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80.2023.13

Procedura: reclamo, errore dell’autorità di tassazione che esamina per la seconda volta un reclamo dopo averne già respinto uno precedente, annullamento, decisione su ricorso della CDT

Ticino · 2023-10-12 · Italiano TI
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Sachverhalt

Diritto

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario:

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine. Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell’Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata. Infatti, se l’irricevibilità del reclamo è stata presentata a torto, gli atti saranno retrocessi all’autorità di tassazione per la decisione di merito, mentre, in caso contrario, la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.

E. 1.2 Nella fattispecie, l’UT ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto dal contribuente contro le decisioni di tassazione 29.12.2017 e 29.09.2021, poiché tardivo. La Camera si limiterà pertanto a verificare tale aspetto formale, mentre le è in ogni caso precluso l’esame del merito della tassazione del contribuente.

E. 2.1 Gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una valutazione coscienziosa, se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede si può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

E. 2.2 Contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all’autorità di tassazione, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT et art. 132 cpv. 1 LIFD). Tuttavia, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è “manifestamente inesatta”; il reclamo dev’essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv.

E. 2.3 Il ricorso concerne la tassazione relativa alle imposte federale diretta e cantonale per ben sette periodi fiscali, dal 2013 al 2019. C’è tuttavia una differenza fondamentale fra le decisioni per i periodi 2013 e 2014, da una parte, e quelle per i periodi successivi, dall’altra

E. 2.4.1 Per quanto concerne i periodi dal 2015 al 2017, il ricorrente aveva già interposto un reclamo contro le relative decisioni del 29 settembre 2021 in data 24 novembre 2021. Nello stesso reclamo aveva anche escluso la volontà di contestare le tassazioni dei periodi 2018 e 2019. Il reclamo in questione era poi stato dichiarato irricevibile dall’UT, con decisione del 18 gennaio 2022. Non essendo quest’ultima stata impugnata con ricorso alla Camera di diritto tributario, la stessa è passata in giudicato nella seconda metà del mese di febbraio del 2022. Tuttavia, con il reclamo del 30 novembre 2022, il nuovo rappresentante del contribuente ha impugnato anche le decisioni di tassazione relative ai periodi fiscali dal 2015 al 2019. Invece di pronunciarsi nuovamente sul reclamo, e sulla domanda di restituzione dei termini inclusa, l’autorità di tassazione avrebbe dovuto trasmettere il reclamo alla Camera di diritto tributario, perché fosse considerato ricorso contro la decisione su reclamo del 18 gennaio 2022. Secondo l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, infatti, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario. Nello stesso senso si esprime, per l’imposta federale diretta, l’art. 140 cpv. 1 LIFD. Nella misura in cui concerne i periodi fiscali dal 2015 al 2019, la decisione impugnata è conseguentemente annullata.

E. 2.4.2 Chiamata a pronunciarsi sul ricorso del 30 novembre 2022 contro la decisione su reclamo del 18 gennaio 2022, la Camera di diritto tributario non può che constatarne l’intempestività e la conseguente irricevibilità. La decisione del 18 gennaio 2022 è stata notificata per posta A Plus e conteneva l’indicazione della sua impugnabilità mediante ricorso alla Camera di diritto tributario entro trenta giorni dalla sua intimazione.

E. 2.4.3 Il ricorso contro la suddetta decisione è pertanto irricevibile.

E. 2.5 Per quanto attiene invece ai periodi fiscali 2013 e 2014, le decisioni di tassazione sono state notificate il 29 dicembre 2017, mentre il reclamo è stato interposto dal contribuente solo il 30 novembre 2022. Considerato il tempo trascorso fra la notificazione delle decisioni e l’interposizione del reclamo, l’intempestività di quest’ultimo è ancora più manifesta. La procedura di incasso è stata avviata all’inizio del 2018; il 28 febbraio 2022 il contribuente è stato diffidato; il 6 agosto 2022 gli sono stati notificati i precetti esecutivi. In nessun modo è giustificabile il fatto di aver atteso fino al 30 novembre 2022 per presentare il reclamo. La decisione impugnata, che ha dichiarato irricevibile il reclamo contro le decisioni di tassazione per i periodi fiscali 2013 e 2014, è pertanto legittima.

