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81.2011.6

Impiego di straniera sprovvista di permesso

Ticino · 2012-10-11 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.6

DA 191/2011

Bellinzona

11 ottobre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Valentina Lavagno in qualità di segretaria per giudicare

IM 1

(difensore: __________, __________)

prevenuta colpevole di        infrazione alla LF sugli stranieri, impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere impiegato dal __________, a __________ presso il negozio __________ del __________, __________, cittadina bosniaca, non autorizzata ad esercitare un’attività lucrativa in Svizzera non disponendo del relativo permesso;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 117 cpv. 1 LStr, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 24 gennaio 2011 n. 191/2011 del AINQ 1  che propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di fr. 2'200.- (duemiladuecento), corrispondente a 20 (venti) aliquote da fr. 110.- (centodieci) - (art. 34 e seg. CP).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 e seg. CP).

2.     Alla multa di fr.500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 50.- (cinquanta).

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

che l’accusatore privato / il patrocinatore dell’accusatore privato postula;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita e ciò per due motivi: dapprima perché l’imputata non può essere considerata datore di lavoro ai sensi dell’art. 117 cpv. 1 LStr facendole difetto il necessario potere decisionale. Secondariamente perché tornerebbe applicabile l’errore sui fatti di cui l’art. 13 CP, ritenuto che l’art. 117 LStr prevede la punibilità solo se il reato viene commesso intenzionalmente e al massimo all’imputata può essere ascritta una negligenza, in quanto tale non punibile;

richiamati                          gli art. 117 cpv. 1 LStr; 13 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1. IM 1 è prosciolta dal reato di impiego di stranieri sprovvisti di permesso.

2.     La tassa e spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- (cinquecento) sono poste a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.400.00tassa di giustizia

fr.                            100.00       spese giudiziarie

fr.500.00       totale