Sachverhalt
avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 141 CP, richiamati gli artt. 42 e 106 CP;
visto il decreto daccusa del 3 ottobre 2011 n. 3974/2011 delche propone la condanna:
Dispositiv
- Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'200.- (milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.
- Si rinvia l'accusatrice privata ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
- Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
- Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 70.- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Tribunale militare 8, Berna, il 21 gennaio 2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.
- Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote da CHF 100.- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 1° marzo 2010, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno; prospettati allimputato: - il reato di tentata sottrazione di una cosa mobile (artt. 22 cpv. 1 e 141 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dellOspedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, prendendo in considerazione di crearle un considerevole pregiudizio, non verificatosi; - il reato di appropriazione semplice (art. 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dellOspedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, appropriandosene; - il reato di tentata appropriazione semplice (artt. 22 cpv. 1 e 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dellOspedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, tentando di appropriarsene; rilevato che laccusatrice privata chiede che il signor IM 1 venga condannato per quanto fatto; sentito per ultimo limputato, il quale chiede la propria assoluzione, non ritenendosi colpevole; richiamati gli artt. 1, 22, 34, 42, 47, 141 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG; al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione, pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di tentata sottrazione di una cosa mobile (artt. 22 cpv. 1 e 141 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dellOspedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, prendendo in considerazione di crearle un considerevole pregiudizio, non verificatosi;
- Di conseguenza IM 1 è condannato: 2.1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF 120.- (centoventi), per un totale di CHF 600.- (seicento). 2.1.1. Lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni. 2.2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta). 2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
- Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 70.- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Tribunale militare 8, Berna, il 21 gennaio 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).
- Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote da CHF 100.- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 1. marzo 2010, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).
- La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
- IM 1 è assolto dallimputazione di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP) per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
- IM 1 è assolto dallimputazione di appropriazione semplice (art. 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dellOspedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, appropriandosene;
- IM 1 è assolto dallimputazione di tentata appropriazione semplice (artt. 22 cpv. 1 e 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dellOspedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, tentando di appropriarsene.
- Laccusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura.
- Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
- Intimazione a: - seduta stante IM 1 __________ ACPR 1 - per raccomandata , - alla crescita in giudicato Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella. Il Giudice: La Segretaria: Distinta spese a carico di IM 1IM 1 CHF 300.-tassa di giustizia CHF 150.- spese giudiziarie CHF 450.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2011.393
DA 3974/2011
Bellinzona
27 marzo 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Simona Bombana in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1;
prevenuto colpevole di sottrazione di una cosa mobile
per avere, a __________, presso il parcheggio dellOspedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, creandole un considerevole pregiudizio;
fatti avvenuti nelle surriferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 141 CP, richiamati gli artt. 42 e 106 CP;
visto il decreto daccusa del 3 ottobre 2011 n. 3974/2011 delche propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 120.- (centoventi) cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 1'200.- (milleduecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 10 (dieci) giorni.
2. Si rinvia l'accusatrice privata ACPR 1 al competente foro per le pretese di natura civile.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 70.- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Tribunale militare 8, Berna, il 21 gennaio 2009, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno.
5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote da CHF 100.- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 1° marzo 2010, ma prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno;
prospettati allimputato:
- il reato di tentata sottrazione di una cosa mobile (artt. 22 cpv. 1 e 141 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dellOspedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, prendendo in considerazione di crearle un considerevole pregiudizio, non verificatosi;
- il reato di appropriazione semplice (art. 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dellOspedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, appropriandosene;
- il reato di tentata appropriazione semplice (artt. 22 cpv. 1 e 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dellOspedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, tentando di appropriarsene;
rilevato che laccusatrice privata chiede che il signor IM 1 venga condannato per quanto fatto;
sentito per ultimo limputato, il quale chiede la propria assoluzione, non ritenendosi colpevole;
richiamati gli artt. 1, 22, 34, 42, 47, 141 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione,
pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di tentata sottrazione di una cosa mobile (artt. 22 cpv. 1 e 141 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dellOspedale __________, il __________, senza intenzione di appropriarsene, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, prendendo in considerazione di crearle un considerevole pregiudizio, non verificatosi;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di CHF 120.- (centoventi), per un totale di CHF 600.- (seicento).
2.1.1. Lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
2.2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).
2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote da CHF 70.- (settanta) decretata nei suoi confronti dal Tribunale militare 8, Berna, il 21 gennaio 2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno e 6 (sei) mesi (art. 46 cpv. 2 CP).
4. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote da CHF 100.- (cento) decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone Ticino il 1. marzo 2010, ma ne prolunga il periodo di prova di 1 (uno) anno (art. 46 cpv. 2 CP).
5. La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
6. IM 1 è assolto dallimputazione di sottrazione di una cosa mobile (art. 141 CP) per i fatti descritti nel decreto daccusa a suo carico.
7. IM 1 è assolto dallimputazione di appropriazione semplice (art. 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dellOspedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, appropriandosene;
8. IM 1 è assolto dallimputazione di tentata appropriazione semplice (artt. 22 cpv. 1 e 137 cifra 2 CP) per avere, a __________, presso il parcheggio dellOspedale __________, il __________, al fine di disinteressare il suo asserito credito, sottratto a ACPR 1 il veicolo __________ targato TI __________ a lei intestato, unitamente agli effetti personali in esso contenuti, tentando di appropriarsene.
9. Laccusatrice privata ACPR 1 è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura.
10. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
11. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1 __________
ACPR 1
- per raccomandata
,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella.
Il Giudice: La Segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
CHF 300.-tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.-totale