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80.2024.246

Deduzioni: cure prestate da terzi a figli, stipendio pagato per aiuto domestico, esclusione di mansioni domestiche e impieghi serali, deduzione forfetaria 50% dello stipendio

Ticino ·CDT · 2026-04-14 · Italiano TI
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Sachverhalt

Diritto

2.2.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i costi sostenuti per la cura prestata da terzi ai figli non sono considerati spese per il conseguimento del reddito (spese professionali) deducibili fiscalmente. Sebbene possano essere correlati al conseguimento del reddito, secondo la giurisprudenza sono considerati spese sostenute per l’ottenimento o il mantenimento della capacità lavorativa in sé. La deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli è quindi configurata come una deduzione generale concessa per tenere conto della capacità contributiva individuale in relazione a spese particolari (sentenza 2C_1047/2016 del 31 luglio 2017 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

2.3.

In una recente sentenza, la Suprema Corte ha precisato la nozione di “cura” secondo l’art. 33 cpv. 3 LIFD.

In primo luogo, la cura deve rispondere a un bisogno: deve sussistere un nesso di causalità diretta tra la cura e l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente che vive in comunione domestica con il figlio di età inferiore ai 14 anni contribuente e che provvede al suo sostentamento. A questo proposito, non è sufficiente che il contribuente eserciti un'attività professionale, segua una formazione o si trovi in stato di incapacità d’esercitare attività lucrativa; le spese devono essere state sostenute perché tale contribuente non era in grado di provvedere personalmente alla cura del proprio figlio e tale impedimento deve derivare direttamente dall’esercizio della sua attività lucrativa, dalla sua formazione o dalla sua incapacità d’esercitare attività lucrativa. Le spese di cura da parte di terzi devono essere direttamente collegate alla cura durante il periodo di lavoro, di formazione o di incapacità di guadagno del contribuente. Le spese di cura legate al tempo libero dei genitori non sono quindi deducibili(sentenza del TF9C_156/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 7.1).

Sul piano soggettivo,la legge non specifica chi siano i terzi che possono occuparsi della cura dei figli né limita la deduzione a un determinato tipo di struttura o a una determinata categoria di persone. La dottrina e l’Amministrazione federale delle contribuzioni (Circolare

n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]) citano a titolo di esempio le organizzazioni collettive, sia private che pubbliche, dedicate all’accoglienza diurna dei bambini (come asili nido, scuole dell’infanzia e strutture di accoglienza parascolastica), l’accoglienza in ambiente familiare («mamme di giorno») o la presa a carico da parte di un parente o di persone assunte per accudire il bambino a domicilio, come unau pairo una tata (sentenza del TF 9C_156/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 7.2, con riferimenti a dottrina e alla Circolare n. 30 dell’AFC, cifra 8.5).

Sul piano oggettivo, sono deducibili solo le spese relative alla cura dei figli. Le spese per il vitto o altre spese di mantenimento comprese nelle spese di cura non sono deducibili, poiché tali spese dovrebbero essere sostenute anche se il figlio non fosse affidato a terzi. Come altre spese di mantenimento incluse nelle spese di cura, l'Amministrazione federale cita a titolo di esempio la quota delle spese corrispondente al lavoro domestico svolto da una persona assunta sia per le pulizie sia per la cura dei figli. Al contrario, è possibile che le spese di mantenimento non deducibili comprendano spese di cura. Pertanto, quando un bambino è iscritto in un collegio o in una scuola privata, l’Amministrazione federale raccomanda di considerare una quota equa delle spese a titolo di spese di cura che è possibile far valere (sentenza del TF 9C_156/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 7.3.1, con riferimenti a dottrina e alla Circolare n. 30 dell’AFC, cifra 8.5).

2.4.

Conformemente alle regole generali relative alla ripartizione dell’onere della prova basate sull’art. 8 CC e che sono applicabili per analogia in materia fiscale, spetta al contribuente che rivendica la deduzione di un costo a titolo di spese di cura dimostrare che i requisiti per tale deduzione sono soddisfatti, poiché si tratta di un elemento che riduce il suo debito fiscale. Se il contribuente non riesce a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per la deduzione secondo l’art. 33 cpv. 3 LIFD, le spese corrispondenti sono considerate spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, che non sono deducibili (sentenza del TF 9C_156/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3, con riferimento all’art. 34 lett.aLIFD).

– municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

Erwägungen (3 Absätze)

E. 2.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i costi sostenuti per la cura prestata da terzi ai figli non sono considerati spese per il conseguimento del reddito (spese professionali) deducibili fiscalmente. Sebbene possano essere correlati al conseguimento del reddito, secondo la giurisprudenza sono considerati spese sostenute per l’ottenimento o il mantenimento della capacità lavorativa in sé. La deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli è quindi configurata come una deduzione generale concessa per tenere conto della capacità contributiva individuale in relazione a spese particolari (sentenza 2C_1047/2016 del 31 luglio 2017 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

E. 2.3 In una recente sentenza, la Suprema Corte ha precisato la nozione di “cura” secondo l’art. 33 cpv. 3 LIFD.

In primo luogo, la cura deve rispondere a un bisogno: deve sussistere un nesso di causalità diretta tra la cura e l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente che vive in comunione domestica con il figlio di età inferiore ai 14 anni contribuente e che provvede al suo sostentamento. A questo proposito, non è sufficiente che il contribuente eserciti un'attività professionale, segua una formazione o si trovi in stato di incapacità d’esercitare attività lucrativa; le spese devono essere state sostenute perché tale contribuente non era in grado di provvedere personalmente alla cura del proprio figlio e tale impedimento deve derivare direttamente dall’esercizio della sua attività lucrativa, dalla sua formazione o dalla sua incapacità d’esercitare attività lucrativa. Le spese di cura da parte di terzi devono essere direttamente collegate alla cura durante il periodo di lavoro, di formazione o di incapacità di guadagno del contribuente. Le spese di cura legate al tempo libero dei genitori non sono quindi deducibili(sentenza del TF9C_156/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 7.1).

Sul piano soggettivo,la legge non specifica chi siano i terzi che possono occuparsi della cura dei figli né limita la deduzione a un determinato tipo di struttura o a una determinata categoria di persone. La dottrina e l’Amministrazione federale delle contribuzioni (Circolare

n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]) citano a titolo di esempio le organizzazioni collettive, sia private che pubbliche, dedicate all’accoglienza diurna dei bambini (come asili nido, scuole dell’infanzia e strutture di accoglienza parascolastica), l’accoglienza in ambiente familiare («mamme di giorno») o la presa a carico da parte di un parente o di persone assunte per accudire il bambino a domicilio, come unau pairo una tata (sentenza del TF 9C_156/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 7.2, con riferimenti a dottrina e alla Circolare n. 30 dell’AFC, cifra 8.5).

Sul piano oggettivo, sono deducibili solo le spese relative alla cura dei figli. Le spese per il vitto o altre spese di mantenimento comprese nelle spese di cura non sono deducibili, poiché tali spese dovrebbero essere sostenute anche se il figlio non fosse affidato a terzi. Come altre spese di mantenimento incluse nelle spese di cura, l'Amministrazione federale cita a titolo di esempio la quota delle spese corrispondente al lavoro domestico svolto da una persona assunta sia per le pulizie sia per la cura dei figli. Al contrario, è possibile che le spese di mantenimento non deducibili comprendano spese di cura. Pertanto, quando un bambino è iscritto in un collegio o in una scuola privata, l’Amministrazione federale raccomanda di considerare una quota equa delle spese a titolo di spese di cura che è possibile far valere (sentenza del TF 9C_156/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 7.3.1, con riferimenti a dottrina e alla Circolare n. 30 dell’AFC, cifra 8.5).

E. 2.4 Conformemente alle regole generali relative alla ripartizione dell’onere della prova basate sull’art. 8 CC e che sono applicabili per analogia in materia fiscale, spetta al contribuente che rivendica la deduzione di un costo a titolo di spese di cura dimostrare che i requisiti per tale deduzione sono soddisfatti, poiché si tratta di un elemento che riduce il suo debito fiscale. Se il contribuente non riesce a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per la deduzione secondo l’art. 33 cpv. 3 LIFD, le spese corrispondenti sono considerate spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, che non sono deducibili (sentenza del TF 9C_156/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3, con riferimento all’art. 34 lett.aLIFD).

– municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.80.2024.246

80.2024.247

Lugano

14 aprile 2026

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

cancelliere

Matteo Nepomuceno

parti

RI 1

RI 2

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 4 dicembre 2024 contro la decisione del 6 novembre 2024 in materia di IC e IFD 2023.

