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81.2011.467

Lasciar vagare liberamente tre cani, uno dei quali ha morsicato una persona

Ticino · 2013-04-04 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 6 LOP;

visto                                  il decreto d’accusa n. 4832/2011 del 28 novembre 2011 del AINQ 1che propone la condanna:

1.     Alla multa di CHF200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

2.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).

3.     La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

rilevato                              che l’imputato chiede la propria assoluzione;

richiamati                          gli artt. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.    IM 1 è assolto dall’imputazione di atti contro la pubblica incolumità (art. 6 LOP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.    Le tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 350.- (trecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

2.1.  La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1 ____________________

-    per raccomandata

,

__________

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Sezione della popolazione, Bellinzona.

Il Giudice:                                                                                La Segretaria:

Distinta spese               a carico IM 1

CHF                        250.-tassa di giustizia

CHF                        100.-          spese giudiziarie

CHF                        350.-totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2011.467

DA 4832/2011

Bellinzona

4 aprile 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Simona Bombana in qualità di Segretaria, per giudicare

IM 1,__________,

prevenuto colpevole di         atti contro la pubblica incolumità

per avere a __________ in data __________ e __________, lasciato vagare liberamente i suo tre cani di razza __________, uno dei quali, nella prima circostanza, ebbe a morsicare __________ all’avambraccio destro (certificato medico __________ PS Ospedale Regionale di __________, agli atti);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 6 LOP;

visto                                  il decreto d’accusa n. 4832/2011 del 28 novembre 2011 del AINQ 1che propone la condanna:

1.     Alla multa di CHF200.- (duecento), con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

2.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).

3.     La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

rilevato                              che l’imputato chiede la propria assoluzione;

richiamati                          gli artt. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.    IM 1 è assolto dall’imputazione di atti contro la pubblica incolumità (art. 6 LOP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.    Le tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 350.- (trecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

2.1.  La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1 ____________________

-    per raccomandata

,

__________

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Sezione della popolazione, Bellinzona.

Il Giudice:                                                                                La Segretaria:

Distinta spese               a carico IM 1

CHF                        250.-tassa di giustizia

CHF                        100.-          spese giudiziarie

CHF                        350.-totale