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81.2011.2

Abuso di impianti di telecomunicazioni, coazione

Ticino · 2012-11-30 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.2

DA 53/2011

Bellinzona

30 novembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1IM 1tudentessa

(difensore: DI 1, __________)

visto                                  l’atto d’accusa il decreto d’accusa n. DA 53/2011 del 17 gennaio 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputata autrice colpevole di abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies) e coazione (art. 181 CP) e ne propone la condanna:

1.  Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da CHF 30.- (trenta) ciascuna (artt. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 600.- (seicento).

L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni(artt. 42 segg. CP).

2.  Alla multa di CHF300.- (trecento) con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni0(tre) (art. 106 cpv. 2 CP).

4.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.- (cento).

5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

rilevato                              che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputata, con protesta di costi di costi e spese di patrocinio pari a CHF 3'300.- più IVA (12 h lavorative e CHF 300.- di spese), oltre a spese di viaggio di CHF 100.-;

visti                                  gli artt. 1 CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

pronuncia1.  IM 1 è prosciolta dalle imputazioni di abuso di impianti di telecomunicazioni (art. 179septies CP) e coazione (art. 181 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

2.  Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi CHF 450.- (quattrocentocinquanta) sono a carico dello Stato.

2.1.    La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 400.- (quattrocento), da porre a carico della parte che ne facesse richiesta.

3.  A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 1'882.- (milleottocentoottantadue).

4.  Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.  Intimazione a:

-    per raccomandata

AINQ 1

ACPR 1 __________,

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano

Sezione della popolazione, Bellinzona

Divisione della giustizia, Bellinzona

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

Distinta spese                    a carico dello Stato

CHF                   300.-tassa di giustizia

CHF                   150.-          spese giudiziarie

CHF                   450.-totale