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81.2011.289

Infrazione alla LF sugli stranieri - soggiorno illegale -

Ticino · 2013-02-08 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.289

DA 2703/2011

Bellinzona

8 febbraio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1

difesa da: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 2703/2011 del 18 luglio 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputata autore colpevole di

infrazione alla LF sugli stranieri - soggiorno illegale

e propone la condanna a

1.     Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 600.- (seicento).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.     Alla multa di fr. 100.- (cento), conl'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CPS).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.

4.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento dell’imputata;

richiamati                          gli artt. 115 cpv. 1 b LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolta dall’imputazione di infrazione alla LF sugli stranieri - soggiorno illegale per quanto descritto nel decreto di accusa n. 2703/2011 del 18 luglio 2011.

2.La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 200.00 (duecento)

sono a carico dello Stato.

3.     Lo Stato verserà a IM 1 la somma di fr. 500.00 (cinquento) a titolo di indennità.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Divisione della Giustizia, Bellinzona

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.100.00tassa di giustizia

fr.                            100.00       spese giudiziarie

fr.200.00       totale