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81.2011.211

Coazione

Ticino · 2013-02-21 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.211, 81.2011.215

DA 2335/2011

DA 2336/2011

Bellinzona

21 febbraio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

e

IM 2IM 2

(difensore: DI 1, __________)

visto                                  il decreto d’accusa n. 2335/2011 del 9 giugno 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene IM 1 autore colpevole di coazione

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere da fr. 190.- (centonovanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 950.- (novecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno).3. Si rinvia l'accusatore pricato IM 2 al competente foro per le pretese di natura civile, non essendo le stesse state riconosciute dall'imputato.4. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

che il patrocinatore dell’ accusatore privato perora la possibilità che si chiuda la vertenza anche nei confronti del signor IM 1;

rilevato                              che il signor IM 1 chiede il suo proscioglimento;

richiamati                          gli art. 42, 181 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 433 CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolto dall’imputazione di coazione, per i fatti descritti nel decreto d’accusa 2335/2011 del 9 giugno 2011;

2.    La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 450.- sono a carico dello Stato.

3.    Non viene riconosciuto alcun indennizzo all’accusatore privato ai sensi dell’art. 433 CPP.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

IM 2

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese                    a carico dello Stato

fr.                       300.00tassa di giustizia

fr.                       150.00       spese giudiziarie

fr.                      450.00totale