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81.2011.213

Guida in stato d'inattitudine, infrazione alle norme della circolazione

Ticino · 2012-11-15 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.213

DA 2187/2011

Bellinzona

15 novembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

visto                                  il decreto d’accusa n. 2187/2011 del 6 giugno 2011;

preso atto                          che ilritiene l’imputato autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione e di guida in stato di inattitudine

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'600.- (milleseicento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che l’imputato chiede il proscioglimento dal capo di imputazione n. 2 del decreto d’accusa;

richiamati                          gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 32 cpv. 1 e 2, 34 cpv. 4, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr.; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 4 cpv. 1, 4a cpv. 1 e 5, 14 cpv. 1 ONC; 22, art. 68 cpv. 4 lett. a OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1. IM 1 è autore colpevole di guida in stato di inattitudine per avere, a __________ il __________, condotto l'autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza (alcolemia: min. 0.82 - max. 1.03 grammi per mille).

2.     IM 1 è prosciolto dal reato di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti al capo d’imputazione n. 2 del DA 2187/2011 del 6 giugno 2011.

3.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

3.1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.- (cinquecento).

3.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

3.2. alla multa di fr. 500.- (cinquecento);

3.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

3.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'000.- (mille) con motivazione scritta e di fr. 600.- (seicento) senza motivazione scritta.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (277).

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                            500.00       multa

fr.                           250.00tassa di giustizia

fr.                            350.00       spese giudiziarie

fr.                         1'100.00totale