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81.2011.220

Impiego, in qualità di datore di lavoro, di una straniera non autorizzata a esercitare attività lavorativa in Svizzera

Ticino · 2012-12-12 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti nel decreto d'accusa n. 732/2011 del 28 febbraio 2011.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono a carico dello Stato.

3.     Lo Stato verserà a IM 1 la somma di fr. 2'160.- (duemilacentosessanta) quale indennità ex art. 429 CPP.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.300.-          tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.300.-          tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2011.220

DA 732/2011

Bellinzona

12 dicembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare

IM 1IM 1

difeso da: DI 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 732/2011 del 28 febbraio 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole di

impiego di stranieri sprovvisti di permesso

per avere, in qualità di datore di lavoro, impiegato intenzionalmente la cittadina americana __________, non autorizzata ad esercitare un'attività lavorativa in Svizzera;

e propone la condanna

1.     Alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 130.- cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 1'300.-.

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni.

2.     Alla multa difr. 300.-, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(art. 106 cpv. 2 CP).

3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento;

richiamati                          gli art. 117 cpv. 1 LStr; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 429 CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di impiego di stranieri sprovvisti di permesso per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. 732/2011 del 28 febbraio 2011.

2.     La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- (quattrocentocinquanta) sono a carico dello Stato.

3.     Lo Stato verserà a IM 1 la somma di fr. 2'160.- (duemilacentosessanta) quale indennità ex art. 429 CPP.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.300.-          tassa di giustizia

fr.                            150.-          spese giudiziarie

fr.450.-          totale