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80.2025.211

Violazione degli obblighi procedurali: multa per mancato inoltro della dichiarazione d’imposta, mancata pronuncia in merito a elemento soggettivo e commisurazione della sanzione, annullamento

Ticino · · Italiano TI
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Sachverhalt

5.2.

Come già ricordato, quelle con cui il fisco infligge ai contribuenti delle sanzioni per contravvenzioni alle leggi tributarie costituiscono decisioni di natura penale. È pertanto necessario che vi siano menzionati alcuni indispensabili elementi quali ad esempio l’indicazione delle persone che partecipano alla decisione, la descrizione dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda se la fattispecie di reato è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso affermativo con quale tipo di colpa (intenzionalità o negligenza), le modalità di partecipazione al reato (in qualità di autore o partecipe), la pronuncia dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di una multa, la sua commisurazione.

L’autorità è tenuta a motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione giuridica della persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono del procedimento, la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella relativa all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.

La motivazione deve ad ogni modo permettere alla persona interessata di comprendere appieno tutte le circostanze così da potere, se del caso, impugnare la decisione.

In generale, per i casi di violazione degli obblighi procedurali secondo gli articoli 257 LT e 174 LIFD, una motivazione viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i seguenti elementi:

·il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;

·l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;

·la valutazione della colpevolezza [dolo o negligenza];

·la menzione dei criteri di commisurazione della pena;

·l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono essere addebitati alla persona interessata;

·indicazione dei rimedi giuridici;

·indicazione delle persone e autorità cui la decisione viene comunicata

(Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4aed., Zurigo 2023, n. 146 s. ad art. 182 LIFD, p. 1864 s.).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.80.2025.211

Lugano

16 ottobre 2025

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 13 agosto 2025 contro la decisione del 14 luglio 2025 in materia di multa per violazione degli obblighi procedurali.

Fatti

5.2.

Come già ricordato, quelle con cui il fisco infligge ai contribuenti delle sanzioni per contravvenzioni alle leggi tributarie costituiscono decisioni di natura penale. È pertanto necessario che vi siano menzionati alcuni indispensabili elementi quali ad esempio l’indicazione delle persone che partecipano alla decisione, la descrizione dell’azione o dell’omissione a sostegno dell’accusa, una risposta alla domanda se la fattispecie di reato è stata adempiuta dalla persona interessata, e in caso affermativo con quale tipo di colpa (intenzionalità o negligenza), le modalità di partecipazione al reato (in qualità di autore o partecipe), la pronuncia dell’assoluzione oppure della condanna e, in caso ad esempio di irrogazione di una multa, la sua commisurazione.

L’autorità è tenuta a motivare la propria decisione. L’ampiezza e l’approfondimento della decisione dipendono dalla modalità e dalla portata dell’incidenza nella posizione giuridica della persona interessata. Ad esempio in caso di abbandono del procedimento, la motivazione dovrà essere più concisa rispetto a quella relativa all’emanazione di una multa di una certa rilevanza.

La motivazione deve ad ogni modo permettere alla persona interessata di comprendere appieno tutte le circostanze così da potere, se del caso, impugnare la decisione.

In generale, per i casi di violazione degli obblighi procedurali secondo gli articoli 257 LT e 174 LIFD, una motivazione viene considerata come sufficiente quando la stessa comprende i seguenti elementi:

·il periodo fiscale cui si riferiscono le violazioni commesse;

·l’indicazione dell’obbligo procedurale violato nonostante diffida;

·la valutazione della colpevolezza [dolo o negligenza];

·la menzione dei criteri di commisurazione della pena;

·l’attribuzione dei costi della procedura, nella misura in cui devono essere addebitati alla persona interessata;

·indicazione dei rimedi giuridici;

·indicazione delle persone e autorità cui la decisione viene comunicata

(Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4aed., Zurigo 2023, n. 146 s. ad art. 182 LIFD, p. 1864 s.).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: