Dispositiv
- Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese giudiziarie di fr. 50.-.3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale. rilevato che limputato chiede di essere prosciolto; richiamati gli art. 19a LStup.; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG; al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia1. IM 1 è prosciolto dallimputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2150/2011 del 30 maggio 2011.
- La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.- sono a carico dello Stato.
- Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
- Intimazione a: - seduta stante IM 1 - per raccomandata AINQ 1 -alla crescita in giudicato Divisione della Giustizia, Bellinzona Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona, Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano, Il giudice: La segretaria: Distinta spese a carico dello Stato fr.75.-tassa di giustizia fr. 75.- spese giudiziarie fr.150.- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2011.282
DA 2150/2011
Bellinzona
29 novembre 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
visto il decreto daccusa n. DA 2150/2011 del 30 maggio 2011;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di
e propone la condanna a
1. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese giudiziarie di fr. 50.-.3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che limputato chiede di essere prosciolto;
richiamati gli art. 19a LStup.; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è prosciolto dallimputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2150/2011 del 30 maggio 2011.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.- sono a carico
dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
AINQ 1
-alla crescita in giudicato
Divisione della Giustizia, Bellinzona
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato
fr.75.-tassa di giustizia
fr. 75.- spese giudiziarie
fr.150.- totale