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80.2023.23

Procedura: revisione, imposta di donazione, liberalità da ex patrigno, imposta calcolata con aliquota per “non parente”, errore nella dichiarazione

Ticino · 2022-12-26 · Italiano TI
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Sachverhalt

Diritto

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:Lasegretaria:

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato: a) la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi; b) la mancata considerazione, da parte dell’autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un’altra violazione di principi essenziali della procedura; c) il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD). Quale ulteriore motivo di revisione la legge cantonale aggiunge che essa è data se, in caso di conflitti in materia di doppia imposizione intercantonale o internazionale, l’autorità che ha deciso giunge alla conclusione che, secondo le norme applicabili per evitare la doppia imposizione, il Cantone deve limitare il proprio diritto di imporre (art. 232 cpv. 1 lett. d LT).

E. 1.2 La revisione è tuttavia esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (artt. 232 cpv. 2 e 147 cpv. 2 LIFD). L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso. Decidere altrimenti, e ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d’impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire ad un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. sentenze del TF n. 2C_47/2016 e 2C_48/2016 del 22 agosto 2016 consid. 3.2 con riferimenti; inoltre: Locher , Kommentar zum DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 30 ad art. 147 LIFD, p. 773 s.; Looser , in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum DBG, 3 a ediz., Basilea 2017, n. 24 ad art. 147 LIFD, p. 2474 ss.; Casanova/Dubey , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2 a ediz., Basilea 2017, n. 15 ad art. 147 LIFD, p. 1802 s.). Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l’errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli ( Casanova , Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 p. 450-451).

E. 2.1 Nel caso in esame, il contribuente ha riconosciuto di avere erroneamente indicato nella dichiarazione d’imposta del 2014, con riferimento alla donazione ricevuta da __________, che tra donante e donatario non vi fosse un rapporto di parentela - benché il donante sia l’ex patrigno del donatario - inducendo in tal modo l’UISD a calcolare l’imposta dovuta sulla base di un’aliquota ben superiore rispetto a quella prevista nell’ambito dei rapporti di parentela. Il ricorrente ritiene tuttavia tale errore attribuibile all’autorità fiscale, che non avrebbe rispettato il proprio dovere di collaborazione, omettendo di adeguatamente informare il contribuente del tenore di tutti gli articoli rilevanti nel caso di specie, ed in particolare della disposizione civilistica applicabile al riguardo. La successiva conoscenza del tenore di quest’ultima è considerata dal contribuente alla stregua di un “fatto nuovo” secondo l’art. 232 cpv. 1 lett. a LT. Inoltre l’autorità d’imposta avrebbe in ogni caso dovuto accorgersi della sussistenza del legame di affinità esistente tra donante e donatario, stante la documentazione allegata alla dichiarazione ed i diversi incarti o fascicoli inerenti i soggetti coinvolti, che erano a sua disposizione e che avrebbe potuto consultare. Non avvedendosene, avrebbe violato i principi essenziali della procedura, motivo di revisione ex art. 232 cpv. 1 lett. b LT.

E. 2.2.1 In primo luogo, l’affermazione del ricorrente, secondo cui l’autorità di tassazione avrebbe ignorato il contenuto della convenzione di annullamento del contratto successorio, è contestata dall’autorità stessa. Il documento in questione non sarebbe infatti stato allegato alla dichiarazione.

E. 2.2.2 Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’autorità può confidare nel fatto che la dichiarazione sia corretta e completa, per cui, senza particolari motivi, non è tenuta, ad esempio, a cercare documenti aggiuntivi nell’incarto fiscale. Un dovere di indagine complementare esiste per l’autorità di tassazione comunque solo se la dichiarazione contiene errori chiaramente evidenti. Lacune o imprecisioni semplicemente riconoscibili non bastano per ammettere che determinati fatti o mezzi di prova erano noti alle autorità già al momento della tassazione, rispettivamente per imputare loro la relativa conoscenza (cfr. sentenza del TF

n. 2C_254/2008 del 4 luglio 2008 consid. 3.3 e giurisprudenza citata e sentenza del TF n. 2C_564/2008 del 12 settembre 2008). Del resto, come già ricordato, al contribuente incombe sempre l’obbligo di controllare sia la dichiarazione di imposta da lui allestita sia la decisione di tassazione.

E. 2.2.3 Spetterebbe al ricorrente provare di aver allegato alla sua dichiarazione d’imposta la convenzione del 23 maggio 2014, che l’autorità fiscale sostiene di non aver ricevuto. Indipendentemente dalla presenza o meno del documento negli atti ricevuti dall’Ufficio di tassazione, è vero che la convenzione non contiene alcuna indicazione in merito ai rapporti di parentela eventualmente intercorrenti fra le parti, che vengono designate solo con il loro nome, luogo d’origine e domicilio. In queste circostanze, se anche il contratto in discussione fosse stato allegato alla dichiarazione, non si potrebbe rimproverare all’autorità di tassazione una negligenza per non avere verificato eventuali vincoli di parentela, se si considera che era stato lo stesso contribuente a indicare nella dichiarazione di essere “non parente”. D’altra parte, la stessa menzione “non parente” figura nel progetto di tassazione, inviato al contribuente il 31 ottobre 2016, e nella decisione di tassazione del 15 dicembre 2016.

