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81.2011.393

Tentata sottrazione veicolo e effetti personali in esso contenuti, appropriazione semplice

Ticino · 2013-03-27 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 141 CP, richiamati gli artt. 42 e 106 CP;

visto                                  il decreto d’accusa del 3 ottobre 2011 n. 3974/2011 delche propone la condanna:

Dispositiv
  1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'200.- (milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.
  2. Si rinvia l'accusatrice privata ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
  3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
  4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 70.- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Tribunale militare 8, Berna, il 21 gennaio 2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.
  5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote da CHF 100.- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 1° marzo 2010, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno; prospettati                         all’imputato: -    il reato di tentata sottrazione di una cosa mobile (artt. 22 cpv. 1 e 141 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, prendendo in considerazione di crearle un considerevole pregiudizio, non verificatosi; -    il reato di appropriazione semplice (art. 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, appropriandosene; -    il reato di tentata appropriazione semplice (artt. 22 cpv. 1 e 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, tentando di appropriarsene; rilevato                              che l’accusatrice privata chiede che il signor IM 1 venga condannato per quanto fatto; sentito                               per ultimo l’imputato, il quale chiede la propria assoluzione, non ritenendosi colpevole; richiamati                          gli artt. 1, 22, 34, 42, 47, 141 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG; al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione, pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di tentata sottrazione di una cosa mobile (artt. 22 cpv. 1 e 141 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, prendendo in considerazione di crearle un considerevole pregiudizio, non verificatosi;
  6. Di conseguenza IM 1 è condannato: 2.1.  Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF 120.- (centoventi), per un totale di CHF 600.- (seicento). 2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni. 2.2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta). 2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
  7. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 70.- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Tribunale militare 8, Berna, il 21 gennaio 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).
  8. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote da CHF 100.- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 1. marzo 2010, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).
  9. La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.
  10. IM 1 è assolto dall’imputazione di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
  11. IM 1 è assolto dall’imputazione di appropriazione semplice (art. 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, appropriandosene;
  12. IM 1 è assolto dall’imputazione di tentata appropriazione semplice (artt. 22 cpv. 1 e 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, tentando di appropriarsene.
  13. L’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura.
  14. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
  15. Intimazione a: -    seduta stante IM 1 __________ ACPR 1 -    per raccomandata , -    alla crescita in giudicato Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella. Il Giudice:                                                                                La Segretaria: Distinta spese               a carico di IM 1IM 1 CHF                        300.-tassa di giustizia CHF                        150.-          spese giudiziarie CHF                        450.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2011.393

DA 3974/2011

Bellinzona

27 marzo 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Simona Bombana in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1;

prevenuto colpevole di         sottrazione di una cosa mobile

per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, creandole un considerevole pregiudizio;

fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 141 CP, richiamati gli artt. 42 e 106 CP;

visto                                  il decreto d’accusa del 3 ottobre 2011 n. 3974/2011 delche propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'200.- (milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.

2.  Si rinvia l'accusatrice privata ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 70.- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Tribunale militare 8, Berna, il 21 gennaio 2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.

5.  Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote da CHF 100.- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 1° marzo 2010, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;

prospettati                         all’imputato:

-    il reato di tentata sottrazione di una cosa mobile (artt. 22 cpv. 1 e 141 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, prendendo in considerazione di crearle un considerevole pregiudizio, non verificatosi;

-    il reato di appropriazione semplice (art. 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, appropriandosene;

-    il reato di tentata appropriazione semplice (artt. 22 cpv. 1 e 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, tentando di appropriarsene;

rilevato                              che l’accusatrice privata chiede che il signor IM 1 venga condannato per quanto fatto;

sentito                               per ultimo l’imputato, il quale chiede la propria assoluzione, non ritenendosi colpevole;

richiamati                          gli artt. 1, 22, 34, 42, 47, 141 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di tentata sottrazione di una cosa mobile (artt. 22 cpv. 1 e 141 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, prendendo in considerazione di crearle un considerevole pregiudizio, non verificatosi;

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF 120.- (centoventi), per un totale di CHF 600.- (seicento).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

2.2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.    Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 70.- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Tribunale militare 8, Berna, il 21 gennaio 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).

4.    Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote da CHF 100.- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 1. marzo 2010, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).

5.    La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

6.    IM 1 è assolto dall’imputazione di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

7.    IM 1 è assolto dall’imputazione di appropriazione semplice (art. 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, appropriandosene;

8.    IM 1 è assolto dall’imputazione di tentata appropriazione semplice (artt. 22 cpv. 1 e 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dell’Ospedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, tentando di appropriarsene.

9.     L’accusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura.

10.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

11.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1 __________

ACPR 1

-    per raccomandata

,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                La Segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

CHF 300.-tassa di giustizia

CHF                        150.-          spese giudiziarie

CHF                        450.-totale