Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2011.223
DA 2287/2011
Bellinzona
29 novembre 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1e ivi
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto daccusa n. 2287/2011 del 14 giugno 2011;
preso atto che ilritiene limputato autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'500.- (millecinquecento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede lannullamento del DA impugnato non essendo adempiuti i reati dellinfrazione grave alle norme della circolazione stradale, in applicazione semmai del principio in dubio pro reo; in via subordinata chiede che lincarto venga rimandato allautorità amministrativa affinché abbia ad avviare la procedura contravvenzionale non potendo lautorità penale sanare lerrore tramite la semplice derubricazione del reato;
richiamati gli art. 34 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr.; 12 cpv. 1 ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 429 CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di contravvenzione alle norme della circolazione per avere, circolando con la vettura __________ __________ targata TI __________ alla velocità di circa 120 Km/h. rilevata dal disco del cronotachigrafo, omesso di mantenere la necessaria distanza di sicurezza dallantistante veicolo.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 1000.- (mille);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1120.- (millecentoventi) con motivazione scritta e di fr. 620.- (seicentoventi) senza motivazione scritta.
3. Non si assegnano indennità.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (80899).
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 1000.00 multa
fr.300.00tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr. 70.00 testi
fr.1620.00 totale