E. 2.3 L’UISD riconduce l’accaduto ad un errore di diritto, commesso dallo stesso insorgente, per aver ritenuto che il legame di affinità con il donante fosse venuto meno con il divorzio di quest’ultimo da sua madre. Diversamente dai funzionari del fisco, il ricorrente non poteva non conoscere l’esistenza del vincolo di affinità che lo legava al donante. Il suo errore non dipende pertanto dal fatto di aver ignorato dei fatti essenziali per la decisione, bensì dall’ignoranza del tenore e della portata dell’art. 21 cpv. 2 CC, secondo cui l’affinità non cessa con lo scioglimento del matrimonio o dell’unione domestica registrata da cui deriva. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, l’ignoranza della legge da parte del contribuente non costituisce motivo di revisione ( Looser , in: Zweifel/Beusch/Hunziker [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht, Basilea 2019, § 38, n. 31,

p. 513 s., con riferimento alla sentenza 2A.11/2002 dell’11 febbraio 2002 consid. 2). D’altra parte, neppure nel caso in cui l’errore nell’applicazione del diritto o nella sussunzione giuridica fosse stato commesso dalla stessa autorità fiscale, ciò costituirebbe un motivo di revisione (sentenza 2C_200/2014 del 4 giugno 2015 consid. 2.4.4.2, con riferimenti a giurisprudenza e dottrina). Ne consegue che il fatto che il ricorrente abbia appreso che il vincolo di affinità con il donante non si fosse estinto con il divorzio di quest’ultimo da sua madre, oltre tre anni dopo che la decisione di tassazione era passata in giudicato, non giustifica una revisione della decisione stessa. Persino nel caso in cui l’errore fosse stato commesso dall’UISD, al corrente del vincolo di affinità fra donante e donatario, la revisione sarebbe esclusa.

E. 2.4.1 Il ricorrente rimprovera all’autorità fiscale (anche) di non averlo adeguatamente informato circa le disposizioni normative applicabili al caso di specie.

E. 2.4.2 Come già ricordato, la legge esclude la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. La giurisprudenza del Tribunale federale esige dal contribuente una certa diligenza nella salvaguardia dei suoi diritti nel contesto della procedura di tassazione. Egli non può in particolare avvalersi del rimedio della revisione per invocare argomenti che ha omesso di sollevare nella procedura di ricorso ordinaria (cfr. le sentenze 2P.34/2006 e 2A.56/2006 del 16 giugno 2006, in: RtiD I-2007 n. 16t consid. 3.3; DTF 111 Ib 209 consid. 1; sentenza 2A.451/1996 del 21 maggio 1997, in: ASA 67 p. 391 consid. 3d). Il contribuente deve verificare scrupolosamente la decisione di tassazione e contestare eventuali vizi con i rimedi giuridici ordinari. Se necessario, deve incaricare un esperto di esaminare la decisione. Secondo la giurisprudenza, è irrilevante, nella valutazione della diligenza, che l'autorità di tassazione abbia agito conformemente ai suoi obblighi o che avrebbe dovuto chiarire meglio i fatti prima della decisione. La revisione deve per contro essere ammessa se il contribuente avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza dei fatti su cui si basa la decisione, tramite sue indagini, ma non l'ha fatto perché si è fidato delle informazioni fornite dall'amministrazione fiscale (art. 9 Cost.). ciò non vale tuttavia se l'inesattezza delle informazioni ricevute dipende dal fatto che il contribuente ha fornito all’autorità fiscale indicazioni incomplete o inesatte ( Looser , op. cit., § 38, n. 32, p. 514 e giurisprudenza citata).

E. 2.4.3 Nella fattispecie in esame, il contribuente ha autonomamente compilato la dichiarazione d’imposta, senza avvalersi di un professionista cognito della materia, né ha sottoposto ad un esperto il progetto di tassazione, prima, e la decisione di tassazione, poi. L’omessa indicazione del vincolo di affinità sussistente tra donante e donatario è pertanto riconducibile esclusivamente alla sua ignoranza del diritto. Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, l’insorgente non può pretendere che l’UISD indichi in modo generale a tutti i contribuenti ogni disposizione che disciplini tutte le diverse situazioni che si possono verificare nell’ambito delle successioni e delle donazioni. Tanto più che l’autorità fiscale non ha mai negato, ma solo evidentemente a chi concretamente lo ha chiesto, aiuto e supporto nella compilazione della dichiarazione d’imposta. In ogni caso, neppure il ricorrente sostiene che l’UISD gli abbia espressamente assicurato che la donazione da parte del suo ex patrigno dovesse essere imposta con l’aliquota più elevata, prima di presentare la dichiarazione d’imposta. All’autorità di tassazione non può conseguentemente essere rimproverata una violazione del principio della buona fede.

E. 3 Il ricorso è conseguentemente respinto. Visto l’esito, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visto per le spese l’art. 231 LT dichiara e pronuncia

1.   Il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’000.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr.    100.– per un totale di                                                      fr. 1’100.– sono a carico del ricorrente.

3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Lucerna, entro 30 giorn per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.80.2023.23

Lugano

4 ottobre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

segretaria

Stefano Stillitano, vicecancelliere

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 22 gennaio 2023 contro la decisione del 26 dicembre 2022 in materia di revisione imposte di successione e donazione.

Fatti

Diritto

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:Lasegretaria: