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81.2011.389

Furto

Ticino · 2013-04-17 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 139 cifra 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

visto                                  il decreto d’accusa del 3 ottobre 2011 n. 3969/2011 del AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 9 (nove) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 360.- (trecentosessanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 segg. CP).

2.  Alla multa diCHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Si rinvia l’accusatrice privata __________ SA, al competente foro per eventuali ulteriori pretese di natura civile (art 353 cpv. 2 CPP).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

sentito                               il rappresentante dell’accusatrice privata, il quale - a dipendenza dell’esito del procedimento e allo scopo di tutelare anche l’imputata medesima - prospetta l’adozione di una diffida da parte della ACPR 1 SA nei confronti della signora IM 1

sentito                               il difensore, il quale chiede l’assoluzione dell’imputata;

sentita                               per ultima l’imputata, la quale ricorda di essere in Svizzera dagli anni ’70 e di avere avuto una condotta pressoché ineccepibile;

richiamati                          gli artt. 34, 42, 47, 106, 139 cifra 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.    IM 1 è autrice colpevole di furto (art. 139 cifra 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.    Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 150.- (centocinquanta).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 200.- (duecento).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.    La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

4.    L’accusatrice privata ACPR 1 SA è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1)

__________ (in rappresentanza dell’accusatrice privata)

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1

CHF                        100.-tassa di giustizia

CHF                        100.-          spese giudiziarie

CHF                        200.-totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 1 sentito                               il difensore, il quale chiede l’assoluzione dell’imputata;

sentita                               per ultima l’imputata, la quale ricorda di essere in Svizzera dagli anni ’70 e di avere avuto una condotta pressoché ineccepibile;

richiamati                          gli artt. 34, 42, 47, 106, 139 cifra 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.    IM 1 è autrice colpevole di furto (art. 139 cifra 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.    Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 150.- (centocinquanta).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 200.- (duecento).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.    La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

4.    L’accusatrice privata ACPR 1 SA è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1)

__________ (in rappresentanza dell’accusatrice privata)

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1

CHF                        100.-tassa di giustizia

CHF                        100.-          spese giudiziarie

CHF                        200.-totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2011.389

DA 3969/2011

Bellinzona

17 aprile 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1IM 1

(difensore: DI 1, __________

prevenuta colpevole di         furto

per avere, a __________, in data __________, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, e meglio per avere sottratto ai ACPR 1 SA, una maglia “Esprit”, un paio di pantaloncini “Maddison”, una camicia da notte “Maddison”, un paio di pantaloni “Maddison”, un paio di leggins, una pizza, una borsa, una confezione di gamberetti, una confezione di carpaccio di polipo, due confezioni di carpaccio di manzo, una busta di zafferano, una confezione di marmellata, 3 confezioni di cioccolato, un cocco, una confezione di salmone per un valore complessivo di CHF 377.30 (refurtiva successivamente acquistata dalla prevenuta o restituita all’accusatrice privata);

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 139 cifra 1 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

visto                                  il decreto d’accusa del 3 ottobre 2011 n. 3969/2011 del AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 9 (nove) aliquote giornaliere da CHF 40.- (quaranta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 360.- (trecentosessanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 segg. CP).

2.  Alla multa diCHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 8 (otto) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Si rinvia l’accusatrice privata __________ SA, al competente foro per eventuali ulteriori pretese di natura civile (art 353 cpv. 2 CPP).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

sentito                               il rappresentante dell’accusatrice privata, il quale - a dipendenza dell’esito del procedimento e allo scopo di tutelare anche l’imputata medesima - prospetta l’adozione di una diffida da parte della ACPR 1 SA nei confronti della signora IM 1

sentito                               il difensore, il quale chiede l’assoluzione dell’imputata;

sentita                               per ultima l’imputata, la quale ricorda di essere in Svizzera dagli anni ’70 e di avere avuto una condotta pressoché ineccepibile;

richiamati                          gli artt. 34, 42, 47, 106, 139 cifra 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.    IM 1 è autrice colpevole di furto (art. 139 cifra 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.    Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta), per un totale di CHF 150.- (centocinquanta).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 200.- (duecento).

2.3.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.    La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

4.    L’accusatrice privata ACPR 1 SA è rinviata al competente foro civile per le pretese di relativa natura.

5.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1)

__________ (in rappresentanza dell’accusatrice privata)

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1

CHF                        100.-tassa di giustizia

CHF                        100.-          spese giudiziarie

CHF                        200.-totale