Sachverhalt
Diritto
Attivi
Passivi
Banche
65'045.-
Debiti F + P
388'239.-
Crediti F + P
882'995.-
Ratei e risconti passivi
30'864.-
Altri crediti a breve termine
92'798.-
Prestiti passivi
4'110'372.-
Prestiti attivi
3'930'257.-
Partecipazione
1'219.-
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente: La cancelliera:
Erwägungen (39 Absätze)
E. 1.1 __________, è stato amministratore della __________ dal 7.6.2010 al 16.8.2017. Il 5.11.2018, la Pretura del Distretto di Lugano ha decretato lo scioglimento della società ed ha ordinato la liquidazione in via di fallimento. Il 17.10.2019, la procedura di fallimento è stata sospesa per mancanza di attivo. Il 19.5.2020, la __________ è poi stata radiata – d’ufficio – dal Registro di commercio. Con decisione del 7.6.2021, l’UTPG ha notificato al ricorrente una decisione in materia di responsabilità solidale per le imposte (IFD e imposte cantonali e comunali dal 2010 al 2015) non saldate da parte della società.
E. 2.1 Ancorché la censura non sia stata sollevata dal contribuente, occorre rilevare che nella presente fattispecie non è ancora subentrata, per alcuno dei periodi fiscali in disamina, la prescrizione del diritto di riscossione (cfr. sentenza TF 2C_607/2017 del 10.12.2018, consid. 4). Ai sensi dell’art. 121 LIFD, per l’imposta federale diretta, e dell’art. 194 LT, per l’imposta cantonale, i crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dalla crescita in giudicato della tassazione (cpv. 1), ed in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno in cui la tassazione è cresciuta in giudicato (cpv. 3). La sospensione e l’interruzione della prescrizione sono regolate dagli articoli 120 cpv. 2 e 3 LIFD e 193 cpv. 3 e 4 LT. In particolare un nuovo termine quinquennale di prescrizione inizia a decorrere con ogni atto ufficiale inteso all’accertamento od alla riscossione del credito fiscale comunicato al contribuente od al corresponsabile dell’imposta (art. 120 cpv. 3 lett. a LIFD; art. 193 cpv. 3 lett. a LT).
E. 2.2 Le decisioni fiscali, cresciute in giudicato ed inerenti la __________ sono infatti state notificate nei seguenti momenti: · 2010: la decisione su reclamo è dell’11.11.2016; · 2011: la decisione dopo ricorso, è del 13.7.2017; · 2012: la decisione dopo ricorso è del 13.7.2017; · 2013: la decisione dopo ricorso, è del 13.7.2017; · 2014: la decisione su reclamo è del 13.7.2017; · 2015: la decisione è del 13.7.2017.
E. 2.3 La decisione emanata il 7.6.2021 nei confronti di __________, con la quale viene chiamato a rispondere solidalmente delle imposte non pagate dalla __________, è quindi legittima, non essendo subentrata la prescrizione del diritto di riscossione delle imposte.
E. 3.1 __________, nel proprio ricorso, lamenta preliminarmente di non aver potuto accedere all’incarto relativo alla __________ e di essere costretto a “ difendersi al buio, ricostruendo i fatti a memoria e cercando di recuperare informazioni e documentazione presso terzi ”.
E. 3.2 Il diritto di essere sentito, garantito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., comprende il diritto dell’interessato di prendere conoscenza dell’incarto, di esprimersi sugli elementi pertinenti prima che sia emanata una decisione che riguardi la sua situazione giuridica, di produrre delle prove pertinenti, di ottenere che venga dato seguito alle offerte di prova pertinenti, di partecipare all’amministrazione delle prove essenziali oppure di presentare osservazioni sul risultato delle stesse, nel caso in cui ciò influisca sulla decisione da emanare (sentenza TF 2C_669/2008 dell’8.12.2008 consid. 5.1.; sentenza TF 2C_105/2011 del 4.4.2011 consid. 4; DTF 132 II 485).
E. 3.3 Il responsabile solidale può contestare non solo l’esistenza in sé della sua responsabilità, ma anche l’ammontare dell’imposta di cui risponde. Se però aveva già avuto la possibilità di impugnare la decisione di tassazione quale organo del contribuente, non gli è più consentito di contestare nuovamente, in qualità di organo solidalmente responsabile, l’ammontare del debito d’imposta, nel frattempo passato in giudicato. La procedura in questione è disciplinata dalle stesse disposizioni procedurali applicabili alla procedura di tassazione ordinaria, comprese le vie di diritto corrispondenti ( Meister , in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2 a ediz., Basilea 2012, n. 41 ad art. 15 LIP, p. 607 e dottrina citata; nello stesso senso: Müller , Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, p. 104; Greminger/Bärtschi , in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. I/2a, Basilea 2008, n. 9 ad art. 55 LIFD n. 10 ad art. 55 LIFD, p. 790; sentenza CDT 80.2014.325/326 del 17 giugno 2015 consid. 3.1).
E. 3.4 Ora, come giustamente rilevato dall’UTPG, non risulta che il contribuente abbia chiesto all’autorità fiscale di poter visionare gli atti relativi alla __________ e che a tale richiesta non si stato dato un seguito o che addirittura sia stata negata. È inoltre escluso che il ricorrente fosse all’oscuro degli atti inerenti le procedure fiscali che hanno interessato la __________. Dalla semplice consultazione del registro di commercio emerge che dal 2010 all’anno in cui ha dimissionato dalla carica di amministratore unico, __________ è stata la sola persona abilitata a rappresentarla, essendo il solo ad avere diritto di firma (individuale). Oltre a ciò, dalla semplice disamina degli incarti, si può notare che il ricorrente ha firmato di proprio pugno le dichiarazioni d’imposta nonché le varie missive al fisco nel corso di tali anni. Inoltre __________, nell’ambito di un ricorso, da lui sottoscritto, alla Camera di diritto tributario per conto della __________ (periodi fiscali dal 2011 al 2013) si è presentato personalmente ad un’udienza tenutasi il 4.5.2017 (inc. CDT __________). Quale AU non poteva non essere al corrente della situazione della __________. Del resto, tutte le decisioni inerenti i periodi fiscali dal 2010 al 2015 concernenti la __________ sono state intimate dall’UTPG quando __________ era ancora amministratore unico della stessa (carica dalla quale ha dimissionato nel mese di agosto del 2017). Ha pertanto partecipato, quale organo, a tutte le procedure fiscali inerenti gli anni sub judice . A titolo meramente abbondanziale si rileva che la mancata consultazione dell’incarto avrebbe comunque ancora potuto essere concessa nel contesto della procedura dinanzi al Tribunale di appello, così come potrebbe essere recuperata l’omessa assunzione di prove o l’omessa audizione ( Zweifel/Hunziker , in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4 a ed., Basilea 2022,
n. 10 ad art. 114 LIFD, p.2011). Non vi è stata tuttavia alcuna richiesta in tal senso. Non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente. Su quest’aspetto il ricorso non merita pertanto tutela alcuna.
E. 4.1 Per l’ art. 55 cpv. 1 LIFD (per le imposte cantonali e comunali: art. 64 LT), in caso di cessazione dell’assoggettamento di una persona giuridica, le persone incaricate della sua amministrazione e liquidazione rispondono solidalmente per le imposte dovute da detta persona giuridica fino a concorrenza del ricavo della liquidazione oppure, nel caso in cui la persona giuridica trasferisca all’estero la sede o l’amministrazione effettiva, fino a concorrenza della sostanza netta della persona giuridica (CDT n. 80.2014.325/326 del 17 giugno 2015, consid. 2.2). La responsabilità solidale non presuppone alcun grado di colpa ( Locher , Kommentar zum DBG, II. Teil, n. 18 ad art. 55 LIFD, Therwil/Basilea 2004, p. 129), ed è quindi di per sé data al verificarsi delle condizioni oggettive previste dall’art. 55 cpv. 1 LIFD. La disciplina prevista dalla predetta norma ha come principale scopo quello di indurre gli organi di una persona giuridica in liquidazione a soddisfare tempestivamente le obbligazioni fiscali. Le disposizioni in discussione non istituiscono infatti un’obbligazione fiscale solidale (“ Steuersolidarität ”), ma creano semmai una responsabilità solidale (“ solidarische Mithaftung ”): il liquidatore non è partecipe del rapporto giuridico che vincola la società allo Stato dal profilo fiscale, ma diviene invece responsabile del pagamento dell’imposta, accanto alla società contribuente, quando i presupposti dall’ art. 55 LIFD sono adempiuti ( Béguin/Stoyanov , La créance d’impôt, in: OREF, Les procédures en droit fiscal, 3ª ediz., Berna/Stoccarda/Vienna 2015, p. 856).
E. 4.2 L’art. 55 LIFD prevede, in primo luogo, la responsabilità solidale delle persone incaricate dell’amministrazione di una persona giuridica. Ciò comprende i membri del Consiglio di amministrazione delle società di capitali o cooperative, i gerenti delle società a garanzia limitata, i membri della direzione delle associazioni, gli organi delle fondazioni, ma anche gli organi di fatto. Questa disposizione prevede inoltre la responsabilità solidale delle persone che sono incaricate della liquidazione, ossia quelle che sono istituite dalla legge (art. 740, 770, 821a e 913 CO) ma anche quelle che sono incaricate, sotto qualsiasi tipo di forma, alla liquidazione o che esercitano un’influenza effettiva sulla liquidazione (liquidatori di fatto) (sentenza TF 2C_607/2017 del 10.12.2018 consid. 5; DTF 115 Ib 283; ASA 47 p. 552; Hunziker , Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar DBG, 4 a ed., n. 4 ad art. 55 LIFD; Paschoud/Gani , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2017, n. 11 ad art. 55 LIFD, p. 997 ss.). In particolare, nella sentenza 2C_607/2017 del 10.12.2018, il Tribunale federale ha stabilito, per la prima volta, che i casi di liquidazione di fatto sono contemplati anche dall’art. 55 LIFD analogamente a quanto vale per l’art. 15 LIP ( Michel/Ludovic , Autres aspects fiscaux du patrimoine, in Not@lex 2020, p. 172 ss.; Hunziker , op. cit., n. 2b ad art. 55 LIFD).
E. 4.3.1 La responsabilità solidale è inoltre limitata al ricavo della liquidazione (art. 55 LIFD). Ciò corrisponde all’insieme dei beni patrimoniali (“ Gesamtvermögen ”, “ fortune globale ”) all’inizio della liquidazione, diminuito dei debiti della società e delle spese di liquidazione (cfr. sentenza 2C_607/2017 del 10.12.2018 consid. 5.3. e riferimenti ivi citati). Nella sentenza 2C_472/2015 del 14.9.2016 (in particolare consid. 3.3.), il Tribunale federale ha esaminato come deve essere stabilito il ricavo della liquidazione, nel caso in cui la società è stata oggetto di una liquidazione di fatto. L’Alta Corte svizzera ha ritenuto che la giurisprudenza sviluppata in materia di imposta preventiva in relazione alla determinazione del ricavo della liquidazione deve essere applicata anche nel settore dell’imposta federale diretta (sentenza 2C_472/2015, consid. 3.3.2.). In linea di principio, la liquidazione di fatto di una società inizia quando i beni della società vengono realizzati e gli azionisti, o le persone a loro vicine, ricevono i proventi di tale realizzazione. Il fattore decisivo è che, a seconda delle circostanze, l'atto di cessione effettuato dalla società non costituisca una transazione commerciale ordinaria, ma possa essere considerato come un'operazione volta a svuotare la società della sua sostanza. Per quanto riguarda la ripartizione dell’onere della prova, le conseguenze della mancanza di prove devono essere sopportate da coloro che hanno effettuato i pagamenti senza che questi siano stati né contabilizzati né documentati; ciò significa che tali pagamenti devono essere considerati come distribuzioni dissimulate di utili (sentenza 2C_472/2015 del 14.9.2016, considerando 3.3.3 e riferimenti citati; Hunziker , op. cit., n. 5a ad art. 55 LIFD). Diversamente, il semplice abbandono degli attivi non è, di per sé, sufficiente per ammettere una liquidazione di fatto. Inoltre, deve essere iniziata una distribuzione sistematica di questi beni tra i partecipanti alla società. Non è necessario che tutti gli attivi siano tolti dalla società. Una società può essere liquidata di fatto anche se dispone ancora di beni ma ha perso la sua sostanza economica (cfr. sentenza 2C_499/2011 del 9.7.2012, consid. 5.2, in RDAF 2012 II 450; Müller , Die solidarische Mithaftung im Budessteuerrecht, Berna 1999, p. 142 s.). Nel caso in cui non vi è alcun ricavo della liquidazione, decade anche la responsabilità solidale ai sensi dell’art. 55 LIFD ( Hunziker , op. cit., n. 5 ad art. 55 LIFD).
E. 4.3.2 Spetta alla società contribuente la prova del fatto che una prestazione effettuata sia giustificata dall’uso commerciale. A tal fine, le autorità fiscali possono generalmente basarsi sui conti annuali firmati (bilancio, conto economico) della società in questione per il periodo fiscale. In caso di tenuta di una contabilità semplificata, ci si basa sulle distinte relative alle entrate e alle uscite, alla situazione patrimoniale e ai prelevamenti e apporti privati del periodo fiscale (art. 125 cpv. 2 LIFD). In questo modo, le autorità fiscali possono essere sicure che il pagamento insolito sia stato determinato solo da ragioni commerciali e non dalle strette relazioni personali ed economiche tra la società ed il beneficiario della prestazione. Chiunque effettui dei pagamenti che non sono giustificati da documenti contabili deve sopportarne le conseguenze, ossia deve aspettarsi che tali pagamenti siano qualificati come prestazioni valutabili in denaro (DTF 119 Ib 431 consid. 2c; sentenza 2C_472/2015 del 14.9.2016 consid. 3.3.3; 2C_557/2010 del 4.11.2010 consid. 2.3, in RF 66/2011 pag. 62; 2C_502/2008 del 18.12.2008, consid. 3.3, in RF 64/2009
p. 588).
E. 4.3.3 Per il fatto che, in una liquidazione di fatto, non esiste di principio un bilancio di liquidazione, la determinazione del valore all’inizio della liquidazione deve, necessariamente, avvenire sulla base dell’ultimo bilancio prodotto, prima della liquidazione di fatto. Oltre a ciò, le posizioni di bilancio, che non sono precise, devono essere stabilite per apprezzamento (sentenza 2C_607/2017 del 10.12.2018 consid. 5.3.2.).
E. 5.1 Nella fattispecie è pacifico che il ricorrente ricopriva la carica di amministratore nel periodo compreso tra il 2010 e l’agosto 2017 e che ha funto da liquidatore di fatto della società __________, privata dalla maggior parte dei suoi attivi a seguito della transazione occorsa il 14.6.2016 con la __________. L’applicabilità degli art. 55 LIFD e 64 LT è data. La responsabilità solidale riguarda non solo i liquidatori, bensì anche gli amministratori, nonché i liquidatori di fatto (cfr. sentenza TF 2C_472/2015 del 14.9.2016 consid. 3.1.). Pure è pacifico che le imposte comunali, cantonali e federali per i periodi fiscali dal 2010 al 2015 non sono state corrisposte. L’ammontare delle stesse non è in discussione. Si tratta di verificare se, come sostenuto dall’autorità di tassazione, nel corso del 2016 sia intervenuta la liquidazione di fatto della società.
E. 5.2 L’autorità fiscale ha ritenuto che la __________, cedendo alla __________, per il tramite __________, la maggiorparte dei propri crediti, si sia spogliata dei suoi attivi. Il contratto di cessione sarebbe inoltre “ poco usuale nell’andamento di affari commerciali tra società terze ”. I periodi fiscali dal 2011 al 2013 inerenti __________ erano già stati oggetto di ricorso alla Camera di diritto tributario, che, con sentenza n. 80.2017.2/3 del 26.5.2017 aveva in particolare confermato la decisione dell’UTPG di non riconoscere le perdite su debitori per fr. 75'000.- nel 2011, per fr. 175'000.- nel 2012 e per fr. 150'000.- nel 2013. In particolare, la __________, i cui principali attivi erano “prestiti attivi” non aveva richiesto alcuna garanzia a copertura delle ingenti somme anticipate, e questo per tutti i debitori. Inoltre i prestiti attivi erano stati finanziati interamente tramite capitale di terzi. Nella sentenza era stato indicato che, gli accantonamenti per rischi di perdite su debitori sono ammessi unicamente nel caso in cui il ricorrente (contribuente) giustifichi di aver intrapreso delle operazioni di recupero del credito che si sono rivelate infruttuose (consid. 2.5.). Il problema legato al mancato riconoscimento delle perdite su debitori era peraltro già noto alla __________ (e di riflesso anche ad __________) in relazione al periodo fiscale 2010. Nella relativa decisione di tassazione (del 12.10.2015), sulla base degli accertamenti e delle schede contabili richieste in merito ai prestiti attivi, l’UTPG si era così espresso: Considerato come non sia stata richiesta alcuna garanzia a copertura dei prestiti concessi, su questa posizione non verranno fiscalmente riconosciuti né ammortamenti né perdite (…).
