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81.2011.412

Colpire qualcuno con un calcio alla coscia causandogli lesioni; minaccia

Ticino · 2013-03-08 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.412/413

DA 4289/2011

DA 4288/2011

Bellinzona

8 marzo 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1__________

e

IM 2IM 2__________

entrambi difesi da: DI 1

visti                                   i decreti d’accusa n. 4289/2011 e 4288/2011 del 24 ottobre 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato IM 1 autore colpevole di

minaccia

per avere, il __________, a __________ usando grave minaccia, incusso spavento e timore a ACPR 1, segnatamente per averle detto durante un diverbio la seguente frase: “ti ammazzo”;

e propone la condanna

1.     Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 300.- (trecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di  mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4 (quattro).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

preso atto                          che il AINQ 1 AINQ 1,AINQ 1, ritiene l’imputata IM 2 autrice colpevole di

1.     lesioni semplici

per avere, il __________, a __________, all’esterno dello stabile ubicato in via __________, cagionato un danno al corpo e alla salute di ACPR 1, segnatamente per averla colpita con un calcio alla coscia destra, provocandole le lesioni di cui ai certificati medici __________, __________ e __________ dei dr. __________, __________ e __________, già agli atti;

2.     minaccia

per avere, il __________, a __________, all’esterno dello stabile sito in via __________, usando grave minaccia, incusso spavento e timore a ACPR 1, segnatamente per averle detto durante un diverbio la seguente frase: “Se vieni in Italia non ritorni più viva”;

e propone la condanna

1.     Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.     Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento di entrambi gli imputati;

richiamati                          gli art. 34, 42, 47, 49, 106, 123 cifra 1, 180 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia 1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di minaccia per i fatti descritti nel decreto d’accusa 4289/2011 del 24 ottobre 2011.

2.    La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 350.- (trecentocinquanta) per il procedimento nei confronti di IM 1 sono a carico dello Stato.

3.     IM 2 è autrice colpevole di

3.1.  lesioni semplici

per avere, il __________, a __________, all’esterno dello stabile ubicato in __________ cagionato un danno al corpo e alla salute di ACPR 1, segnatamente per averla colpita con un calcio alla coscia destra, provocandole le lesioni di cui ai certificati medici __________, __________ e __________ dei dr. ____________________, __________ e __________, già agli atti.

3.2.  minaccia

per avere, il __________, a __________, all’esterno dello stabile sito in via __________, usando grave minaccia, incusso spavento e timore a ACPR 1, segnatamente per averle detto durante un diverbio la seguente frase: “Se vieni in Italia non ritorni più viva”.

4.     Di conseguenza IM 2 è condannata:

4.1.  alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta), per un totale di fr. 450.- (quattrocentocinquanta).

4.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

4.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

4.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

4.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- (settecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.

Qualora la motivazione scritta fosse chiesta solo dall’accusatore privato la relativa tassa di fr. 400.- sarebbe a suo carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

IM 2

-    per raccomandata

ACPR 1

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a cIM 1

fr.250.-tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.350.-          totale

Distinta spese               a carico di IM 2,

fr.                            200.-          multa

fr.250.-tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.550.-          totale