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81.2011.176

Circolazione con veicolo in stato difettoso

Ticino · 2013-01-29 · Italiano TI
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Sachverhalt

descritti al DA n. 1965/2011 del 13 maggio 2011.

2.     Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- sono a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino.

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.400.00tassa di giustizia

fr.                            350.00       spese giudiziarie

fr.750.00       totale

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.81.2011.176

DA 1965/2011

Bellinzona

29 gennaio 2013

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1IM 1

(difensore: Avv. __________, __________)

visto                                  il decreto d’accusa n. 1965/2011 del 13 maggio 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole dicompromettere intenzionalmente la sicurezza di un veicolo

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 30.- (trenta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 1'350.- (milletrecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.2. Alla multa di fr. 1'000.- (mille), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 10 (dieci).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita;

richiamati                          gli art. 29, 93 cifra 1 LCStr.; 34 cpv. 2 e 97 cpv. 2 e 3 OETV; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è prosciolta dall’imputazione di circolazione con veicolo in stato difettoso per i fatti descritti al DA n. 1965/2011 del 13 maggio 2011.

2.     Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi fr. 750.- sono a carico dello Stato.

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    seduta stante

IM 1

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazione, Camorino.

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico IM 1

fr.400.00tassa di giustizia

fr.                            350.00       spese giudiziarie

fr.750.00       totale