Sachverhalt
descritti nel decreto daccusa n. 4482/2011 del 14 novembre 2011.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 530.- sono a carico dello Stato.
3. La domanda di indennità giusta lart. 429 CPP è respinta.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dIM 1
fr.300.00tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 80.00 teste
fr.530.00 totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dIM 1
fr.300.00tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 80.00 teste
fr.530.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2011.442
DA 4482/2011
Bellinzona
4 aprile 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Lucile Martinez in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
(difensore: DI 1, __________
visto il decreto daccusa n. 4482/2011 del 14 novembre 2011;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso
e propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 650.- (seicentocinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 6'500.- (seimilaciqnuecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede in via principale il proscioglimento del suo assistito in assenza dellelemento soggettivo del reato, rispettivamente in applicazione dellart. 8 CPP, in correlazione con gli artt. 52 e 53 CP, e dellart. 13 CP, sullerrore sui fatti; in via subordinata postula la riduzione della pena e lannullamento della multa tenuto conto della colpa lieve del suo assistito; chiede la rifusione di ripetibili nella misura di fr. 5'000.-;
richiamati gli art. 11 cpv. 3, 117 cpv. 1 LSt; 52, 53 CP; 8, 80 segg.; 84 segg.; 348 segg., 429 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è prosciolto dallimputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, per i fatti descritti nel decreto daccusa n. 4482/2011 del 14 novembre 2011.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 530.- sono a carico dello Stato.
3. La domanda di indennità giusta lart. 429 CPP è respinta.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano.
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dIM 1
fr.300.00tassa di giustizia
fr. 150.00 spese giudiziarie
fr. 80.00 teste
fr.530.00 totale