E. 5.3 Con il suo agire, il ricorrente ha permesso che la società venisse – di fatto – liquidata. In particolare, il 14.6.2016 la __________ ha ceduto alla __________ (società peraltro iscritta a registro di commercio unicamente il 21.4.2016) i crediti vantati nei confronti di: · __________ in liquidazione (alla quale si è poi sostituita __________.) debitrice nei confronti di __________ per € 2'200'000.- oltre ad interessi maturati, dovuti e non pagati [per complessivi € 2'647'820.15]; · __________ liquidazione (già __________l) per € 500'000.- oltre ad interessi maturati, dovuti e non pagati [per complessivi € 546’230.92];__________ per € 100'000.- oltre ad interessi maturati, dovuti e non pagati [per complessivi € 130'737.71); · __________ per € 500'000.- oltre ad interessi maturati, dovuti e non pagati [per complessivi € 822'755.21]; · __________ per € 530'000.-. Il corrispettivo per la cessione di tutti i crediti veniva fissato in complessivi fr. 399'000.-. Nel contratto veniva anche indicato che la __________ avrebbe supportato la società acquirente nel recuperare i crediti. Nell’allegato “A” al contratto venivano specificati i singoli crediti (capitale /interessi /interessi di mora) e ricapitolati i solleciti di pagamento inviati alle varie società (i solleciti in questione non venivano tuttavia trasmessi all’autorità fiscale. Con la cessione in parola, già giudicata “poco usuale nell’andamento di affari commerciali tra società terze” (sentenza CDT 80.2017.2/3 del 26 maggio 2017 consid. 4.4) la __________ ha conseguito una perdita secca di circa 3.7 milioni di franchi (crediti per un valore di complessivi € 3'830'000.- venduti ad un corrispettivo di fr. 399'000.-). Così si era espressa la Camera di diritto tributario nella sentenza già citata: È quindi giusta la conclusione dell’UTPG laddove ha rilevato, a fronte di queste numerose evidenze (mancata dimostrazione della qualità di parti terze delle società debitrici, mancata dimostrazione dell’insolvibilità delle debitrici, mancata prova dell’avvio di procedure d’incasso, assenza di garanzie,...), che RI 1, ha funto da mera intermediaria tra persone vicine e non si sarebbe pertanto tutelata come in un normale rapporto commerciale tra parti terze (mancanza di garanzie, di sforzi d’incasso). Sarebbe quindi iniquo e non compatibile con le normative fiscali ammettere un accantonamento per rischio delcredere, quando la società stessa ha dimostrato di non aver messo in pratica le più elementari misure commerciali per garantire la propria esistenza economica (va ricordato come la pressoché totalità degli attivi era costituita proprio dai finanziamenti attivi verso le società debitrici).
E. 5.4 Come già esposto in narrativa, l’ultimo bilancio presentato dalla società è quello relativo al periodo fiscale 2015. La dichiarazione fiscale 2015 è stata inoltrata il 20.1.2017. La relativa decisione è stata notificata il 13.7.2017, quando __________ era ancora in carica quale amministratore unico e contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo. Nella motivazione della medesima si può leggere quanto segue: (…) l’aumento del decredere di CHF 150'000.- creato sui prestiti attivi non è ammesso. La perdita su debitori di CHF 150'000.- è ripresa mediante la creazione di una riserva tassata di pari importo. (…). Si rammenta alla contribuente quanto già esposto in sede di tassazione IC/IFD 2010 “ Prestiti attivi, Considerato come non sia stata richiesta alcuna garanzia a copertura dei prestiti concessi, su questa posizione non verranno fiscalmente riconosciuti né ammortamenti né perdite ”.
E. 5.5.1 Nell’allegato al bilancio 2015, si indicavano sia le partecipazioni, sia i finanziamenti: · Prestito a __________) – Eur 500'000.-; · Prestito a __________) – Eur 364'360.50; · Prestito a __________) – Eur 2'200'000.-; · Prestito a __________) – Eur 500'000.-; · Prestito a __________) – Eur 100'000. In particolare, i prestiti attivi erano quantificati, in fr. 3'930'257.-. L’allegato al bilancio, che completa e illustra le altre parti del conto annuale, è disciplinato dall’art. 959c CO. L’allegato ha, come scopo quello di assicurare la trasparenza nella presentazione dei conti. I destinatari dei conti annuali devono ricevere più informazioni di quelle che risultano, direttamente dal bilancio e dal conto economico. L’allegato deve quindi, tenuto conto della presentazione dei conti, illustrare la situazione economica dell’azienda, in maniera tale che i terzi possano farsi un’opinione affidabile (art. 958 cpv. 1 CO). In questo senso è quindi raccomandabile menzionare nell’allegato delle indicazioni che vadano al di là delle esigenze legali minime. La lista delle indicazioni che deve figurare nell’allegato dev’essere intesa come una prescrizione minima. Altre indicazioni facoltative sono autorizzate e devono essere pubblicate nella misura in cui le stesse permettono di valutare in maniera affidabile la situazione patrimoniale ed i risultati della società ( Gerber/Haag/Neuhaus , in: Geiser/Wolf [a cura di], Kommentar OR II, 6 a ed., n. 5 e n. 77 ad art. 959c CO).
E. 5.5.2 Ora, nel ricorso l’insorgente sostiene che i prestiti effettuati dalla società avevano perso la maggior parte del loro valore e presenta a tal proposito della documentazione. Va preliminarmente rilevato che, nella sua veste di amministratore, avrebbe semmai dovuto allegare tale documentazione alle dichiarazioni d’imposta della __________ per i periodi fiscali 2015 e 2016 (quest’ultima mai presentata). Nella dichiarazione 2015 e nei relativi conti annuali, invece, l’amministratore unico non ha mai esposto situazioni preoccupanti relative ai prestiti attivi: come rettamente indicato dall’UTPG, non risulta peraltro che __________ si sia mai rivolto alla Pretura
– neppure nel 2016 – per indicare un’eventuale situazione di sovraindebitamento della __________ Ad ogni modo, per quanto riguarda la __________ si tratta di una società la cui azionista di maggioranza (60%) era la __________, società svizzera, con sede a __________, il cui amministratore unico/presidente era __________, cittadino __________ residente a __________, già amministratore anche della stessa __________, (carica poi lasciata a favore di __________). La liquidazione della società è stata “volontaria” e risale al 6.8.2015. Unicamente il 6.2.2017 è stato emesso un decreto di ammissione alla procedura concorsuale. Il concordato preventivo è stato omologato solamente il 27.11.2017 ed era in corso di esecuzione. A proposito della stessa, nel doc. 10 allegato al ricorso (“ Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2020 ”) viene spiegato che, con atto pubblico del 4.8.2015 del notaio __________, è stato determinato il ricorso al competente tribunale di __________ volto ad ottenere l’ammissione alla “Procedura di concordato preventivo” e contestualmente l’assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato della società con “conseguente avvio della fase di liquidazione”. Per quanto concerne __________ (già __________), dall’allegato al bilancio 2015 risulta ancora un prestito attivo del valore di € 500'000.- (il cui valore era, secondo l’allegato, passato da fr. 601'175.- al 31.12.2014 a fr. 543'700.- al 31.12.2015). Dalla documentazione ora prodotta dal ricorrente si apprende che vi è stata una procedura di liquidazione volontaria (iniziata il 17.1.2012), seguita da un fallimento decretato il 30.4.2015. Non è dato a sapere in che modo la __________ abbia fatto valere il proprio credito né in quale misura essa sia stata tacitata. Ci si domanda per quale ragione il credito figurasse ancora nell’allegato al bilancio 2015 e fosse registrato come ancora esistente a fine 2015, al valore venale di fr. 543'700-. È chiara una mancanza di trasparenza nei documenti presentati anche in questa sede procedurale. Di fatto, in una simile situazione, non si può che concludere che il prestito fosse un attivo tout court . Del resto, se così non fosse, mal si spiegherebbe la cessione anche del credito nei confronti della __________ il 14.6.2016 alla __________. Si ricorda peraltro che, nel contratto di cessione, __________ aveva garantito l’esistenza del credito, al punto 3 del contratto. Relativamente alla __________ in liquidazione, anch’essa avrebbe depositato un atto di “ liquidazione volontaria ” il 20.12.2016 (atto iscritto il 1.1.2017). Ora, diversamente da quanto asserito da __________, le affermazioni, secondo le quali “ oltre il 70% dei crediti ceduti erano perciò praticamente privi di valore ”, non risultano confortate da elementi giustificativi. Del resto, gli stessi non sono mai stati presentati neppure nell’ambito della procedura di tassazione della __________.
E. 5.5.3 Appare quindi evidente che __________, in una simile situazione, ha di fatto concretamente permesso la “svendita” degli attivi societari, svuotando così __________ dei suoi principali attivi.
E. 5.6 In queste circostanze, la responsabilità solidale del ricorrente è manifestamente data. Ha infatti provocato la liquidazione di fatto della società, permettendo la svendita degli attivi (prestiti per un ingente importo) per soli fr. 399'000.- alla __________.
E. 6.1 Il ricorrente contesta altresì l’utile di liquidazione, ritenendolo inesistente. L’UTPG, ha quantificato in almeno fr. 439'839.- l’utile di liquidazione (ivi comprese le spese di liquidazione stimate), sulla base dell’ultimo bilancio presentato all’autorità fiscale, ossia quello al 31.12.2015: Attivi Passivi Banche 65'045.- Debiti F + P 388'239.- Crediti F + P 882'995.- Ratei e risconti passivi 30'864.- Altri crediti a breve termine 92'798.- Prestiti passivi 4'110'372.- Prestiti attivi 3'930'257.- Partecipazione 1'219.-
E. 6.2 Secondo il ricorrente, sostituendo al valore dei prestiti attivi preso in considerazione l’importo di fr. 399'000.-, si “ (…) ottiene che gli attivi ammontavano complessivamente a CHF 1'441'057.- e i passivi a CHF 4’529'475.-” . Motivo per il quale non vi sarebbe alcun “ utile di liquidazione ”. Inoltre, a suo avviso, il calcolo dell’utile di liquidazione proposto dall’UTPG non terrebbe in considerazione “ (…) l’oggettiva grave riduzione del valore dei crediti ceduti, che nel bilancio al 31.12.2015 era stato segnalato con un accantonamento delcredere di almeno CHF 700’000 ”. Secondo l’insorgente, il fatto che il delcredere non possa essere considerato non può trovare il fondamento nella sentenza CDT n. 80.2017.2/3, siccome riferita a periodi precedenti (2011-2013) e pertanto non vincolante per stimare i valori al 14.6.2016.
E. 6.3.1 Ora, come giustamente rilevato dall’autorità fiscale, con la vendita dei prestiti attivi alla __________, occorsa nel giugno 2016, la società è stata liquidata di fatto. Come visto, l’ultimo bilancio a disposizione dell’autorità fiscale è quello del 2015. Siccome non esiste un bilancio di liquidazione, la determinazione del valore all’inizio della liquidazione deve, obbligatoriamente, avvenire sulla base dell’ultimo bilancio prodotto, prima della liquidazione di fatto (sentenza 2C_607/2017 del 10.12.2018 consid. 5.3.2.).
E. 6.3.2 Appare pertanto escluso che si possa prendere come valore di riferimento quanto indicato dal ricorrente per valutare i prestiti attivi, ossia l’importo di fr. 399'000.-. Se una svalutazione simile fosse data, l’accantonamento delcredere, già solo per tale ragione, avrebbe dovuto essere di un importo conseguente già nel bilancio 2015. Il rischio di perdita su un credito risulta principalmente dalla solvibilità dubbiosa del debitore. Quando un rischio di perdita è ammesso su un credito, una correzione di valore deve essere obbligatoriamente registrata nei conti (cfr. DTF 137 II 353 consid. 6.2.; sentenza TF 2C_392/2009 del 23.8.2010 consid. 2.2., in RDAF 2011 II p. 70; Danon , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ed., Basilea 2017, n. 30 ad art. 63 LIFD). Alla fine di ogni esercizio, l’azienda deve quindi provvedere ad una valutazione oculata del grado di solvibilità dei suoi clienti e procedere, in presenza di rischi per futuro mancato o incompleto incasso, alla formazione di adeguati accantonamenti ( Bernardoni/Bortolotto , La fiscalità dell’impresa, Mendrisio 2010, p. 166). Valutare l’allestimento del bilancio era un compito spettante allo stesso __________, quale amministratore unico della __________.
E. 6.3.3 A ragione il calcolo proposto dall’UTPG non tiene neppure in considerazione il delcredere esposto nel periodo 2015. Come detto, non è stata prodotta alcuna documentazione. La decisione di tassazione del 2015, nella quale già s’indicava che il delcredere non sarebbe stato tenuto in considerazione – analogamente ai periodi fiscali precedenti – è stata notificata nel luglio 2017, quanto __________ ricopriva ancora la carica di amministratore unico della società. Il termine per presentare reclamo è stato lasciato decorrere, nel periodo in cui __________ __________ era ancora AU della __________. Così si è espresso l’UTPG nelle osservazioni al ricorso: Come già stabilito dalla Camera di diritto tributario, sarebbe iniquo e non compatibile con le normative fiscali ammettere
– come vorrebbe il ricorrente – un accantonamento per rischio delcredere pari a CHF 700'000, poiché la “ società ha dimostrato di non aver messo in pratica le più elementari misure commerciali per garantire la propria esistenza economica ”. Trattandosi qui del medesimo accantonamento per rischio del credere afferenti gli stessi crediti, non si vede per quale motivo quanto già stabilito per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 (con decisioni di tassazione cresciute in giudicato) non dovrebbe valere anche per gli anni seguenti. A maggiore ragione se si considera che anche negli anni successivi __________ (e meglio il suo amministratore unico) nulla ha messo in atto per ottenere il rimborso dei prestiti attivi, ed è questo il punto centrale (osservazioni 9/10.11.2022, pag. 6). Nella sentenza di questa Camera inerente la __________ (CDT n. 80.2017.2/3 del 26.5.2017, consid. 4.1.), in merito ai prestiti attivi ed alla loro esistenza e quantificazione, si legge infatti quanto segue: Ora, agli atti non vi è alcun documento attestante, da parte di __________ l’avvio di procedure esecutive atte ad incassare i propri crediti. Invero, dall’analisi del contratto di compravendita di crediti con la __________ emerge come i primi solleciti per il pagamento di interessi e more sarebbero (non è tuttavia agli atti copia dei solleciti) stati inviati a metà luglio 2013, per praticamente tutte le società debitrici (emerge un sollecito precedente di fine dicembre 2012), ciò che rappresenta un altro elemento utile da tenere in considerazione circa l’effettiva qualità di debitrici delle società alle quali la qui ricorrente ha concesso importanti finanziamenti senza richiedere alcuna garanzia. A ciò va anche aggiunto che, per esempio, nel conto economico della __________ afferente al 2014 (periodo fiscale non esaminato dalla CDT) e prodotto con la dichiarazione 2014, il 18.2.2016, risultavano ricavi da interessi vari per fr. 306'964.41. Nell’allegato al bilancio, nulla veniva indicato in merito alla solvibilità dei debitori. Nel 2015, come visto, i ricavi da interessi erano scesi a fr. 88'961.90, ma nulla veniva indicato in merito ai debitori. Come visto, la documentazione prodotta unicamente in sede ricorsuale, in relazione ad alcuni dei debitori, non è ancora sufficiente per dimostrare che __________ abbia avviato procedimenti finalizzati alla riscossione dei propri crediti o abbia partecipato a procedure esecutive o fallimentari né in quale misura sia stata tacitata (cfr. in particolare per la __________). Emerge invero che i debitori abbiano richiesto una liquidazione su base volontaria.
E. 6.4 Come del resto rilevato anche dall’UTPG, non risulta neppure dagli atti che __________ si sia rivolto al un giudice per rilevare lo stato di sovrindebitamento della __________. In effetti, secondo l’art. 725 cpv. 2 CO, se esiste fondato timore che la società abbia un’eccedenza di debiti, deve essere allestito un bilancio intermedio soggetto alla verifica di un revisore abilitato. Ove risulti da tale bilancio che i debiti sociali non sono coperti né stimando i beni secondo il valore d’esercizio, né stimandoli secondo il valore di alienazione, il consiglio d’amministrazione ne avvisa il giudice, salvo che creditori della società accettino, per questa insufficienza d’attivo, di essere relegati a un grado inferiore a quello di tutti gli altri creditori della società.
E. 6.5 In assenza di documentazione attendibile, va preso in considerazione l’ultimo bilancio noto. Neppure in questa sede procedurale il ricorrente ha spiegato dove siano defluiti gli attivi societari, tenuto conto del fatto che, con la cessione dei crediti, sarebbero stati versati sul conto della società almeno fr. 399'000.-. Essendo la procedura di fallimento stata sospesa per mancanza di attivi, è verosimile che gli attivi societari siano stati incamerati dagli azionisti o da persone a loro vicine.
E. 6.6 Di conseguenza, la responsabilità solidale di __________ è data. L’utile di liquidazione, relativo alla liquidazione di fatto della __________ SA dev’essere giocoforza stabilito in base all’ultimo bilancio noto, ossia quello relativo al 2015, dal quale risulta un utile di liquidazione, che avrebbe permesso il pagamento dell’intero dovuto d’imposta.
