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81.2011.38

Violazione di domicilio

Ticino · 2013-03-06 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 186 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 28 febbraio 2011 n. 716/2011 del   che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 4 (quattro) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 120.- (centoventi).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).

2.  Alla multa diCHF 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputata, la quale deve essere altresì esentata dal pagamento di ogni onere di causa;

sentita                               per ultima l’imputata, la quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;

visti                                  gli artt. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.  IM 1 è assolta dall’imputazione di violazione di domicilio (art. 186 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.  La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 470.- (quattrocentosettanta) sono a carico dello Stato.

2.1.  La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.  A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 600.- (seicento).

4.  Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.  Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

ACPR 1,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Divisione della giustizia, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

IM 1

CHF                        250.-tassa di giustizia

CHF                        100.-          spese giudiziarie

CHF                        120.-          testi

CHF                        470.-totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 0 (quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP; rilevato                              che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputata, la quale deve essere altresì esentata dal pagamento di ogni onere di causa; sentita                               per ultima l’imputata, la quale dichiara di non avere nulla da aggiungere; visti                                  gli artt. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG; al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione, pronuncia

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2011.38

DA 716/2011

Bellinzona

6 marzo 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1IM 1__________

(difensore: DI 1, __________

prevenuta colpevole di         violazione di domicilio

per essersi introdotta, a __________, presso il __________, in data __________, contro la volontà dell'avente diritto, nell'appartamento dei signori __________ e __________;

fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e luogo;

reato previsto dall'art. 186 CP, richiamato l’art. 42 cpv. 1 e 4 CP;

perseguita                         con decreto d’accusa del 28 febbraio 2011 n. 716/2011 del   che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 4 (quattro) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) cadauna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 120.- (centoventi).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).

2.  Alla multa diCHF 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(quattro) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputata, la quale deve essere altresì esentata dal pagamento di ogni onere di causa;

sentita                               per ultima l’imputata, la quale dichiara di non avere nulla da aggiungere;

visti                                  gli artt. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.  IM 1 è assolta dall’imputazione di violazione di domicilio (art. 186 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.  La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 470.- (quattrocentosettanta) sono a carico dello Stato.

2.1.  La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.  A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 600.- (seicento).

4.  Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.  Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

ACPR 1,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Divisione della giustizia, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

IM 1

CHF                        250.-tassa di giustizia

CHF                        100.-          spese giudiziarie

CHF                        120.-          testi

CHF                        470.-totale