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81.2011.12

Parlando con una terza persona, incolpare e rendere sospetto di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla sua reputazione di una persona

Ticino · 2012-08-21 · Italiano TI
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Incarto n.81.2011.12

DA 286/2011

Bellinzona

21 agosto 2012

Sentenza

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Giudice della Pretura penale

Sonia Giamboni Tommasini

sedente con Fabia Giannini in qualità di Segretaria per giudicare

IM 1

(difensore:  DI 1,)

visto                                  il decreto d’accusa n. 286/2011 del 31 gennaio 2011, con la seguente precisazione:

“per avere, il __________ 2010, a __________ o altra non meglio precisata località del __________, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto ACPR 1 (recte: __________) di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando con __________ affermato che: “ACPR 1 (recte: __________), __________, era un mafioso, riciclatore di denaro e che metteva continuamente in atto una serie di attività reprensibili”, chiedendogli inoltre di intervenire pubblicamente “al fine di bloccare l’attività criminale di AINQ 1””;

preso atto                          che il  AINQ 1ritiene l’imputato autore colpevole didiffamazione

e propone la condanna a

1. Alla pena pecuniaria di fr. 300.- (trecento), corrispondente a 10 (dieci) aliquote da fr. 30.- (trenta) (art. 34 e seg. CP).L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CP).2. Alla multa di fr. 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sotituita con una pena detentiva di 7 (sette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).4. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trasorso il periodo previsto.

che il patrocinatore dell’accusatore privato postula la conferma del DA impugnato e chiede il versamento a favore del suo assistito di fr. 1'000.- da versare in beneficienza;

rilevato                              che il difensore chiede il proscioglimento della sua assistita non avendo proferito nessuna accusa né sospetto di pratiche mafiose e di riciclaggio di denaro, in assenza altresì di qualsivoglia intenzionalità, in applicazione se del caso del principioin dubio pro reo;

richiamati                          gli art. 42 cpv. 1, 173 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg., 433 CPP; 22 LTG;

al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia1.     IM 1 è autrice colpevole di diffamazione per avere, il __________ 2010, a __________ o altra non meglio precisata località del __________, comunicando con un terzo, incolpato e reso sospetto ACPR 1 di condotta disonorevole o di altri fatti che potevano nuocere alla sua reputazione, in particolare comunicando con __________ lasciato intendere che: “ACPR 1, __________, era un mafioso, riciclatore di denaro e che metteva continuamente in atto una serie di attività reprensibili”, chiedendogli inoltre di intervenire pubblicamente “al fine di bloccare l’attività criminale di ACPR 1”.

2.     Di conseguenza IM 1 è condannata:

2.1.  alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere di fr. 50.- (cinquanta), per un totale di fr. 500.- (cinquecento).

2.1.1. l’esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.2. alla multa di fr. 300.- (trecento);

2.2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 6 (sei) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

2.3.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'120.- (millecentoventi) con motivazione scritta e di fr. 620.- (seicentoventi) senza motivazione scritta.

3.     La richiesta dell’accusatore privato di risarcimento danni è respinta.

4.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

5.     Intimazione a:

-    seduta stante

-    per raccomandata

-    alla crescita in giudicato

Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

La giudice:                                                                               La segretaria:

Distinta spese               a carico di IM 1

fr.                            300.00       multa

fr.300.00tassa di giustizia

fr.                            250.00       spese giudiziarie

fr.                             70.00       testi

fr.920.00       totale