Sachverhalt
descritti nel decreto d'accusa n. 732/2011 del 28 febbraio 2011.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono a carico dello Stato.
3. Lo Stato verserà a IM 1 la somma di fr. 2'160.- (duemilacentosessanta) quale indennità ex art. 429 CPP.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr.300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr.450.- totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr.300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr.450.- totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2011.220
DA 732/2011
Bellinzona
12 dicembre 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1IM 1
difeso da: DI 1
visto il decreto daccusa n. 732/2011 del 28 febbraio 2011;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di
impiego di stranieri sprovvisti di permesso
per avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente la cittadina americana __________, non autorizzata ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'300.-.
Lesecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.
2. Alla multa difr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 117 cpv. 1 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 429 CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è prosciolto dallimputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 732/2011 del 28 febbraio 2011.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono a carico dello Stato.
3. Lo Stato verserà a IM 1 la somma di fr. 2'160.- (duemilacentosessanta) quale indennità ex art. 429 CPP.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr.300.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr.450.- totale