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81.2011.313

Aggressione, ingiuria

Ticino · 2013-02-08 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.313, 81.2011.314

DA 3178/2011

Bellinzona

8 febbraio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

e

IM 1IM 1

IM 2IM 2

visti                                   i decreti d’accusa n. 3178/2011 e n. 3179/2011 del 16 agosto 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato IM 1autore colpevole di

1.     aggressione

per avere, a __________, in data __________, preso parte ad un’aggressione a danno di una o più persone, che ha avuto per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, e meglio, per avere, in correità con IM 2, preso parte ad un’aggressione ai danni di ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 1, la quale ha avuto per conseguenza la commozione cerebrale di ACPR 2, così come riportato nel certificato medico __________ della Dr. med__________, la lieve bruciatura da sigaretta sulla fronte di ACPR 3 e degli ematomi in viso e un taglio sul sopracciglio sinistro per ACPR 1;

2.     ingiuria

per avere, a __________, in data __________, offeso con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l’onore di una persona, e meglio, per avere, tacciandola di “troia”, offeso l’onore di ACPR 3;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 70.- (settanta) cadauna, (art. 34 e segg. CPS) corrispondentei a complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.     Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostiuita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).

4.     Gli accusatori privati ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 1, sono rinviati al competente foro per le pretese di natura civile.

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

che il AINQ 1,__________, ritiene l’imputato IM 2autore colpevole di

aggressione

per avere, a __________, in data __________, preso parte ad un’aggressione a danno di una o più persone, che ha avuto per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, e meglio, per avere, in correità con IM 1, preso parte ad un’aggressione ai danni di ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 1, la quale ha avuto per conseguenza la commozione cerebrale di ACPR 2., così come riportato nel certificato medico __________ della Dr. med. __________, la lieve bruciatura da sigaretta sulla fronte di ACPR 3 e degli ematomi in viso e un taglio al sopracciglio sinistro per ACPR 1;

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere da fr. 70.- (settanta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.     Alla multa di fr. 400.- (quattrocento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 6 (sei) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- (duecento) e delle spese giudiziarie di fr. 300.- (trecento).

4.     Gli accusatori privati ACPR 2, ACPR 3 e ACPR 1, sono rinviati al competente foro per le loro pretese di natura civile (art. 353 cpv.2 CPP).

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.                                                       

rilevato                              che gli imputati chiedono il proprio proscioglimento;

richiamati                          gli art. 134 CP e 177 cpv. 1 CP, richiamati gli art. 34, 42 e 44 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di aggressione, art. 134 CP, e di ingiuria, art. 177 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3178/2011 del 16 agosto 2011.

2.     IM 2 è prosciolto dall’imputazione di aggressione, art. 134 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa n. 3179/2011 del 16 agosto 2011.

3.La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 1’100.00 sono a carico dello Stato.

Qualora gli accusatori privati dovessero chiedere la motivazione scritta la relativa tassa di fr. 600.00 sarebbe a loro carico (art. 427 cpv. 2 CPP).

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    per raccomandata

IM 1

IM 2

ACPR 1

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico IM 2

fr.                           450.00tassa di giustizia

fr.                            650.00       spese giudiziarie

fr.                         1100.00totale