E. 3 LT e art. 132 cpv. 3 LIFD). Il termine decorre dal giorno successivo a quello della notifica ed è reputato osservato se l’opposizione perviene all’autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all’estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 LIFD).

E. 3.1 Resta da esaminare la sussistenza di uno dei motivi che giustificano la restituzione dei termini. Il contribuente ha giustificato la mancata conoscenza delle decisioni impugnate sulla base di una sua ipotizzata assenza dal Cantone, per non meglio precisati periodi, e lo svolgimento di attività all’estero (__________ e __________). Al riguardo ha prodotto copia della carta di identità maltese, oltre che una serie di fatture per attività apparentemente svolte in __________.

E. 3.2 Gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD prevedono che la restituzione in intero del termine sia data quando è provato che l’inosservanza dello stesso è da attribuire a servizio militare o a servizio civile, a malattia, ad assenza dal cantone o ad altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante. Entro il termine previsto (ossia il termine a partire dal quale l’impedimento è cessato), il contribuente deve dunque presentare un’istanza di restituzione dei termini motivata e compiere anche l’atto che non era stato effettuato tempestivamente ( Locher , Kommentar DBG, vol. III, Basilea 2015, n. 23 ad art. 133 LIFD con i riferimenti citati; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter , Handkommentar zum DBG, 3a ediz., Zurigo 2016, n. 34 ad art. 133 LIFD). Di principio competente a pronunciarsi su un’istanza di restituzione del termine è l’autorità di merito e non quella di ricorso (sentenza TF 2C_301/2013 del 17.12.2013, consid. 7.1.).

E. 3.3 Una costante giurisprudenza stabilisce che un soggiorno preventivato all’estero non costituisce motivo di restituzione del termine, così come non costituisce motivo di restituzione una partenza per ferie del tutto prevedibile. Per evidenti ragioni, il contribuente ha l’obbligo di predisporre la propria assenza, organizzandosi in modo tale che le comunicazioni possano raggiungerlo anche durante la prevista vacanza (CDT n. 80.1997.85 del 3 settembre 1997). Secondo la stessa giurisprudenza, la restituzione dei termini per assenza dal Cantone è limitata ai casi in cui la partenza è inopinata e imprevista, in modo da non permettere di dare le necessarie disposizioni per quegli incombenti procedurali, che possono rendersi necessari prima del ritorno (cfr. p. es. CDT n. 188 del 30 aprile 1980 in re S.; n. 283 del 6 settembre 1985 in re H.; n. 469 del 12 dicembre 1986 in re H.; Känzig/Behnisch , Direkte Bundessteuer, 2ª ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 73 e giurisprudenza citata).

E. 3.4 Va al riguardo considerato che il contribuente, per tutti i periodi di imposta considerati (2013/2019) è sempre rimasto domiciliato in Ticino, non avendo mai informato le competenti autorità, fiscali e non, circa sue prolungate assenze dal Cantone. Nemmeno sono stati documentati gli invocati viaggi all’estero attraverso la presentazione di biglietti aerei o del treno, piuttosto che fatture o pagamenti di alloggi. Il solo possesso della carta di identità maltese ancora non è sufficiente a dimostrare l’assenza del contribuente dal Cantone nei periodi di imposta presi in considerazione, ovvero la mancata conoscenza delle decisioni impugnate per una causa a lui non imputabile. Non sussiste, pertanto, nel caso di specie nessuna delle ipotesi di restituzione in termini previste dalle disposizioni normative richiamate, non rilevandosi quei “gravi motivi”, più volte invocati dal ricorrente, per giustificare l’ipotizzata mancata conoscenza delle diverse decisioni che, peraltro, come visto, è sconfessata dagli atti.