E. 7.1 Si tratta infine di determinare se il ricorrente abbia apportato la prova liberatoria.
E. 7.2 La responsabilità solidale decade solo se il liquidatore comprova di aver adempiuto i suoi obblighi secondo scienza e coscienza, usando la diligenza richiesta dalle circostanze. Su questo punto, la legge istituisce quindi un’eccezione e conferisce al liquidatore la possibilità di fornire a suo discarico una prova liberatoria. A differenza di quanto disposto dall’art. 15 cpv. 2 LIP, che impo-ne al liquidatore di fare tutto quanto ci si può attendere da lui non solo per stabilire l’estensione dell’obbligo fiscale, ma anche per giungere al suo adempimento, nell’ambito dell’ art. 55 LIFD la prova liberatoria sottostà alle condizioni ed esigenze meno severe stabilite dal diritto civile, ed in particolare dagli art. 55 cpv. 1 e 56 cpv. 1 CO ( Richner/Frei/ Kaufmann/Meuter , op. cit., n. 18 ad art. 55 LIFD, p. 684; Müller , Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, p. 158). A tale riguardo sono quindi determinanti, nell’ambito della valutazione della prova liberatoria ex art. 55 cpv. 1 LIFD, i principi civilistici inerenti alla diligenza richiesta dalle circostanze, di cui all’art. 55 CO e relativa giurisprudenza ( Greminger/Bärtschi , in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. I/2a, Basilea 2008, n. 9 ad art. 55 LIFD, p. 790).
E. 7.3 La responsabilità della persona incaricata della liquidazione e dell'amministrazione di una persona giuridica decade se questa riesce a dimostrare che non può essergli rimproverata alcuna negligenza causale al danno venutosi a creare alla collettività. Per giudicare in merito, la dottrina indica di volersi riferire ai principi esatti dall’art. 55 CO (cfr. Locher, op. cit., n. 19 ad art. 55 LIFD; Müller , Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, pagg. 158 e 159; Ghielmetti/Genini , La responsabilità solidale dell’amministratore e/o liquidatore per il pagamento delle imposte societarie in caso di cessazione dell’assoggettamento, RtiD II-2015, p. 703-704).
E. 7.4 Per quanto attiene all’art. 55 CO, cui si rimanda per l’interpretazione della prova liberatoria, spetta in questo caso al liquidatore comprovare di aver fatto uso di tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire il danno oppure dimostrare che questo si sarebbe verificato anche usando tale diligenza. La giurisprudenza esige una prova rigorosa ( Kessler , in: Honsell/Vogt/Wiegand [a cura di], BK Obligationenrecht I, art. 1-529 Co, 6 a ed., Basilea 2015; cfr. ad esempio sentenza TF 4A_319/2012 del 28.1.2013 consid. 5.3.). In ambito d’imposta preventiva il Tribunale federale, riferendosi alla prova liberatoria ha decretato che non è data nel caso in cui il liquidatore ha disposto del prodotto di liquidazione della società, oppure nel caso in cui se ne è lasciato spossessare, prima che ad esempio l’imposta preventiva sia stata corrisposta. In una sentenza emessa in ambito di LIP da parte dell’Alta Corte svizzera (cfr. 2C_499/2011 del 9.7.2012 in RDAF 2012 II p. 450 e segg.) era stato ritenuto che il liquidatore non aveva preteso né che l’azionista della società fornisse delle garanzie né aveva predisposto degli accantonamenti per assicurare il pagamento dell’imposta ( Paschoud/Gani , in: Noël/Aubry Girardin [a cura di], Commentaire romand LIFD, 2 a ed., Basilea 2017, n. 14 ad art. 55 LIFD). Come visto, l’art. 55 LIFD dovrebbe essere comunque interpretato in maniera meno rigida rispetto all’art. 15 cpv. 2 LIP, per quanto attiene alla prova liberatoria: ci si deve riferire infatti agli art. 55 e 56 CO (cfr. Locher , op. cit., n. 19 ad art. 55 LIFD, cfr. anche RDAF 2012 II p. 468).
E. 8.1 Dalla disamina dei bilanci degli esercizi dal 2010 al 2015 emerge che __________ ha sottostimato l’ammontare delle imposte dovute dalla società e che non ha provveduto ad eseguire i necessari accantonamenti, pur non potendo non sapere che la società rischiava di pagare più imposte di quelle prospettate, cosa nota quantomeno dalla notifica del periodo fiscale 2010.
