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81.2011.420

Infrazione alla Legge federale sull'asilo

Ticino · 2013-03-15 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.420

DA 4452/2011

Bellinzona

15 marzo 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

difeso da: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 4452/2011 del 7 novembre 2011;

preso atto                          che ilritiene l’imputato autore colpevole di

infrazione alla LF sull'asilo

per avere, ad __________, nel periodo tra il __________ fino al __________, nella sua qualità di amministratore unico con diritto di firma della società __________ SA e pertanto quale datore di lavoro di richiedenti d’asilo, omesso di versare sul conto deposito appositamente predisposto DNTE 1DNTE 1 la quota del 10% dedotta dal loro salario, per complessivi CHF 8'112.60 e meglio per avere, omesso, dal mese di __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1 il 10 % dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 550.00; dal mese __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1 il 10% dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 6'008.80; dal mese di __________ fino al mese di __________, di versare sul conto dell’DNTE 1 il 10% dello stipendio lordo di __________, per complessivi CHF 1'553.80;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 90.- (novanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.- (milleottocento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa di fr. 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di  mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP.

rilevato                              che la difesa chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 115 LAsi, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.    IM 1 è prosciolto dall’imputazione di infrazione alla LF sull’asilo per i fatti descritti nel decreto d’accusa n°4452/2011 del 7 novembre 2011.

2.La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 300.- sono a carico dello Stato.

3.A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di fr. 200.-.

4.Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    per raccomandata

__________,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della Giustizia, Bellinzona

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.                           150.-tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.                             50.-          testi

fr.                           350.-totale