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80.2025.304

Procedura: revisione, termine di 90 giorni, reazione ritardata ad una sentenza del Tribunale federale, successivo invio di una lettera del Municipio

Ticino ·CDT · 2021-10-06 · Italiano TI
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Sachverhalt

Diritto

Secondo l’art. 232 cpv. 1 LT una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:

a)se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b)se l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;

c)se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;

d)se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.

1.2.

La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art 232 cpv. 2 LT).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre:Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.;Looser, in:Zweifel/Beusch[a cura di], Kommentar zum DBG, 3aed., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.;Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2aed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

1.3.

Per l’articolo 233 LT la domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza. Per il motivo di revisione previsto dall’art. 232 cpv. 1 lett.dLT, la legge cantonale prevede un termine di trenta anziché di novanta giorni.

Una volta trascorso il termine assoluto di 10 anni dall’emissione della sentenza o della decisione, la revisione è esclusa (Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4aed., Basilea 2022,

n. 2 ad art. 148 LIFD, p. 2492). Tale termine costituisce inoltre un termine di perenzione, che vincola sia il contribuente sia le autorità (Looser, op. cit., n. 3 ad art. 148 LIFD,

p. 2493).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1.2 La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art 232 cpv. 2 LT).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre:Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.;Looser, in:Zweifel/Beusch[a cura di], Kommentar zum DBG, 3aed., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.;Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2aed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

E. 1.3 Per l’articolo 233 LT la domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza. Per il motivo di revisione previsto dall’art. 232 cpv. 1 lett.dLT, la legge cantonale prevede un termine di trenta anziché di novanta giorni.

Una volta trascorso il termine assoluto di 10 anni dall’emissione della sentenza o della decisione, la revisione è esclusa (Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4aed., Basilea 2022,

n. 2 ad art. 148 LIFD, p. 2492). Tale termine costituisce inoltre un termine di perenzione, che vincola sia il contribuente sia le autorità (Looser, op. cit., n. 3 ad art. 148 LIFD,

p. 2493).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.80.2025.304

Lugano

6 maggio 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 29 ottobre 2025 contro la decisione del 3 ottobre 2025 in materia di revisione IC dal 2019 al 2023.

Fatti

Diritto

Secondo l’art. 232 cpv. 1 LT una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:

a)se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

b)se l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;

c)se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza;

d)se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre.

1.2.

La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art 232 cpv. 2 LT).

L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_47/2016, 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre:Locher, Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.;Looser, in:Zweifel/Beusch[a cura di], Kommentar zum DBG, 3aed., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.;Casanova/Dubey, in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2aed., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.).

Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

1.3.

Per l’articolo 233 LT la domanda di revisione dev’essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza. Per il motivo di revisione previsto dall’art. 232 cpv. 1 lett.dLT, la legge cantonale prevede un termine di trenta anziché di novanta giorni.

Una volta trascorso il termine assoluto di 10 anni dall’emissione della sentenza o della decisione, la revisione è esclusa (Looser, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4aed., Basilea 2022,

n. 2 ad art. 148 LIFD, p. 2492). Tale termine costituisce inoltre un termine di perenzione, che vincola sia il contribuente sia le autorità (Looser, op. cit., n. 3 ad art. 148 LIFD,

p. 2493).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: