Sachverhalt
descritti al DA n. 1965/2011 del 13 maggio 2011.
2. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino.
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr.400.00tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr.750.00 totale
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2011.176
DA 1965/2011
Bellinzona
29 gennaio 2013
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1
(difensore: Avv. __________, __________)
visto il decreto daccusa n. 1965/2011 del 13 maggio 2011;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole dicompromettere intenzionalmente la sicurezza di un veicolo
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita;
richiamati gli art. 29, 93 cifra 1 LCStr.; 34 cpv. 2 e 97 cpv. 2 e 3 OETV; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è prosciolta dallimputazione di circolazione con veicolo in stato difettoso per i fatti descritti al DA n. 1965/2011 del 13 maggio 2011.
2. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- sono a carico dello Stato.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino.
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr.400.00tassa di giustizia
fr. 350.00 spese giudiziarie
fr.750.00 totale