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81.2011.135

Circolare in autostrada alla velocità di 121 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limmite di 80 Km/h

Ticino · 2012-11-06 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.135

DA 1529/2011

Bellinzona

6 novembre 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

Il Giudice della Pretura penale

Siro Quadri

sedente con Paolo Cardillo in qualità di Segretario per giudicare

IM 1,__________

visto                                  il decreto d’accusa n. DA 1529/2011 del 26 aprile 2011;

preso atto                          che il AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole diinfrazione grave alle norme della circolazione

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 250.- (duecentocinquanta) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 3'750.- (tremilasettecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.2. Alla multa di fr. 700.- (settecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 7 (sette).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.-.

4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.

rilevato                              che l’accusato ha chiesto una riconsiderazione della proposta di pena;

richiamati                          gli art. 90 cifra 2 LCStr.in rel. con gli art 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr, art. 4 cpv. 1 lett. b ONC, art. 22 cpv 1  OSS; gli art.; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autore colpevole di

infrazione -lieve- alle norme della circolazione

per aver violato le norme medesime e meglio per aver circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 121 Km/h. (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multavision, così come consentito dalle apposite disposizioni in materia, malgrado il vigente limite di 80 Km/h;

fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;

2.     Di conseguenza IM 1 è condannato al pagamento di:

·una multa di fr. 500.- (cinquecento);

·in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

·al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessvi fr. 200.- (duecento).

3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

4.     Intimazione a:

-    per raccomandata

IM 1  Breganzona

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

Sezione della circolazone, Camorino

Sezione della popolazione Bellinzona

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

fr.                            500.-          multa

fr.100.-tassa di giustizia

fr.                            100.-          spese giudiziarie

fr.700.-          totale