Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2011.5
DA 225/2011
Bellinzona
12 settembre 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Dusca Schindler in qualità di Cancelliera per giudicare
IM 1IM 1
(difeso da: DI 1)
visto il decreto daccusa n. DA 225/2011 del 31 gennaio 2011;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di guida in stato di inattitudine, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 50.- (cinquanta) ciascuna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 2'250.- (duemiladuecentocinquanta).L'esecuzione dalla pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e segg. CPS).
2. Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 12 (dodici) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e alle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo di prova.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento del proprio assistito;
visti gli artt. 91 cpv. 1, 91a cpv. 1 e 92 cpv. 1 LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
proscioglie IM 1dai reati di:
- guida in stato di inattitudine,exart. 91 cpv. 1 prima frase LCS,
- inosservanza dei doveri in caso d'infortunio,exart. 92 cpv. 1 LCS
per i fatti descritti nel decreto daccusa del 31 gennaio 2011 n. 225/2011 del Procuratore pubblico Antonio Perugini.
pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,exart. 91a cpv. 1 LCS,
per avere per essersi intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario completivo per la determinazione dell'alcolemia, allontanandosi dal luogo dellincidente nel quale era appena stato coinvolto, rendendosi irreperibile, sapendo o comunque dovendo presumere, tenuto conto delle circostanze (vedi: ora dellincidente, dinamica dei fatti, bevande alcoliche sorbite, ecc.), che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente la prova dell'alito o del sangue.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 40.- (quaranta), per un totale di fr. 600.- (seicento);
§. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;
2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);
§. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
2.3. al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 50.- (cinquanta) senza motivazione scritta;
carica tasse e spese giudiziarie di fr. 350.- (trecentocinquanta) allo Stato, il quale rifonderà a IM 1 fr. 1'000.- (mille) per ripetibili;
avverteche questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella,
Il giudice: La cancelliera:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 200.00 multa
fr.25.00tassa di giustizia
fr. 25.00 spese giudiziarie
fr.250.00 totale
Distinta spese a carico dello Stato,
fr.175.00tassa di giustizia
fr. 175.00 spese giudiziarie
fr.350.00 totale