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81.2011.290

Furto d'uso, guida senza licenza di condurre

Ticino · 2013-02-18 · Italiano TI
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Sachverhalt

avvenuti a __________ il __________;

2.     guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

per aver condotto il motoveicolo surriferito senza essere titolare della licen­za di condurre richiesta;

fatti avvenuti a __________ il __________;

e propone la condanna a

1.     alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. (art. 42 e segg. CPS).

2.     alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle sepse giudiziarie di fr. 140.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento dall’ipotesi accusatoria n. 1 e per quanto concerne l’ipotesi accusatoria n. 2 chiede che la multa e le spese vengano ridotte considerata l’attuale situazione finanziaria precaria del prevenuto;

richiamati                          gli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr e 95 cifra 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.

2.     IM 1IM 1 è autore colpevole del reato di circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr,  per avere, in data 19 maggio 2011 a __________, condotto il motoveicolo surriferito senza essere titolare della licen­za di condurre richiesta in Svizzera.

3.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

3.1.  alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci), per un totale di fr. 70.- (settanta).

3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

3.2. alla multa di fr. 100.- (cento);

3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.3   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

Carica allo Stato fr. 150.- (centocinquanta) a titolo di tassa di giustizia.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico di IM 1

fr.                            100.-          multa

fr.75.-tassa di giustizia

fr.                             75.-          spese giudiziarie

fr.250.-          totale

-                               440.-        cauzione versata

fr.                           - 190.-        ristorno

a carico dello Stato,

fr.150.-tassa di giustizia

fr.150.-          totale

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 2.     IM 1IM 1 è autore colpevole del reato di circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr,  per avere, in data 19 maggio 2011 a __________, condotto il motoveicolo surriferito senza essere titolare della licen­za di condurre richiesta in Svizzera.

3.     Di conseguenza IM 1 è condannato: 3.1.  alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci), per un totale di fr. 70.- (settanta). 3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. 3.2. alla multa di fr. 100.- (cento); 3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). 3.3   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta. Carica allo Stato fr. 150.- (centocinquanta) a titolo di tassa di giustizia.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona, Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella, Sezione della popolazione, Bellinzona, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino terzi implicati P_GLOSS_TERZI Il giudice:                                                                                 La cancelliera: Distinta spese               a carico di IM 1 fr.                            100.-          multa fr. 75.- tassa di giustizia fr.                             75.-          spese giudiziarie fr. 250.-          totale

-                               440.-        cauzione versata fr.                           - 190.-        ristorno a carico dello Stato, fr. 150.- tassa di giustizia fr. 150.-          totale

E. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico di IM 1

fr.                            100.-          multa

fr.75.-tassa di giustizia

fr.                             75.-          spese giudiziarie

fr.250.-          totale

-                               440.-        cauzione versata

fr.                           - 190.-        ristorno

a carico dello Stato,

fr.150.-tassa di giustizia

fr.150.-          totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2011.290

DA 2882/2011

Bellinzona

18 febbraio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1disoccupato

difeso da: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 2882/2011 del 2 agosto 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

1.     furto d'uso

per aver sottratto il motoveicolo __________ targato (I) __________ di __________, per farne uso;

fatti avvenuti a __________ il __________;

2.     guida senza licenza di condurre o nonostante revoca

per aver condotto il motoveicolo surriferito senza essere titolare della licen­za di condurre richiesta;

fatti avvenuti a __________ il __________;

e propone la condanna a

1.     alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere di fr. 100.- ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.-. L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni. (art. 42 e segg. CPS).

2.     alla multa di fr. 200.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle sepse giudiziarie di fr. 140.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento dall’ipotesi accusatoria n. 1 e per quanto concerne l’ipotesi accusatoria n. 2 chiede che la multa e le spese vengano ridotte considerata l’attuale situazione finanziaria precaria del prevenuto;

richiamati                          gli art. 94 cifra 1 cpv. 1 LCStr e 95 cifra 1 LCStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.

2.     IM 1IM 1 è autore colpevole del reato di circolazione senza licenza di condurre, art. 95 cifra 1 LCStr,  per avere, in data 19 maggio 2011 a __________, condotto il motoveicolo surriferito senza essere titolare della licen­za di condurre richiesta in Svizzera.

3.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

3.1.  alla pena pecuniaria di 7 (sette) aliquote giornaliere di fr. 10.- (dieci), per un totale di fr. 70.- (settanta).

3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

3.2. alla multa di fr. 100.- (cento);

3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.3   al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) con motivazione scritta e di fr. 150.- (centocinquanta) senza motivazione scritta.

Carica allo Stato fr. 150.- (centocinquanta) a titolo di tassa di giustizia.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Bellinzona,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico di IM 1

fr.                            100.-          multa

fr.75.-tassa di giustizia

fr.                             75.-          spese giudiziarie

fr.250.-          totale

-                               440.-        cauzione versata

fr.                           - 190.-        ristorno

a carico dello Stato,

fr.150.-tassa di giustizia

fr.150.-          totale