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81.2011.294

Guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

Ticino · 2012-11-28 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.294

DA 2881/2011

Bellinzona

28 novembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 2881/2011 del 2 agosto 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole diguida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore)

e propone la condanna a

1. Alla pena detentiva di 90 giorni (art. 40 e segg. CPS) considerato che non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale ai sensi dell'art. 42 CPS e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti (art. 41 CPS).2. Alla multa di fr. 500.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

richiamati                          gli art. 95 cifra 2 LCStr; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di guida senza licenza di condurre o nonostante revoca (veicolo a motore) per avere ripetutamente condotto l’autovettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data __________, per un periodo indeterminato.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  ad una pena di 360 (trecentosessanta) ore di lavoro di pubblica utilità da eseguire;

2.2   l’accusato è avvertito che se non presta il lavoro di pubblica utilità la pena sarà commutata in pena detentiva, ritenuto che quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva (art. 39 CPS);

2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- (cinquecentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 350.- (trecentocinquanta) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Bellinzona.

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.300.00tassa di giustizia

fr.                             50.00       spese giudiziarie

fr.350.00       totale