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81.2011.341

Circolare alla velocità di 81 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla Polizia tramite radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h

Ticino · 2013-02-08 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.341

DA 3538/2011

Bellinzona

8 febbraio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Patrizia Gianelli

sedente con Cristina Vanza in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 3538/2011 del 12 settembre 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

grave infrazione alle norme della circolazione

per aver, a __________, il __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con il motoveicolo __________ targato TI __________ alla velocità di 81 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 65 (sessantacinque) aliquote giornaliere da fr. 230.- (duecentotrenta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 14'950.- (quattordicimilanovecentocinquanta).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.     Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

4.     Alla revoca del beneficio della sospensione condizonale concesso alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) ciascuna per complessivi fr. 3'000.- (tremila) decretata nei suoi confronti dal Landgericht di Uri il 01.12.2009, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 25 (venticinque).

rilevato                              che il difensore chiede la riduzione della pena e di non revocare il beneficio della sospensione condizionale;

richiamati                          gli art. 34, 42, 46, 47, 49, 106 CP; 90 cifra 2 LCStr in rel. con 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSS; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione, per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver, a __________, il __________, circolato con il motoveicolo __________ targato TI __________ alla velocità di 81 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato, a valere quale pena aggiuntiva alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 120.00 e la multa di fr. 100.00, decisa dal Staatsanwaltschaft des Kantons Zug in data 16 novembre 2011 per infrazione grave alle norme della circolazione stradale:

2.1.  alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di fr. 200.00 (duecento), per un totale di fr. 10'000.00. (diecimila).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni.

2.2. alla multa di fr. 1'500.00 (millecinquecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 950.00 (novecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 550.00 (cinquecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3.     Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 25 (venticinque) aliquote giornaliere da fr. 120.00 ciascuna per complessivi fr. 3'000.00 (tremila) decretata nei suoi confronti dal Landgericht di Uri il 01.12.2009, ma ne prolunga il periodo di prova di 2 anni.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino,

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                         1'500.00       multa

fr.300.00tassa di giustizia

fr.                            250.00       spese giudiziarie

fr.2'050.00       totale