Fatti

Diritto

2.2.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, i costi sostenuti per la cura prestata da terzi ai figli non sono considerati spese per il conseguimento del reddito (spese professionali) deducibili fiscalmente. Sebbene possano essere correlati al conseguimento del reddito, secondo la giurisprudenza sono considerati spese sostenute per l’ottenimento o il mantenimento della capacità lavorativa in sé. La deduzione delle spese per la cura prestata da terzi ai figli è quindi configurata come una deduzione generale concessa per tenere conto della capacità contributiva individuale in relazione a spese particolari (sentenza 2C_1047/2016 del 31 luglio 2017 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

2.3.

In una recente sentenza, la Suprema Corte ha precisato la nozione di “cura” secondo l’art. 33 cpv. 3 LIFD.

In primo luogo, la cura deve rispondere a un bisogno: deve sussistere un nesso di causalità diretta tra la cura e l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente che vive in comunione domestica con il figlio di età inferiore ai 14 anni contribuente e che provvede al suo sostentamento. A questo proposito, non è sufficiente che il contribuente eserciti un'attività professionale, segua una formazione o si trovi in stato di incapacità d’esercitare attività lucrativa; le spese devono essere state sostenute perché tale contribuente non era in grado di provvedere personalmente alla cura del proprio figlio e tale impedimento deve derivare direttamente dall’esercizio della sua attività lucrativa, dalla sua formazione o dalla sua incapacità d’esercitare attività lucrativa. Le spese di cura da parte di terzi devono essere direttamente collegate alla cura durante il periodo di lavoro, di formazione o di incapacità di guadagno del contribuente. Le spese di cura legate al tempo libero dei genitori non sono quindi deducibili(sentenza del TF9C_156/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 7.1).

Sul piano soggettivo,la legge non specifica chi siano i terzi che possono occuparsi della cura dei figli né limita la deduzione a un determinato tipo di struttura o a una determinata categoria di persone. La dottrina e l’Amministrazione federale delle contribuzioni (Circolare

n. 30 del 21 dicembre 2010, Imposizione dei coniugi e della famiglia secondo la legge federale sull’imposta federale diretta [LIFD]) citano a titolo di esempio le organizzazioni collettive, sia private che pubbliche, dedicate all’accoglienza diurna dei bambini (come asili nido, scuole dell’infanzia e strutture di accoglienza parascolastica), l’accoglienza in ambiente familiare («mamme di giorno») o la presa a carico da parte di un parente o di persone assunte per accudire il bambino a domicilio, come unau pairo una tata (sentenza del TF 9C_156/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 7.2, con riferimenti a dottrina e alla Circolare n. 30 dell’AFC, cifra 8.5).

Sul piano oggettivo, sono deducibili solo le spese relative alla cura dei figli. Le spese per il vitto o altre spese di mantenimento comprese nelle spese di cura non sono deducibili, poiché tali spese dovrebbero essere sostenute anche se il figlio non fosse affidato a terzi. Come altre spese di mantenimento incluse nelle spese di cura, l'Amministrazione federale cita a titolo di esempio la quota delle spese corrispondente al lavoro domestico svolto da una persona assunta sia per le pulizie sia per la cura dei figli. Al contrario, è possibile che le spese di mantenimento non deducibili comprendano spese di cura. Pertanto, quando un bambino è iscritto in un collegio o in una scuola privata, l’Amministrazione federale raccomanda di considerare una quota equa delle spese a titolo di spese di cura che è possibile far valere (sentenza del TF 9C_156/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 7.3.1, con riferimenti a dottrina e alla Circolare n. 30 dell’AFC, cifra 8.5).

2.4.

Conformemente alle regole generali relative alla ripartizione dell’onere della prova basate sull’art. 8 CC e che sono applicabili per analogia in materia fiscale, spetta al contribuente che rivendica la deduzione di un costo a titolo di spese di cura dimostrare che i requisiti per tale deduzione sono soddisfatti, poiché si tratta di un elemento che riduce il suo debito fiscale. Se il contribuente non riesce a dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per la deduzione secondo l’art. 33 cpv. 3 LIFD, le spese corrispondenti sono considerate spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, che non sono deducibili (sentenza del TF 9C_156/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3, con riferimento all’art. 34 lett.aLIFD).

– municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il cancelliere: