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81.2011.373

Guida in stato di ubriacchezza, invasione corsia contromano, collisione con torpedone proveniente in senso inverso

Ticino · 2013-03-28 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.373

DA 3990/2011

Bellinzona

28 marzo 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Simona Bombana in qualità di Segretaria, per giudicare

IM 1;

prevenuto colpevole di    1. guida in stato di inattitudine

per avere condotto l'autovettura __________ targata __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 1.05 - max. 2.04 grammi per mille);

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;

2.  infrazione alle norme della circolazione

per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, in una curva per lui piegante a sinistra, negligentemente perso la padronanza di guida invadendo così la corsia di contromano provocando in tal modo la collisione con il torpedone __________ targato TI __________ condotto da __________, regolarmente sopraggiungente in senso inverso;

fatti avvenuti a __________;

reato previsto dall'art. 90 cpv. 1 LCStr in rel. con gli artt. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 1 LCStr; art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;

3.  inosservanza dei doveri in caso d'infortunio

per avere abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;

fatti avvenuti a __________ il __________;

reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr in rel. con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;

visto                                  il decreto d’accusa n. 3990/2011 del 10 ottobre 2011 delche propone la condanna dell’imputato:

1.  Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi CHF. 4'050.- (quattromilacinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 segg. CP).

2.  Alla multa di CHF 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di CHF 300.- (trecento).

4.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP;

rilevato                              che l’imputato il quale contesta i reati di cui ai numeri 2 e 3 del DAC rispettivamente il tasso alcolemico ritenuto al numero 1 chiede in ogni caso che in caso di condanna la pena venga sensibilmente ridotta;

visti                                   gli artt. 1, 34, 42, 47, 106 CP; 90 cpv. 1, 91 cpv. 1 LCStr; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine (art. 91 cpv. 1 LCStr) e infrazione alle norme della circolazione (art. 90 cifra 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di CHF 70.- (settanta), per un totale di CHF 700.- (settecento).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2.    Alla multa di CHF 1'000.- (mille).

2.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 15 (quindici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale ed eliminata trascorso il periodo fissato dall’art. 369 CP.

4.     IM 1 è assolto dall’imputazione di inosservanza dei doveri in caso d'infortunio (art. 92 cpv. 1 LCStr) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

5.     Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi CHF 750.- (settecentocinquanta) sono poste nella misura di CHF 500.- (cinquecento) a carico di IM 1 e nella misura di CHF 250.- (duecentocinquanta) a carico dello Stato.

5.1.  La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

6.    Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

7.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1,

-    per raccomandata

,

-    alla crescita in giudicato

__________, __________

__________ SA, Via __________, __________

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino.

Il Giudice:                                                                                La Segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1

CHF                      1'000.-          multa

CHF                        270.-tassa di giustizia

CHF                        230.-          spese giudiziarie

CHF                     1'500.-totale

Distinta spese               a carico dello Stato,

CHF                        130.-tassa di giustizia

CHF                        120.-          spese giudiziarie

CHF                        250.-totale