Sachverhalt
descritti nel decreto daccusa n. 897/2011 del 11 marzo 2011.
3. IM 2 è autrice colpevole di infrazione di poca gravità alla LF sugli stranieri (incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale) per avere, a __________, in circostanze di tempo non meglio precisate, ma comunque sino al __________, in correità con il marito __________, facilitato il soggiorno illegale di almeno una cittadina domenicana dedita alla prostituzione senza essere in possesso dei necessari permessi per poter svolgere unattività lucrativa in Svizzera.
4. Di conseguenza __________ è condannata:
4.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
4.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. La condannata è avvertita che, se la sentenza è notificata personalmente, può presentare per scritto oppure oralmente, entro dieci giorni dalla notificazione, istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
Nellistanza la condannata deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
7. Intimazione a:
- seduta stante
,(per sé e per limputata)
- per raccomandata
AINQ 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio migrazione, Bellinzona,
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 2
fr. 200.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2011.63 / 64
DA 896/2011
DA 897/2011
Bellinzona
31 ottobre 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Carolina Brusco in qualità di segretaria per giudicare
IM 2-
difesi da: __________, __________
visti i decreti daccusa n. 896/2011 e 897/2011 dell11 marzo 2011;
preso atto che __________ è deceduto il __________ e che di conseguenza il procedimento nei suoi confronti deve essere stralciato dai ruoli per estinzione dellazione penale;
proceduto nelle forme contumaciali nei confronti di IM 2 senza nuova citazione dal momento che trattandosi di contravvenzioni limputata, salvo richiesta di chi lo dirige, non è tenuta a partecipare personalmente al dibattimento (cfr. art. 336 cpv. 1 CPP);
preso atto che il AINQ 1ritiene limputata autrice colpevole di
1. disobbedienza a decisioni dell'autorità
per avere, a __________, nel periodo __________,
in correità con il marito __________, omesso di ottemperare alla decisione __________, del Municipio di __________, regolarmente cresciuta in giudicato, con la quale veniva fatto loro ordine (in qualità di proprietario e gestore per lui, rispettivamente, di gerente per lei, dello stabile denominato __________), di far sospendere immediatamente lesercizio della prostituzione allinterno del citato immobile, ripristinando il suo uso a scopo residenziale-abitativo, ritenuto come, in occasione dei controlli di Polizia effettuati nel periodo 07.10.2009-06.10.2010, è stata accertata la presenza, allinterno dello stabile, di cittadine straniere (ecuadoregne, brasiliane, nigeriane e domenicane) dedite alla prostituzione;
2. infrazione di poca gravità alla LF sugli stranieri (incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale di poca gravità)
per avere, a __________, in circostanze di tempo non meglio precisate, ma comunque sino al __________, in correità con il marito __________, facilitato il soggiorno illegale di almeno una cittadina domenicana dedita alla prostituzione senza essere in possesso dei necessari permessi per poter svolgere unattività lucrativa in Svizzera;
e propone la condanna
1. Alla multa di fr.400.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni2(quattro).
2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 19, 106 CP; 116 cpv. 1 lett. a LStr in relazione con lart. 116 cpv. 2 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
pronuncia1. Il procedimento penale promosso con incarto 2011.786 nei confronti di __________ e sfociato nel decreto di accusa n. 896/2011 del 11 marzo 2011 è stralciato dai ruoli.
2. IM 2 è prosciolta dallimputazione di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti descritti nel decreto daccusa n. 897/2011 del 11 marzo 2011.
3. IM 2 è autrice colpevole di infrazione di poca gravità alla LF sugli stranieri (incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale) per avere, a __________, in circostanze di tempo non meglio precisate, ma comunque sino al __________, in correità con il marito __________, facilitato il soggiorno illegale di almeno una cittadina domenicana dedita alla prostituzione senza essere in possesso dei necessari permessi per poter svolgere unattività lucrativa in Svizzera.
4. Di conseguenza __________ è condannata:
4.1. alla multa di fr. 200.- (duecento);
4.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
4.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
5. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
6. La condannata è avvertita che, se la sentenza è notificata personalmente, può presentare per scritto oppure oralmente, entro dieci giorni dalla notificazione, istanza di nuovo giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza.
Nellistanza la condannata deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.
7. Intimazione a:
- seduta stante
,(per sé e per limputata)
- per raccomandata
AINQ 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della popolazione, Ufficio migrazione, Bellinzona,
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 2
fr. 200.- multa
fr. 50.- tassa di giustizia
fr. 250.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale