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81.2011.282

Contravvenzione LStup

Ticino · 2012-11-29 · Italiano TI
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Dispositiv
  1. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese giudiziarie di fr. 50.-.3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale. rilevato                              che l’imputato chiede di essere prosciolto; richiamati                          gli art. 19a LStup.; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG; al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione; pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dallimputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2150/2011 del 30 maggio 2011.
  2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.- sono a carico dello Stato.
  3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
  4. Intimazione a: -    seduta stante IM 1 -    per raccomandata AINQ 1 -alla crescita in giudicato Divisione della Giustizia, Bellinzona Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona, Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano, Il giudice:                                                                                 La segretaria: Distinta spese               a carico dello Stato fr.75.-tassa di giustizia fr.                             75.-          spese giudiziarie fr.150.-          totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2011.282

DA 2150/2011

Bellinzona

29 novembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. DA 2150/2011 del 30 maggio 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

e propone la condanna a

1. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CPS).2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e alle spese giudiziarie di fr. 50.-.3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che l’imputato chiede di essere prosciolto;

richiamati                          gli art. 19a LStup.; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dallimputazione di ripetuta contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 2150/2011 del 30 maggio 2011.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 150.- sono a carico

dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

AINQ 1

-alla crescita in giudicato

Divisione della Giustizia, Bellinzona

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Distinta spese               a carico dello Stato

fr.75.-tassa di giustizia

fr.                             75.-          spese giudiziarie

fr.150.-          totale