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81.2011.376

Abuso delle targhe

Ticino · 2013-05-23 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 97 cifra 1 cpv. 4 (recte: art. 97 cifra 1 cpv. 5) vLCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 ottobre 2011 n. 3988/2011 del AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 190.- (centonovanta) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 950.- (novecentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni(art. 42 segg. CP).

2.  Alla multa diCHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(due) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4.  Ordina la confisca e la distruzione delle 2 targhe di controllo TI __________ risultate contraffatte, sequestrategli dalla Polizia cantonale il 16 agosto 2011 (art. 69 CP).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputato;

sentito                               per ultimo l’imputato, il quale si riallaccia a quanto detto dal suo difensore, ribadendo quale fosse il reale scopo delle targhe contraffatte;

visti                                  gli artt. 1, 69 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.    IM 1 è assolto dall’imputazione di abuso della licenza e delle targhe (art. 97 cifra 1 cpv. 5 vLCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.    La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 500.- (cinquecento) sono poste a carico dello Stato.

2.1.  La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.    A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 500.- (cinquecento).

 4.    È ordinata la confisca e la distruzione delle 2 targhe di controllo TI __________ risultate contraffatte e sequestrate all’imputato dalla Polizia cantonale il 16 agosto 2011.

5.    Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

AINQ 1

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Divisione della giustizia, Bellinzona

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Servizio reperti, Bellinzona.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico dello Stato,

CHF                        300.-tassa di giustizia

CHF                        150.-          spese giudiziarie

CHF                          50.-          testi

CHF                        500.-totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 0 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4.  Ordina la confisca e la distruzione delle 2 targhe di controllo TI __________ risultate contraffatte, sequestrategli dalla Polizia cantonale il 16 agosto 2011 (art. 69 CP).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP; rilevato                              che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputato; sentito                               per ultimo l’imputato, il quale si riallaccia a quanto detto dal suo difensore, ribadendo quale fosse il reale scopo delle targhe contraffatte; visti                                  gli artt. 1, 69 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG; al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione, pronuncia

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2011.376

DA 3988/2011

Bellinzona

23 maggio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1IM 1__________

(difensore: DI 1, __________)

prevenuto colpevole di         abuso delle targhe

per avere contraffatto, al fine di farne uso, le targhe di controllo TI __________, applicandole all’autofurgone __________ in quel mentre posteggiato;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 97 cifra 1 cpv. 4 (recte: art. 97 cifra 1 cpv. 5) vLCStr;

perseguito                         con decreto d’accusa del 10 ottobre 2011 n. 3988/2011 del AINQ 1  che propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da CHF 190.- (centonovanta) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 950.- (novecentocinquanta).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni(art. 42 segg. CP).

2.  Alla multa diCHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(due) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

4.  Ordina la confisca e la distruzione delle 2 targhe di controllo TI __________ risultate contraffatte, sequestrategli dalla Polizia cantonale il 16 agosto 2011 (art. 69 CP).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputato;

sentito                               per ultimo l’imputato, il quale si riallaccia a quanto detto dal suo difensore, ribadendo quale fosse il reale scopo delle targhe contraffatte;

visti                                  gli artt. 1, 69 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia1.    IM 1 è assolto dall’imputazione di abuso della licenza e delle targhe (art. 97 cifra 1 cpv. 5 vLCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.    La tassa di giustizia e le spese di complessivi CHF 500.- (cinquecento) sono poste a carico dello Stato.

2.1.  La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.    A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 500.- (cinquecento).

 4.    È ordinata la confisca e la distruzione delle 2 targhe di controllo TI __________ risultate contraffatte e sequestrate all’imputato dalla Polizia cantonale il 16 agosto 2011.

5.    Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

6.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

AINQ 1

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Divisione della giustizia, Bellinzona

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Servizio reperti, Bellinzona.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese               a carico dello Stato,

CHF                        300.-tassa di giustizia

CHF                        150.-          spese giudiziarie

CHF                          50.-          testi

CHF                        500.-totale