Sachverhalt
di cui al DA n. 1897/2011 del 16 maggio 2011.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- sono poste a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della circolazione, Camorino (80572).
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr.300.00tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.550.00 totale
Erwägungen (1 Absätze)
E. 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della circolazione, Camorino (80572).
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr.300.00tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.550.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2011.189
DA 1897/2011
Bellinzona
31 gennaio 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
(difensore: DI 1, __________)
visto il decreto daccusa n. 1897/2011 del 16 maggio 2011;
preso atto che ilritiene limputato autore colpevole di
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 100.- (cento) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 2'000.- (duemila). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.2. Alla multa di fr. 700.- (settecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede lassoluzione del suo cliente in applicazione del principio in dubio pro reo;
richiamati gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 2 LCStr., 4a cpv. 1 lett. c ONC, 22 cpv. 1 OSS; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è prosciolto dallimputazione di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti di cui al DA n. 1897/2011 del 16 maggio 2011.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 550.- sono poste a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della circolazione, Camorino (80572).
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr.300.00tassa di giustizia
fr. 250.00 spese giudiziarie
fr.550.00 totale