Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.81.2011.128
DA 994/2011
Bellinzona
6 novembre 2012
Sentenza
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Valentina Lavagno in qualità di Segretaria per giudicare
IM 1IM 1-
visto il decreto daccusa n. 994/2011 dell11 aprile 2011;
preso atto che il AINQ 1ritiene limputato autore colpevole di entrata illegale per negligenza
e propone la condanna a
1. Alla multa di fr. 100.- (cento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 1 (uno).2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.- e delle spese giudiziarie di fr. 50.-.3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale.
rilevato che limputato chiede di essere prosciolto, non avendo fatto nulla di male e avendo fatto tutto quello che gli è stato detto di fare;
richiamati gli art. 115 cpv. 1 lett. a e cpv. 3 LStr; 52 CP; 80 segg.; 84 segg.; 348 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dellodierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di entrata illegale per i fatti compiuti di cui al decreto di accusa
n. 994/2011.
2. IM 1 viene mandato esente da pena.
3. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 100.- sono poste a carico di IM 1.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione, Bellinzona.
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a caricoIM 1
fr. 50.00tassa di giustizia
fr. 50.00 spese giudiziarie
fr. 100.00totale