti la falsificazione di documenti e chiede una riduzione della pena in considerazione dello stralcio degli altri due reati contemplati nel decreto d’accusa;

visti                                   gli artt. 251 cifra 1 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CP per avere, tra il __________ ed il __________ a __________, al fine di procacciarsi un indebito profitto, alterato un documento vero, e meglio,

per avere, nell’ambito della sua attività di consulente indipendente per le assicurazioni sociali, allo scopo di celare a ACPR 2 l’avvenuta perdita (a seguito di trasloco del proprio ufficio) del suo incarto e la mancata presentazione entro il termine di 30 giorni di un ricorso al Tribunale Federale contro la decisione del 6 agosto 2008 (notificata il 18 agosto 2008) del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, nonché di sottrarsi in tal modo ad un’eventuale rimprovero o azione in responsabilità per la propria inadempienza, alterato tale sentenza, modificandone la data stampata sulla prima pagina da 6 agosto 2008 a 15 ottobre 2008, consegnandola poi all’interessata e sconsigliando quest’ultima di presentare ricorso.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.     alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 750.- (settecentocinquanta).

§.     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2.     alla multa di fr. 200.- (duecento);

§.     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.     al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 900.- (novecento) con motivazione scritta e di fr. 500.- (cinquecento) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

ACPR 2

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1

fr.                            200.00       multa

fr.250.00tassa di giustizia

fr.                            250.00       spese giudiziarie

fr.700.00       totale