Sachverhalt
Diritto
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il Vice Presidente: La cancelliera:
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Contestata, nel caso sub judice , è la decisione di tassazione dopo reclamo IFD 2014, del 27.11.2014. I contribuenti censurano, dapprima la legittimità dell’autorità fiscale nell’emettere la decisione su reclamo per l’IFD, in pendenza della procedura dinanzi al TF. Ribadiscono la contestazione relativa alla prescrizione del diritto di tassare e, in sede di replica, sostengono che la decisione su reclamo IFD 2014 sia nulla, visto visto che, nel frattempo il Canton Svitto ha emesso le decisioni fiscali dal 2014 al 2022.
E. 2.1 La Camera di diritto tributario, con sentenza 11.11.2024 (inc. CDT 80.2022.7/8) per quanto concerne l’IFD 2014, ha ritenuto il ricorso irricevibile. Il ricorso dev’essere dichiarato irricevibile, nel caso in cui non viene rispettato un requisito procedurale (ad esempio la competenza del Tribunale, la legittimazione del ricorrente, l’ammissibilità dell’oggetto della contestazione, il rispetto dei termini, la presentazione per iscritto del ricorso corredato da una motivazione) ( Richner/Frei/Kaufmann/Rohner , Handkommentar zum DBG, 4a. ed., Zurigo 2023, n. 3 ad art. 143 LIFD, n. 4 ad art. 140 LIFD). Ora, oggetto del ricorso dev’essere una decisione su reclamo ai sensi dell’art. 135 LIFD, con la quale viene conclusa la procedura di reclamo ( Richner/Frei/Kaufmann/Rohner , op. cit., n. 13 ad art. 140 LIFD): ciò che non era il caso per quanto concerne l’IFD 2014, nella quale difettava l’esistenza, per quanto concerne la definizione degli elementi imponibili, di un doppio grado di giudizio.
E. 2.2 Per quanto concerne l’IFD 2014, la sentenza 80.2022.7/8 non era una decisione finale: il ricorso è stato ritenuto un reclamo e gli atti sono stati retrocessi all’istanza inferiore proprio per permettere ai ricorrenti di poter esercitare i loro diritti procedurali in maniera integrale, senza essere privati di un grado di giudizio, rispettivamente del loro diritto di essere sentiti giusta l’art. 29 Cost. Del resto lo scopo del reclamo è sostanzialmente quello di dare la possibilità al contribuente di esprimersi, consentendo all’autorità di tassazione di riesaminare la prima decisione sulla base di nuovi elementi (cfr. Locher , Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Basilea 2015, n. 29 ad Einführung zu Art. 109 ff., p. 156).
E. 2.3 Motivo per il quale l’autorità fiscale, sulla base della sentenza di rinvio, ha trattato il ricorso quale reclamo, ed ha poi emesso, il 27.11.2024 la decisione su reclamo. Tale modo di procedere, diversamente da quanto asserito dai contribuenti, serve a garantire la celerità del procedimento, diritto tutelato altresì dall’art. 29 Cost. e permette di non tardare oltremodo, nell’ottenere un unico giudizio al Tribunale federale, su tutti gli aspetti. Ciò anche alla luce del fatto che il ricorso in materia di diritto pubblico è possibile contro decisioni che mettono fine all'intero procedimento ( art. 90 LTF , decisioni finali), oppure - a determinate condizioni - a una parte di esso ( art. 91 LTF , decisioni parziali), rispettivamente contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione ( art. 92 cpv. 1 LTF). Contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente è invece possibile solo quando queste possono causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) o l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. b LTF). L'impugnazione autonoma di simili decisioni è infatti un'eccezione al principio secondo cui il Tribunale federale deve potersi esprimere su una fattispecie una volta soltanto ed è permessa unicamente in presenza di requisiti precisi ( DTF 144 III 475 consid. 1.2; 144 III 253 consid. 1.3; sentenza 9C_629/2022 del 26 gennaio 2023 consid. 1.2.1; 9C_36/2023 del 24.10.2023, consid. 1.1.).
E. 2.4 Ciò posto, non sussiste alcuna violazione procedurale, da parte dell’UT, nell’aver emanato, già il 27.11.2024 la decisione su reclamo IFD 2014, comprensiva degli elementi imponibili.
E. 3 Nel merito del ricorso, i ricorrenti lamentano la prescrizione del diritto di essere tassato inerente l’IFD 2014. Tale aspetto, che dev’essere esaminato d’ufficio (cfr. Masmejean-Fey/Vianin , Commentaire romand [a cura di Noël/Aubry], 2a. ed., Basilea 2017, n. 22 ad art. 120 LIFD) è già stato oggetto della decisione di cui all’inc. CDT 80.2022.7/8, alla quale si rinvia integralmente (in particolare ai considerandi 2-4).
E. 4.1 Da ultimo occorre esaminare, la competenza al prelievo dell’IFD 2014 da parte del Canton Ticino. I ricorrenti sostengono – in replica – che avendo il Canton Svitto, nel frattempo emanato le decisioni di tassazione IC-IFD 2014 – 2022, la decisione IFD 2014 sarebbe “ nulla ”.
E. 4.2 In ambito di imposta federale diretta, il principio dell'unità del luogo della tassazione e della percezione delle imposte esige che una persona fisica sia tassata in un solo luogo, nel Cantone in cui ha il domicilio fiscale (art. 105 cpv. 1 LIFD; sentenza TF 9C_447/2024 del 15.1.2025, consid. 5; DTF 137 I 273 consid. 3.3.1; sentenza 2C_806/2019 dell'8 giugno 2020 consid. 5.4). Tenuto conto della necessità di un'armonizzazione verticale delle imposte (art. 128 e 129 Cost.), il concetto di domicilio fiscale previsto per il diritto cantonale (art. 3 cpv. 2 LAID) e per il diritto federale (art. 3 cpv. 2 LIFD) vanno inoltre definiti in base a criteri analoghi. Di conseguenza, la conferma dell'assoggettamento illimitato nel Cantone Ticino, in virtù del domicilio fiscale in questo Cantone, ha di regola un effetto pregiudiziale anche per il luogo della tassazione per l'imposta federale diretta (sentenze 753/2020 del 23 dicembre 2021 consid. 1.2.1; 2C_806/2019, citata, consid. 5.4).
E. 4.3 Ora, è vero che se il luogo della tassazione è controverso o incerto ed entrano in linea di conto più Cantoni, questo luogo dev'essere deciso dall'AFC e non da un'istanza cantonale, e che ancora di recente il Tribunale federale ha rilevato nel mancato coinvolgimento dell'AFC un motivo di nullità (art. 108 cpv. 1 LIFD; DTF 150 II 244 consid. 4; sentenze 9C_323/2023 del 7 agosto 2024 consid. 3.3 segg., destinata a pubblicazione; 2C_806/2019, citata, consid. 5). Va però considerato che il Tribunale federale è giunto a tale conclusione esprimendosi su decisioni che avevano definito il domicilio in modo errato. In relazione al mantenimento di queste decisioni non vi era di conseguenza nemmeno un particolare interesse giuridico, da contrapporre all'interesse ad un'applicazione corretta dell'art. 108 cpv. 1 LIFD (DTF 148 II 564 consid. 7.2; 139 II 243 consid. 11.2).
E. 4.4 La stessa situazione non è tuttavia riscontrabile nel caso che ci occupa, perché la soluzione prospettata in materia di imposta federale diretta corrisponde a quella presentata in materia di imposte cantonali (e l'interesse giuridico a confermare questa soluzione anche in materia di imposta federale diretta - evitando un'ulteriore incertezza dovuta al fatto di rimetterla in discussione insieme alla tassazione già eseguita - è quindi dato) (in merito sentenza TF 9C_447/2024 del 15.1.2025, consid. 5.3.). Inoltre, un eventuale riconoscimento della nullità in relazione alla mancata applicazione dell'art. 108 cpv. 1 LIFD non permetterebbe neppure di tenere conto delle ragioni di economia processuale che nei casi di nullità menzionati hanno permesso al Tribunale federale di rinunciare a un rinvio dell'incarto all'AFC (DTF 150 II 244 consid. 4.5, sentenza 2C_806/2019, citata, consid. 5.4)
E. 4.5 Ora, per quanto noto i contribuenti non hanno chiesto l’accertamento del luogo della tassazione all’AFC, come previsto dall’art. 108 cpv. 2 LIFD. Motivo per il quale, visto quanto deciso in merito al domicilio fiscale dei contribuenti nell’ambito dell’inc. CDT 80.2022.7/8 del 27.11.2024 (al quale si rinvia), il Ticino aveva la competenza per emanare parimenti la decisione concernente l’IFD 2014 (cfr. anche sentenza 9C_447/2024 del 15.1.2025, consid. 5).
E. 5 Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visto per le spese l’art. 144 LIFD dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.– per un totale di fr. 1’200.– sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il prese per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Vice Presidente: La cancelliera:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.80.2024.270
Lugano
12 febbraio 2025
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Raffaele Guffi, Vice Presidente,,
(in sostituzione di , ricusatosi)
cancelliera
Sabrina Piemontesi - Gianola
parti
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 23 dicembre 2024 contro la decisione del 27 novembre 2024 in materia di IFD 2014.
Fatti
Diritto
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il Vice Presidente: La cancelliera: