Sachverhalt
avvenuti a __________, in data __________;
reato previsto dall'art. 222 cpv. 1 CP, richiamato lart. 42 CP;
perseguito con decreto daccusa del 1. luglio 2011 n. 2571/2011 del AINQ 1 che propone la condanna:
Dispositiv
- Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) cadauna (art. 34 segg. CP) corrispondenti a complessivi CHF 1'800.- (milleottocento). Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 segg. CP).
- Alla multa di CHF300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
- Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
- Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 2'400.- (duemilaquattrocento) - 30 (trenta) aliquote da CHF 80.- (ottanta) cadauna - decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino, Bellinzona, il 2.12.2010, ma lo ammonisce formalmente.
- La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP; IM 2:incendio colposo per avere, a __________, in data __________, in qualità di capocantiere della ditta __________ SA, in correità con loperaio IM 1, provocato, per negligenza, un incendio ai danni di due immobili di proprietà di terzi, causando danni materiali per un importo complessivo di CHF 215'000.- e meglio, per avere, durante lo svolgimento dei lavori di isolazione del tetto della casa di abitazione di proprietà di ACPR 1, ubicata a __________, in Via __________, provocato, negligentemente, durante la fase di riscaldamento, mediante fiamma ossidrica, della carta catramata da posare sulle modine (operata materialmente dalloperaio IM 1), lincendio del tetto, con conseguente distruzione dellimmobile e danni allimmobile contiguo, parimenti di proprietà di ACPR 1, causando danni materiali per CHF 190'000.- ai due stabili e, rispettivamente, per CHF 25'000.- ai mobili; fatti avvenuti a __________, in data __________; reato previsto dallart. 222 cpv. 1 CP, richiamato lart. 42 CP; perseguito con decreto daccusa del 1. luglio 2011 n. 2577/2011 del AINQ 1 __________, che propone la condanna:
- Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) cadauna (art. 34 segg. CP) corrispondenti a complessivi CHF 1800.- (milleottocento). Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).
- Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
- Si rinvia laccusatore privato ACPR 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
- Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
- La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP; richiamato il decreto di riunione dei procedimenti 18 settembre 2012; rilevato che il difensore di IM 1 chiede lassoluione del suo assistito, con protesta di unindennità pari ad almeno CHF 1'500.-; che il difensore di IM 2 chiede lassoluzione del suo assistito, con protesta di unindennità pari a CHF 3'898.- come da nota professionale da lui prodotta; sentiti per ultimi gli imputati, i quali dichiarano: - che il lavoro non poteva essere svolto meglio di quanto fatto, non avendo avuto lui e il collega accesso al sottotetto (IM 1) - di non avere nulla da aggiungere (IM 2); visti gli artt. 34, 42, 46, 47, 222 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG; al termine dellodierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione; pronunciaI. 1. IM 1 è autore colpevole di incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP) per avere, a __________, in data __________, in qualità di operaio della ditta __________ SA, in correità con il capocantiere IM 2, provocato, per negligenza, un incendio ai danni di due immobili di proprietà di terzi, e meglio, per avere, in correità con IM 2, durante lo svolgimento dei lavori di isolazione del tetto della casa di abitazione di proprietà di ACPR 1, sita a __________, in Via __________, provocato, negligentemente, durante la fase di riscaldamento, mediante fiamma ossidrica, della carta catramata da posare sulle modine del tetto, lincendio di questultimo, con conseguente distruzione dellimmobile e danni allimmobile contiguo, parimenti di proprietà di ACPR 1, causando danni materiali ai due stabili e al mobilio;
- Di conseguenza IM 1 è condannato: 2.1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 60.- (sessanta), per un totale di CHF 900.- (novecento). 2.1.1. Lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2.2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).
- Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta), decretata il 2 dicembre 2010 dalla Pretura penale del Cantone Ticino nei confronti di IM 1, il quale viene tuttavia ammonito formalmente.
- La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. II. 1. IM 2 è autore colpevole di incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP) per avere, a __________, in data __________, in qualità di capocantiere della ditta __________ SA, in correità con loperaio IM 1, provocato, per negligenza, un incendio ai danni di due immobili di proprietà di terzi, e meglio, per avere, durante lo svolgimento dei lavori di isolazione del tetto della casa di abitazione di proprietà di ACPR 1, ubicata a __________, in Via __________, provocato, negligentemente, durante la fase di riscaldamento, mediante fiamma ossidrica, della carta catramata da posare sulle modine (operata materialmente dalloperaio IM 1), lincendio del tetto, con conseguente distruzione dellimmobile e danni allimmobile contiguo, parimenti di proprietà di ACPR 1 causando danni materiali ai due stabili e al mobilio;
- Di conseguenza IM 2 è condannato: 2.1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF 1'500.- (millecinquecento). 2.1.1. Lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 2.2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).
- La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP. III. 1. Laccusatore privato ACPR 1 è rinviato al foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.
- La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
- Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
- Intimazione a: - seduta stante IM 1 IM 2 (I) - per raccomandata ACPR 1 - alla crescita in giudicato Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona Sezione della popolazione, Bellinzona Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella. Il Giudice: Il Segretario: Distinta spese a carico di IM 1IM 1 CHF 300.-tassa di giustizia CHF 150.- spese giudiziarie CHF 450.-totale Distinta spese a carico di IM 2, CHF 300.-tassa di giustizia CHF 150.- spese giudiziarie CHF 450.-totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2011.231
81.2011.235
DA 2571/2011
DA 2577/2011
Bellinzona
31 gennaio 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
e
IM 1IM 1
(difensore: DI 1, __________)
IM 2IM 2
(difensore: DI 2, __________)
prevenuti colpevoli di:
IM 1:incendio colposo
per avere, a __________, in data __________, in qualità di operaio della ditta __________ SA, in correità con il capocantiere IM 2, provocato, per negligenza, un incendio ai danni di due immobili di proprietà di terzi, causando danni materiali per un importo complessivo di CHF 215'000.- e meglio, per avere, in correità con IM 2, durante lo svolgimento dei lavori di isolazione del tetto della casa di abitazione di proprietà di ACPR 1, sita a __________, in Via __________, provocato, negligentemente, durante la fase di riscaldamento, mediante fiamma ossidrica, della carta catramata da posare sulle modine del tetto, lincendio di questultimo, con conseguente distruzione dellimmobile e danni allimmobile contiguo, parimenti di proprietà di ACPR 1, causando danni materiali per CHF 190'000.- ai due stabili e, rispettivamente, per CHF 25'000.- ai mobili;
fatti avvenuti a __________, in data __________;
reato previsto dall'art. 222 cpv. 1 CP, richiamato lart. 42 CP;
perseguito con decreto daccusa del 1. luglio 2011 n. 2571/2011 del AINQ 1 che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) cadauna (art. 34 segg. CP) corrispondenti a complessivi CHF 1'800.- (milleottocento).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
5. Non revoca il beneficio della condizionale concesso alla pena pecuniaria di CHF 2'400.- (duemilaquattrocento) - 30 (trenta) aliquote da CHF 80.- (ottanta) cadauna - decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino, Bellinzona, il 2.12.2010, ma lo ammonisce formalmente.
6. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP;
IM 2:incendio colposo
per avere, a __________, in data __________, in qualità di capocantiere della ditta __________ SA, in correità con loperaio IM 1, provocato, per negligenza, un incendio ai danni di due immobili di proprietà di terzi, causando danni materiali per un importo complessivo di CHF 215'000.- e meglio, per avere, durante lo svolgimento dei lavori di isolazione del tetto della casa di abitazione di proprietà di ACPR 1, ubicata a __________, in Via __________, provocato, negligentemente, durante la fase di riscaldamento, mediante fiamma ossidrica, della carta catramata da posare sulle modine (operata materialmente dalloperaio IM 1), lincendio del tetto, con conseguente distruzione dellimmobile e danni allimmobile contiguo, parimenti di proprietà di ACPR 1, causando danni materiali per CHF 190'000.- ai due stabili e, rispettivamente, per CHF 25'000.- ai mobili;
fatti avvenuti a __________, in data __________;
reato previsto dallart. 222 cpv. 1 CP, richiamato lart. 42 CP;
perseguito con decreto daccusa del 1. luglio 2011 n. 2577/2011 del AINQ 1 __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) cadauna (art. 34 segg. CP) corrispondenti a complessivi CHF 1800.- (milleottocento).