E. 3.5 Si rileva, a titolo abbondanziale e con riferimento agli altri “gravi motivi” sollevati dal ricorrente, che, con specifico riferimento al domicilio di __________, ove gli sono state notificate le decisioni del 29.12.2017, si è limitato ad asserire che tale domicilio sarebbe stato fittizio - invocando al riguardo non meglio comprovate difficoltà economiche - senza tuttavia nemmeno indicare, allora, quale sia stato, sempre in ipotesi, il suo domicilio effettivo. Così, infine, la gravidanza della compagna non rientra certamente fra i casi che giustificano la restituzione del termine.

E. 3.6 Infine, non può non evidenziarsi che, almeno talune delle contestazioni effettuate dal ricorrente, siano meramente pretestuose. Si pensi alle decisioni di tassazione riferite a periodi fiscali dapprima espressamente accettati e poi contestati a distanza di anni senza una valida ragione, ovvero a periodi fiscali inizialmente del tutto ignorati nel primo reclamo presentato e poi, improvvisamente, contestati, a distanza di circa 5 anni dalla decisione, anche qui senza che sia stato esplicitato il perché di tale tardiva impugnazione. Ora, secondo l’art. 9 Cost. gli organi dello Stato e secondo l’art. 5 cpv. 3 Cost. organi dello Stato, autorità e privati devono agire secondo il principio della buona fede. Entrambe le disposizioni costituzionali sono concretizzate dal divieto legale dell’abuso di diritto (art. 2 cpv. 2 CC), che interessa tutti i settori giuridici. Un caso di abuso di diritto previsto dall’art. 2 cpv. 2 CC è quello della condotta contraddittoria (venire contra factum proprium). Tale principio è violato da chi adotta una condotta contraddittoria o abusiva oppure inganna la controparte. Simile comportamento non merita infatti alcuna tutela giuridica (sentenza n. 2C_334/2014 del 9 luglio 2015 consid 2.5.1 e 2.5.2 e giurisprudenza citata). Il reclamo del 30 novembre 2022 presenta indubbi aspetti che rivelano una condotta contraddittoria da parte del contribuente.

E. 4 Si deve negare infine che l’autorità di tassazione abbia violato il diritto di essere sentito dell’insorgente, per non averlo convocato prima di adottare la decisione impugnata. Né la legge tributaria cantonale né la legge federale sull’imposta federale diretta attribuiscono al contribuente il diritto di essere convocato o sentito personalmente prima di una decisione su reclamo. Né una simile garanzia discende dall’art. 29 cpv. 2 Cost., poiché secondo il Tribunale federale la garanzia costituzionale del diritto di essere sentito in un procedimento amministrativo non implica il diritto di essere sentito oralmente (DTF 122 I 464 consid. 4c e giurisprudenza citata). Come ha ricordato l’Alta Corte, ciò vale in particolar modo nell’ambito di procedimenti di massa, estesi alla totalità dei cittadini, come le procedure di tassazione per le imposte dirette. Pertanto, l’agire dell’UT non presta il fianco a critiche.

E. 5 Visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese di procedura sono a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia

1.   1.1.    Nella misura in cui concerne i periodi fiscali dal 2015 al 2019, la decisione del 14 dicembre 2022 è annullata . 1.2.    Il reclamo del 30 novembre 2022, considerato ricorso contro la decisione su reclamo del 18 gennaio 2022 in materia di IC e IFD 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, è irricevibile . 1.3.    Nella misura in cui la decisione del 14 dicembre 2022 concerne le tassazioni dei periodi fiscali 2013 e 2014, il ricorso è respinto .

2.   Le spese processuali consistenti:

a. nella tassa di giustizia di                                 fr. 1’900.–

b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr.    100.– per un totale di                                                      fr. 2’000.– sono a carico del ricorrente, che le ha già anticipate.

3.   Contro il presen per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente:                                                         Il segretario:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarti n.80.2023.13

80.2023.14

Lugano

12 ottobre 2023

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente,

Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici

segretario

Stefano Stillitano, vicecancelliere

parti

RI 1

contro

RS 1

oggetto

ricorso del 12 gennaio 2023 contro le decisioni del 14 dicembre 2022 in materia di IC e IFD 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019.

Fatti

Diritto

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                         Il segretario: