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81.2011.265

Trascuranza degli obblighi di mantenimento

Ticino · 2012-12-06 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.265

DA 2104/2011

Bellinzona

6 dicembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Simona Bombana in qualità di Segretaria, per giudicare

IM 1IM 1,

visto                                  il decreto d’accusa n. DA 2104/2011 del 30 maggio 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 CP), proponendone la condanna:

1.     Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta) cadauna, (artt. 34 segg. CP) corrispondenti a complessivi CHF 2'400.- (duemilaquattrocento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni(artt. 42 segg. CP).

2.     Alla multa diCHF 700.- (settecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette) (art. 106 cpv. 2 CP).

3.     È annotato che IM 1 ha riconosciuto la pretesa civile dell’accusatore privato in ragione di CHF 15'941.25 (quindicimilanovecentoquarantunoeventicinque).

4.     Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 200.- (duecento).

5.     La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

ritenuto                              come l’imputato, che con scritto 1. dicembre 2012 ha fra l’altro chiesto che venga tenuto conto della sua buona fede, è stato dispensato dal comparire al dibattimento in applicazione dell’art. 336 cpv. 3 CPP;

preso atto                          che l’accusatore privato domanda la conferma del decreto d’accusa;

richiamati                          gli artt. 34, 42, 47, 106, 217 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.  IM 1 è autore colpevole di trascuranza degli obblighi di mantenimento (art. 217 cpv. 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

2.1.  Alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta), per un totale di CHF 2’400.- (duemilaquattrocento).

2.1.1. L’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

2.2. Alla multa di CHF 200.- (duecento).

2.2.1. In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 550.- (cinquecentocinquanta).

2.3.1.    La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a                          carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.  Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

IM 1

__________, __________, __________,

-alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                La Segretaria:

IM 1

CHF                        200.-          multa

CHF                        300.-tassa di giustizia

fr.                            250.-          spese giudiziarie

CHF                        750.-totale