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 300.- (trecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Si rinvia laccusatore privato ACPR 1, __________, al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dallart. 369 CP;
richiamato il decreto di riunione dei procedimenti 18 settembre 2012;
rilevato che il difensore di IM 1 chiede lassoluione del suo assistito, con protesta di unindennità pari ad almeno CHF 1'500.-;
che il difensore di IM 2 chiede lassoluzione del suo assistito, con protesta di unindennità pari a CHF 3'898.- come da nota professionale da lui prodotta;
sentiti per ultimi gli imputati, i quali dichiarano:
- che il lavoro non poteva essere svolto meglio di quanto fatto, non avendo avuto lui e il collega accesso al sottotetto (IM 1)
- di non avere nulla da aggiungere (IM 2);
visti gli artt. 34, 42, 46, 47, 222 cpv. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione;
pronunciaI. 1. IM 1 è autore colpevole di incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP) per avere, a __________, in data __________, in qualità di operaio della ditta __________ SA, in correità con il capocantiere IM 2, provocato, per negligenza, un incendio ai danni di due immobili di proprietà di terzi, e meglio, per avere, in correità con IM 2, durante lo svolgimento dei lavori di isolazione del tetto della casa di abitazione di proprietà di ACPR 1, sita a __________, in Via __________, provocato, negligentemente, durante la fase di riscaldamento, mediante fiamma ossidrica, della carta catramata da posare sulle modine del tetto, lincendio di questultimo, con conseguente distruzione dellimmobile e danni allimmobile contiguo, parimenti di proprietà di ACPR 1, causando danni materiali ai due stabili e al mobilio;
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 60.- (sessanta), per un totale di CHF 900.- (novecento).
2.1.1. Lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).
3. Non è revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 30 (trenta) aliquote giornaliere da CHF 80.- (ottanta), decretata il 2 dicembre 2010 dalla Pretura penale del Cantone Ticino nei confronti di IM 1, il quale viene tuttavia ammonito formalmente.
4. La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
II. 1. IM 2 è autore colpevole di incendio colposo (art. 222 cpv. 1 CP) per avere, a __________, in data __________, in qualità di capocantiere della ditta __________ SA, in correità con loperaio IM 1, provocato, per negligenza, un incendio ai danni di due immobili di proprietà di terzi, e meglio, per avere, durante lo svolgimento dei lavori di isolazione del tetto della casa di abitazione di proprietà di ACPR 1, ubicata a __________, in Via __________, provocato, negligentemente, durante la fase di riscaldamento, mediante fiamma ossidrica, della carta catramata da posare sulle modine (operata materialmente dalloperaio IM 1), lincendio del tetto, con conseguente distruzione dellimmobile e danni allimmobile contiguo, parimenti di proprietà di ACPR 1 causando danni materiali ai due stabili e al mobilio;
2. Di conseguenza IM 2 è condannato:
2.1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da CHF 100.- (cento), per un totale di CHF 1'500.- (millecinquecento).
2.1.1. Lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2.2. Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta).
3. La condanna sarà iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dallart. 369 CP.
III. 1. Laccusatore privato ACPR 1 è rinviato al foro civile per le sue pretese di corrispondente natura.
2. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
IM 2 (I)
- per raccomandata
ACPR 1
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona
Sezione della popolazione, Bellinzona
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella.
Il Giudice: Il Segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
CHF 300.-tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.-totale
Distinta spese a carico di IM 2,
CHF 300.-tassa di giustizia
CHF 150.- spese giudiziarie
CHF 450.-totale