Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2011.146
DA 1390/2011
Bellinzona
29 novembre 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
Il Giudice della Pretura penale
Siro Quadri
sedente con Daniela Regazzi Fornera in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1muratore;
difeso da: DI 1
visto il decreto daccusa n. DA 1390/2011 del 18 aprile 2011;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole diconducenti senza l'assicurazione di responsabilità civile, abuso della licenza e delle targhe
e propone la condanna a
1. Alla pena pecuniaria di 20 (venti) aliquote giornaliere da fr. 170.- (centosettanta) ciascuna, corrispondenti a complessivi fr. 3'400.- (tremilaquattrocento). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 5 (cinque).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 200.-.4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento;
richiamati gli art. 96 cifra 1 cpv. 1e cifra 2 cpv. 1 LCStr., art. 97 cifra 1 cpv. 2 LCStr.; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è autore colpevole ripetuta circolazione senza assicurazione RC e ripetuto abuso delle targhe e meglio per i fatti descritti nel decreto daccusa n. 1390/2011 del 18 aprile 2011.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla pena pecuniaria di 16 (sedici) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta), per un totale di fr. 960.- (novecentosessanta).
2.1.1. lesecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2.2. alla multa di fr. 300.-(trecento);
2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 800.- (ottocento) con motivazione scritta e di fr. 400.- (quattrocento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
-alla crescita in giudicato
-Sezione della circolazione, Camorino
- Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
- Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
- Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
- Ufficio dellincasso e delle pene alternative, Torricella,
Il giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 300.- multa
fr. 650.-tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr.1'200.- totale
fr. 800.- totale senza motivazione scritta