E. 8.2 La determinazione degli accantonamenti, compito dell’amministratore ex art. 716 cpv. 1 n. 3 CO, è parte essenziale delle misure atte a definire conti annuali societari rispettosi dei principi contabili riconosciuti. Sia sotto l’egida del nuovo diritto contabile in vigore dal 1° gennaio 2013 (art. 957 ss. CO), sia sotto l’egida del precedente diritto, l’indiscusso obiettivo delle norme contabili è quello di fornire a terzi (creditori ed investitori) una rappresentazione fedele della situazione economica dell’impresa ( Barakat , Les incidences fiscales du nouveau droit comptable, in: RDAF II 2016, p. 231 ss., p. 235). L’art. 958 CO richiede che la presentazione dei conti debba essere rispettosa del principio dell’opinione attendibile sulla situazione economica , come previsto anche prima del 1° gennaio 2013 dall’art. 662 a CO (FF 2008, p. 1427). Secondo l’art. 960 e cpv. 2 CO è obbligatorio costituire accantonamenti, a copertura dei prevedibili deflussi futuri di mezzi finanziari, generati da eventi passati. Prima del 1° gennaio 2013 tale necessità era prevista dall’art. 699 cpv. 1 CO, ai sensi del quale accantonamenti dovevano essere predisposti ove necessari in base ai principi generalmente ammessi nel commercio. Sia in base al nuovo sia in base al vecchio diritto, per determinate tipologie di uscite va quindi fatta una valutazione sulla necessità di provvedere ad un accantonamento, nonché se del caso sull’ammontare dello stesso. A tale riguardo, previsioni riferite alle imposte federali dirette possono essere basate, in assenza di eventi straordinari, sui dati del periodo fiscale in corso o precedente. La copertura contabile può inoltre essere predisposta tramite la registrazione di appositi transitori passivi oppure, in caso di incertezza sull’onere fiscale a seguito di eventi straordinari, di specifici accantonamenti per imposte. Gli International Financial Reporting Standards (IFRS) , o le Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti (Swiss GAAP RPC ) , a loro volta norme contabili riconosciute ex art. 1 dell’Ordinanza sulle norme contabili riconosciute (ONCR; RS 221.432), prevedono la necessità di provvedere ad accantonamenti qualora la probabilità che si verifichi un evento, che comporti un futuro deflusso di mezzi liquidi, si assesti ad almeno il 50% delle probabilità. Le Raccomandazioni relative alla presentazione dei conti svizzere (Swiss GAAP RPC) prevedono, alla raccomandazione 23, anche la possibilità di provvedere ad accantonamenti in caso di probabilità inferiori al 50%, rilevando comunque in apposite carte di lavoro gli elementi che hanno portato alla formazione degli accantonamenti e le relative variazioni (Swiss GAAP RPC 23; Böckli , Schweizer Aktienrecht, 4 a ed., Zurigo 2009, n. 840 ss., p. 1079; n. 879 ss., p. 1088 s.; Lipp , Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3 a ed., Zurigo 2016, n. 19 ad art. 960e CO, p. 735; Müller/Lipp/Plüss , Der Verwaltungsrat - Ein Handbuch für Theorie und Praxis, 4 a ed., Zurigo 2014, p. 239).
E. 8.3 Dalla disamina dei bilanci dal 2010 al 2015, nei passivi, si può notare, la registrazione di “transitori passivi”: · 2010: pari a fr. 2'813.75 (nell’allegato 2 “Elenco debiti” della dichiarazione, in merito agli stessi viene indicato [transitori – nessuna garanzia]); · 2011: pari a fr. 4'036.75 (nell’allegato 2 “Elenco debiti” della dichiarazione, in merito agli stessi viene indicato [transitori – nessuna garanzia]); · 2012: pari a fr. 4'828.75.- (nell’allegato 2 “Elenco debiti” della dichiarazione, in merito agli stessi non viene indicato nulla di specifico]); · 2013: pari a fr. 6'192.- (nell’allegato 2 “Elenco debiti” della dichiarazione, in merito agli stessi non viene indicato nulla di specifico); · 2014: pari a fr. 67’456.- (nell’allegato 2 “Elenco debiti” della dichiarazione, in merito agli stessi non viene indicato nulla di specifico); · 2015: pari a fr. 30'864.- (nell’allegato 2 “Elenco debiti” della dichiarazione, in merito agli stessi viene indicato [transitori – nessuna garanzia]). Ora non è possibile sapere se ed in quale misura i transitori passivi si riferiscano alle imposte. Ad ogni modo, non sono stati costituiti accantonamenti (cfr. anche Bucheler , Abrégé de droit comptable, 2 a ed., 2018, p. 276), neppure nel bilancio 2015, allorquando era noto all’amministratore unico che le perdite su debitori non sarebbero state riconosciute da parte dell’autorità fiscale, in assenza di garanzie richieste per gli ingenti prestiti attivi, inscritti nel bilancio della società.
E. 8.4 A mero titolo esemplificativo di può prendere in considerazione l’anno 2014. Dal conto economico si evince che, in tale periodo fiscale, la società aveva fatto valere un totale dei ricavi pari a fr. 306'964.41 e costi per fr. 285'969.93. Nei costi, oltre alle perdite su debitori per fr. 150'000.- (non considerate dall’UT) la società faceva valere – a diminuzione dell’utile – l’importo di fr. 60'700.- a titolo di imposte societarie. Parimenti, i transitori passivi aumentavano da fr. 6'192.- a fr. 67'456.-. Dalla disamina dei versamenti effettuati per il 2014, sulla base dei conteggi dell’Ufficio esazione e condoni (per quanto riguarda l’IC e l’IFD) e del Comune di Lugano (per l’ICom) risulta che non è stato effettuato alcun pagamento d’imposta afferente a tale periodo fiscale. Tuttavia – inspiegabilmente – tale voce di passivo (denominata “ ratei e risconti passivi ”), invece di aumentare, nel bilancio 2015 era diminuita a fr. 30'864.-. Va da sé che, alla fine del 2015, il debito d’imposta ammontava ad oltre fr. 100'000.-, importo che non era stato debitamente preso in considerazione né accantonato a bilancio. Vi è inoltre da chiedersi se tale importo – accantonato per il pagamento delle imposte – sia stato utilizzato per altri scopi, in particolare distribuito agli azionisti, ritenuto che, anche per il 2015, non sono state pagate imposte e l’accantonamento effettuato è stato in parte dissolto.
E. 8.5 Ne consegue che l’insorgente non ha apportato alcuna prova liberatoria. Non solo non ha provveduto a pagare le imposte della __________, ma neppure ha costituito i necessari accantonamenti e ha permesso che l’accantonamento esistente, peraltro insufficiente, fosse usato per altri scopi.
E. 9 Il ricorso è respinto. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 3’500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 500.– per un totale di fr. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La cancelliera:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.80.2022.240
80.2022.241
Lugano
18 aprile 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina Piemontesi - Gianola
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 26 settembre 2022 contro la decisione del 25 agosto 2022 in materia di responsabilità solidale.
Fatti
Diritto
Attivi
Passivi
Banche
65'045.-
Debiti F + P
388'239.-
Crediti F + P
882'995.-
Ratei e risconti passivi
30'864.-
Altri crediti a breve termine
92'798.-
Prestiti passivi
4'110'372.-
Prestiti attivi
3'930'257.-
Partecipazione
1'219.-
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente: La cancelliera: