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81.2011.267

Inmpiegare, in qualità di datore di lavoro, una collaboratrice domestica sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un'attività lucrativa in Svizzera

Ticino · 2013-01-09 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.267

DA 2650/2011

Bellinzona

9 gennaio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Stefania Marino in qualità di cancelliera per giudicare

IM 1IM 1__________

visto                                  il decreto d’accusa n. 2650/2011 del 18 luglio 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

impiego di stranieri sprovvisti di permesso

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 15 aliquote giornaliere da fr. 120.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'800.-.L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.2. Alla multa di fr. 400.-, ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 4.3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che l’imputato chiede il suo proscioglimento;

richiamati                          gli art. 117 cpv. 1 in relaz. con l’art 11 cpv. 3 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di impiego di stranieri sprovvisti di permesso, per avere, il __________ e il __________ a __________, in qualità di datore di lavoro, intenzionalmente impiegato, presso il proprio domicilio, come collaboratrice domestica, __________, cittadina romena sprovvista dei necessari permessi per poter svolgere un’attività lucrativa in Svizzera.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1 alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 120.- (centoventi) cadauna, (art. 34 e seg. CPS) corrispondenti a complessivi fr. 1’200.- (milleduecento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2.2. alla multa di fr. 200.- (duecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 2 (due) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della popolazione, Bellinzona

Il giudice:                                                                                 La cancelliera:

Distinta spese                        a carico di IM 1IM 1

fr.                  200.00       multa

fr.                  150.00tassa di giustizia senza motivazione

fr.                  150.00       spese giudiziarie

fr.                  500.00totale