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81.2011.5

Guida in stato di inattitudine; elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida; inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

Ticino · 2012-09-12 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.5

DA 225/2011

Bellinzona

12 settembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Dusca Schindler in qualità di Cancelliera per giudicare

IM 1IM 1

(difeso da: DI 1)

visto                                  il decreto d’accusa n. DA 225/2011 del 31 gennaio 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

e propone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta).L'esecuzione dalla pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).

2.     Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e alle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento del proprio assistito;

visti                                   gli artt. 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

proscioglie                       IM 1dai reati di:

-     guida in stato di inattitudine,exart. 91 cpv. 1 prima frase LCS,

-     inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,exart. 92 cpv. 1 LCS

per i fatti descritti nel decreto d’accusa del 31 gennaio 2011 n. 225/2011 del Procuratore pubblico Antonio Perugini.

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,exart. 91a cpv. 1 LCS,

per avere per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo dell’incidente nel quale era appena stato coinvolto, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: ora dell’incidente, dinamica dei fatti, bevande alcoliche sorbite, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell'alito o del sangue.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.     alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 600.- (seicento);

§.     l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

2.2.     alla multa di fr. 200.- (duecento);

§.     in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

2.3.     al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.  550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 50.- (cinquanta) senza motivazione scritta;

carica     tasse e spese giudiziarie di fr. 350.- (trecentocinquanta) allo Stato, il quale rifonderà a IM 1 fr. 1'000.- (mille) per ripetibili;

avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

Intimazione a:                    -    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                            200.00       multa

fr.25.00tassa di giustizia

fr.                             25.00       spese giudiziarie

fr.250.00       totale

Distinta spese               a carico dello Stato,

fr.175.00tassa di giustizia

fr.                            175.00       spese giudiziarie

fr.350.00       totale