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80.2023.167

Procedura: ricorso, assistenza giudiziaria, presupposti, indigenza, trasferimento all’estero dopo condanna penale, esercizio di attività lucrativa in Svizzera

Ticino · 2023-08-14 · Italiano TI
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Sachverhalt

Diritto

1.1.1.

La ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ritenendone adempiuti i presupposti.

1.2.

Giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da ritenersi prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le quali le probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di insuccesso (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 4.1 con riferimenti).

Secondo il diritto cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 178.300]).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria:

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ritenendone adempiuti i presupposti.

E. 1.2 Giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da ritenersi prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le quali le probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di insuccesso (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 4.1 con riferimenti). Secondo il diritto cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 178.300]).

E. 2.1 Per quanto concerne il primo presupposto cui è subordinata la concessione dell’assistenza giudiziaria, l’istante ritiene che il stato di indigenza sia “notorio e palese”, in particolar modo a causa del sequestro “illecito” di tutti i suoi beni.

E. 2.2 Una persona è indigente quando non è in grado di assumere le spese del processo senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia. Alla parte istante incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per quanto possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese. Determinante è la situazione finanziaria nel momento dell'inoltro della domanda. Solo le spese effettivamente pagate possono essere incluse nel calcolo del minimo vitale. La parte dei mezzi finanziari che eccede ciò che è necessario per coprire i bisogni personali deve essere comparata ai costi prevedibili del procedimento. Il gratuito patrocinio non è concesso quando la quota mensile disponibile permette di coprire le spese giudiziarie e di rappresentanza entro un anno al massimo per le cause relativamente semplici, ed entro due anni per le altre cause (sentenza del Tribunale federale 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 3.2 e giurisprudenza citata).

E. 2.3 Nei procedimenti relativi alla concessione o al rifiuto del gratuito patrocinio, il principio inquisitorio è attenuato dall’obbligo di collaborare del richiedente. Alla parte istante incombe l'onere di indicare e dimostrare in modo completo - per quanto possibile - la propria situazione economica, in particolare l'entità delle proprie entrate, della propria sostanza e delle proprie spese (sentenza 5A_1025/2021 menzionata, consid. 3.3 e giurisprudenza citata). Il giudice deve invitare la parte non assistita da un rappresentante professionale, la cui domanda di gratuito patrocinio è lacunosa, a completare le informazioni fornite e i documenti prodotti per poter verificare se le condizioni per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono validamente soddisfatte. Il richiedente assistito da un avvocato o con conoscenze giuridiche ha quindi un obbligo accresciuto di collaborazione, poiché è a conoscenza delle condizioni necessarie per la concessione del gratuito patrocinio e degli obblighi di motivazione che gli spettano per dimostrare che tali requisiti sono soddisfatti. Il giudice non è pertanto obbligato a concedergli un termine suppletorio per completare la sua domanda di gratuito patrocinio lacunosa o imprecisa (sentenza 5A_1025/2021 menzionata, consid. 3.4 e giurisprudenza citata).

E. 2.4 È del tutto evidente che l’istanza presentata dalla contribuente non adempie i requisiti che discendono dalla ripartizione dell’onere della prova. La sola documentazione prodotta dall’istante consiste nelle comunicazioni, inviatele dall’Ufficio di tassazione e dall’Istituto delle assicurazioni sociali, in merito al suo stralcio dai rispettivi registri, in seguito alla partenza per l’estero. Per il resto, l’insorgente si limita a richiamare fatti pubblici e notori che la concernono. I soli fatti notori sono il coinvolgimento della contribuente in un procedimento penale, che risulta peraltro essersi concluso da tempo. In quale modo la conoscenza dei suoi trascorsi penali possa comprovare la sua attuale indigenza non è tuttavia chiaro. Neppure il semplice fatto che i suoi beni siano stati sequestrati, nell’ambito dapprima di un procedimento penale e poi di uno civile, basta per concludere che l’istante sia indigente. Non si conosce infatti né la sua situazione patrimoniale né quella reddituale. A quest’ultimo riguardo, la stessa contribuente riconosce la legittimità della richiesta di versare una garanzia per il pagamento delle spese processuali, in considerazione del suo domicilio all’estero, e ha prodotto le dichiarazioni con cui l’autorità fiscale e l’Istituto delle assicurazioni sociali hanno confermato che dal 2017 non è più soggetta alle imposte e ai contributi sociali in Svizzera. La conseguenza del suo stralcio dai registri in questione è tuttavia che le autorità elvetiche non dispongono di alcuna indicazione in merito ai suoi redditi e alla sua sostanza dopo il trasferimento del domicilio all’estero. Né la contribuente ha prodotto decisioni fiscali del suo nuovo Stato di residenza.

E. 2.5 Ancora con riferimento alla situazione attuale dell’istante, la stessa riconosce di esercitare tuttora un’attività lucrativa indipendente in Svizzera. Afferma infatti di risiedere in __________ per 185 giorni all’anno e di trascorrerne circa 180 a __________, dove è iscritta nel registro degli avvocati. Anche volendo escludere che la contribuente adempia le condizioni per essere assoggettata alle imposte in Svizzera per appartenenza personale, non si vede come possa essere messo in discussione il suo assoggettamento per appartenenza economica, in relazione all’attività professionale qui esercitata. Lo stesso art. 14 paragrafo 1 della Convenzione del 12 marzo 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (RS 0.672.929.11) prevede che i redditi tratti dall’esercizio di una libera professionale siano imponibili nello Stato in cui la professione è esercitata, nonostante la residenza nell’altro Stato, per quanto detti redditi siano attribuibili a una sede fissa nello Stato in cui l’attività è esercitata. Non è noto su quali presupposti il fisco cantonale abbia stralciato l’istante dal registro dei contribuenti. In ogni caso, la stessa non ha presentato alcuna documentazione in merito alla sua situazione patrimoniale e reddituale né in Svizzera né in Croazia o in altri Stati.

E. 2.6 Non essendo adempiuta la prima condizione per la concessione dell’assistenza giudiziaria, non mette conto di confrontarsi con la seconda.

E. 3 Ne consegue che la domanda di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria non può essere accolta. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   L’istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

3.   Contro il presen per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                         La segretaria:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.80.2023.167

Lugano

14 agosto 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

segretaria

Mara Regazzoni

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

istanza di assistenza giudiziaria.

Fatti

Diritto

1.1.1.

La ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ritenendone adempiuti i presupposti.

1.2.

Giusta l'art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. Per giurisprudenza, sono da ritenersi prive di probabilità di esito favorevole quelle conclusioni per le quali le probabilità di successo sono manifestamente inferiori a quelle di insuccesso (cfr. la sentenza del Tribunale federale 2C_849/2013 del 30 dicembre 2013 consid. 4.1 con riferimenti).

Secondo il diritto cantonale, l’assistenza giudiziaria è concessa se la persona richiedente comprova di essere indigente e se la procedura presenta possibilità di esito favorevole per l’istante (art. 2 e 3 cpv. 3 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio del 15 marzo 2011 [LAG; RL 178.300]).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         La segretaria: