Sachverhalt
Diritto
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente:Lacancelliera:
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 I ricorrenti contestano il loro assoggettamento alle imposte cantonali ticinesi per il periodo fiscale 2020, per il fatto che avrebbero trasferito il domicilio nel Canton Zugo a partire dal 13 dicembre 2020. L’autorità di tassazione del Canton Ticino li ha per contro assoggettati alle imposte per appartenenza personale, ritenendo che non avessero apportato la prova di aver trasferito il centro dei loro interessi nel Canton Zugo, alla fine del periodo fiscale litigioso.
E. 1.2 Il diritto fiscale del Canton Ticino e quello federale ammettono, in linea di principio, che il contribuente è assoggettato all’imposta in modo illimitato in un solo luogo, segnatamente quello in cui, secondo l’art. 2 cpv. 1 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la persona fisica ha domicilio o dimora fiscale. Il domicilio fiscale è di conseguenza caratterizzato da un elemento oggettivo, costituito dall’effettiva residenza in un luogo, e da un elemento soggettivo, costituito dall’intenzione di rimanervi in modo duraturo. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’art. 127 cpv. 3 Cost., medesimo principio vale in ambito intercantonale. Anche in questo contesto, il domicilio fiscale principale di una persona fisica si trova nel luogo in cui, di fatto, si situa il centro dei suoi interessi (decisione TF n. 2C_107/2013 del 7 giugno 2013 e giurisprudenza citata). A tal fine, non è determinante la dichiarazione di volontà della persona, bensì la sua condotta esteriore. Il luogo ove la persona assoggettata possiede il centro dei suoi interessi personali va, in altre parole, desunto dall’insieme delle circostanze oggettive e concrete nel singolo caso, non invece dalle sue dichiarazioni (DTF 132 I 29 consid. 4.1; 125 I 54 consid. 2a; 123 I 289 consid. 2b).
E. 1.3 Secondo l’art. 2 cpv. 3 LT e l’art. 3 cpv. 1 LAID, la dimora fiscale nel Canton Ticino è data invece quando una persona vi soggiorna senza interruzioni apprezzabili: · almeno 30 giorni esercitandovi un’attività lucrativa; · almeno 90 giorni senza esercitare un’attività lucrativa. La dimora fiscale non presuppone la permanenza in un determinato luogo, né tanto meno l’intenzione di rimanervi durevolmente. Per poter essere considerata qualificata, essa richiede tuttavia un soggiorno “in blocco”, vale a dire senza interruzioni apprezzabili. Come dimostrano le disposizioni relative all’imposta alla fonte (art. 114 LT; art. 91 LIFD), un assoggettamento illimitato per appartenenza personale è in particolare da escludere in presenza di interruzioni regolari del soggiorno, seppure brevi. Di principio, per potere ancora essere qualificata come “transitoria”, un’interruzione non può inoltre superare il periodo stesso di permanenza ( Locher , Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 3 a ediz., Berna 2015, p. 27).
E. 1.4 Se i presupposti del domicilio e/o della dimora fiscali sono adempiuti contemporaneamente in più luoghi, il diritto federale della doppia imposizione intercantonale definisce quale domicilio fiscale primario il luogo con cui sono stabilite le relazioni più intense, vale a dire il luogo dove si trova il centro delle relazioni vitali (Lebensverhältnisse) del contribuente, di carattere sia ideale che materiale ( Locher , op. cit., p. 27 s.; Höhn/Athanas , Interkantonales Steuerrecht, Berna 1983, p. 195). Come nel diritto civile, gli interessi ideali assumono, di regola, maggiore rilevanza rispetto a quelli materiali. Può tuttavia accadere che il domicilio fiscale principale si trovi in un luogo diverso rispetto al domicilio civile. Se una persona soggiorna alternativamente a due indirizzi, ciò che è il caso quando il luogo di lavoro non coincide con il luogo di residenza abituale, il suo domicilio fiscale si trova nel luogo con il quale ha le relazioni più strette. Per il contribuente che esercita un’attività lucrativa dipendente, il domicilio fiscale si trova, di principio al suo luogo di lavoro, ossia al luogo a partire dal quale esercita quotidianamente la sua attività lucrativa, per una lunga durata oppure per un tempo indeterminato, per sopperire ai suoi bisogni. Per il contribuente sposato, i legami creati dai rapporti personali e famigliari sono ritenuti più forti di quelli con il luogo di lavoro; per tale ragione tali persone sono imponibili, in principio al luogo di residenza della famiglia. Stesso dicasi per il contribuente sposato che esercita un’attività lucrativa dipendente (senza avere una funzione dirigente) e non rientra in famiglia che per il fine settimana e durante il suo tempo libero (il cosiddetto “ Wochenaufenthalter ”) (sentenza TF 2C_714/2015 del 15.6.2016 consid. 6.2.).
E. 1.5 Secondo gli articoli 4 b cpv. 1 prima frase LAID e 54 cpv. 1 prima frase LT, in caso di cambiamento del domicilio fiscale all’interno della Svizzera, l’assoggettamento in virtù dell’appartenenza personale si realizza per l’intero periodo fiscale nel Cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo.
E. 2.1 All’inizio del 2021, i ricorrenti hanno inviato all’autorità di tassazione ticinese due certificati di avvenuta notifica di arrivo (“Meldebestätigung”) , rilasciati dal Comune di __________ il 16 dicembre 2020, e un contratto di locazione per un appartamento di 4.5 locali a __________, con effetto a partire dalle ore 13.00 del 14 dicembre 2020. Il fatto che una persona sia iscritta nel registro comunale come residente comprova unicamente, secondo l’art. 3 lett. b della Legge federale del 23 giugno 2006 sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa; RS 431.02), che quella persona ha depositato i propri documenti nel Comune interessato. Il domicilio continua nondimeno ad essere determinato in base ai criteri definiti nelle leggi speciali (per esempio secondo gli articoli 23 cpv. 1 CC, 3 cpv. 2 LAID oppure 13 cpv. 1 LPGA). Per quanto concerne il domicilio fiscale secondo l’art. 3 cpv. 2 LAID, è determinante la giurisprudenza già menzionata, in base alla quale il luogo in cui sono depositati i documenti e in cui vengono esercitati i diritti politici non assume un ruolo decisivo (cfr. sentenza TF 9C_25/2023 del 5 giugno 2023 consid. 5.1.3 e giurisprudenza citata). La semplice notifica di arrivo dei ricorrenti nel Comune di __________ il 16 dicembre 2020 non permette pertanto ancora di concludere che vi avessero il domicilio fiscale alla fine del 2020.
E. 2.2 Gli insorgenti avevano preso in locazione tuttavia un appartamento a __________ a partire dal 14 dicembre 2020 e vi hanno traslocato nei giorni seguenti. Il trasloco dal Canton Ticino al Canton Zugo rappresenta indubbiamente un indizio del trasferimento del domicilio dei contribuenti. Nondimeno, fino al 31 luglio 2021 hanno avuto a disposizione anche l’appartamento di __________. Alla fine del periodo fiscale 2020 i ricorrenti avevano dunque due contratti di locazione in essere, per altrettanti appartamenti. Come da loro confermato in udienza, nonostante il trasloco non avevano disdetto l’abbonamento per l’energia elettrica, sicché l’abitazione nel Canton Ticino era utilizzabile senza particolari limitazioni.
E. 2.3.1 Per quanto concerne l’attività lucrativa dei contribuenti, in udienza gli stessi hanno affermato di aver preso vacanza dal 14 al 20 dicembre 2020 per fare il trasloco. Il 21 dicembre 2020 avrebbero ricevuto a casa (a __________) l’accordatore del piano-forte e a partire dal 22 dicembre sarebbero iniziati i giorni delle festività di fine anno.
E. 2.3.2 Anche nelle settimane successive, tuttavia, RI 2 non ha sottoscritto un abbonamento generale per i mezzi pubblici, argomentando che “gli spostamenti per lavoro erano rari e… operava in telelavoro” . L’abbonamento sarebbe stato sottoscritto solo a partire dal 28 maggio 2021. Nella lettera del 6 marzo 2023, con cui hanno prodotto la documentazione richiesta in udienza, i contribuenti affermano che “in ragione del particolare periodo pandemico e del telelavoro, per la signora RI 2, inizialmente è stato più conveniente continuare a viaggiare con il suo abbonamento metà prezzo, piuttosto che stipularne uno generale”. Inoltre, avrebbero atteso di ricevere dei “buoni della Confederazione”, per ottenere una riduzione di prezzo. A tal fine, hanno dovuto ottenere da parte del Comune di domicilio un attestato di residenza, che è stato firmato il 26 maggio 2021. Dall’estratto della carta di credito __________ dei mesi da novembre 2020 a maggio 2021 risultano acquisti di biglietti ferroviari da parte di RI 2 alle seguenti date: 19, 20, 24 e 28 dicembre 2020; 7, 14, 18, 28, 29 gennaio 2021; 11 febbraio 2021; 6 e 23 marzo 2021; 6, 9, 17, 18 aprile 2021; 9 maggio 2021. È vero che il periodo a cavallo fra il 2020 e il 2021 è stato caratterizzato da problemi legati alla tutela della salute pubblica e che il Canton Ticino aveva ammesso in modo esteso l’adempimento degli obblighi lavorativi dei funzionari cantonali da casa. La contribuente sostiene di aver svolto la sua attività lavorativa dal nuovo domicilio, in modalità telelavoro. In queste circostanze, pur tenendo presente che era capoufficio, non si può escludere che nei primi mesi del 2021 la contribuente abbia spesso lavorato dal suo appartamento di __________. Va comunque sottolineato che, se una persona lavora regolarmente nella sua residenza secondaria, ciò non basta a spostarne il centro degli interessi vitali, dovendosi tener conto dell’insieme della situazione concreta. Il lavoro, in particolare per quanto riguarda il contenuto e i risultati dell’attività lavorativa e i contatti sociali che ne derivano, continua ad esplicare i suoi effetti sul luogo di lavoro ( Betschart , Interkantonale Aspekte des Homeoffice, in RF 78/2023 p. 427). Il fatto di non aver acquistato l’abbonamento generale prima del mese di maggio del 2021 è compatibile sia con il telelavoro svolto da __________ nei primi mesi del 2021 sia con un prevalente soggiorno nel Canton Ticino.
E. 2.3.3 Vista la situazione lavorativa alla fine del periodo fiscale, può essere lasciata aperta la questione se, come sostenuto dall’autorità di tassazione, la moglie assumesse una posizione dirigenziale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, se il contribuente occupa una posizione dirigenziale e fa ritorno dalla famiglia nei fine settimana e durante il tempo libero, il suo domicilio fiscale principale si trova al luogo di lavoro, mentre nel luogo di residenza della famiglia vi è solo un domicilio secondario. Se il contribuente che occupa una posizione dirigenziale rientra dalla famiglia ogni sera, mantiene il proprio domicilio fiscale nel luogo di residenza dei congiunti. L’Alta Corte ammette tuttavia che si possa parlare di posizione dirigenziale, che va ammessa in maniera restrittiva, solo quando l'attività professionale occupa il contribuente a tal punto che i suoi rapporti familiari e sociali passano in secondo piano, nonostante il rientro al domicilio della famiglia una o più volte alla settimana (sentenza TF 9C_636/2022 del 24 ottobre 2023 consid. 3.2 e 9.3.1 e giurisprudenza citata).
E. 2.3.4 Per quanto riguarda il marito, lavorava alla dogana di __________ e svolgeva l’attività a turni. A partire dal 1° luglio 2022 ha ottenuto il trasferimento a __________. Dai piani dei turni di servizio, prodotti in seguito all’udienza, si evince che, partire dal trasferimento del domicilio nel Canton Zugo, ha lavorato nei giorni dal 21 al 30 dicembre 2020, con l’eccezione dei festivi, e poi regolarmente nei mesi seguenti. Mediamente una volta alla settimana il turno si concludeva ad un orario tale per cui non rientrava al domicilio, ma soggiornava in una camera a disposizione sul luogo di lavoro. Non è noto quante volte, nei giorni in questione, si sia spostato tra __________ e __________.
E. 2.3.5 Per entrambi i contribuenti i legami professionali erano indiscutibilmente tutti con il Canton Ticino. La moglie era capoufficio in un importante settore della pubblica amministrazione e, nonostante potesse temporaneamente svolgere l’attività in larga misura da casa, a causa della pandemia, doveva mantenere costanti rapporti con il luogo di lavoro e con i collaboratori. Il marito lavorava a tempo pieno a __________ e solo a partire dal 2022 avrebbe ottenuto il trasferimento a __________.
E. 2.4 Nel corso dell’udienza del
E. 2.5 La giurisprudenza del Tribunale federale ha stabilito che, anche nei rapporti intercantonali, una volta stabilito, il domicilio continua a sussistere fino a quando non ne viene costituito uno nuovo. Per stabilire il nuovo domicilio, non è pertanto sufficiente l'intenzione di trasferirsi, ma è necessario che sia stata messa in pratica, cioè che il contribuente abbia già spostato il centro dei propri interessi vitali nella nuova località nel periodo in questione (sentenza TF 2C_794/2013 del 2 maggio 2014 consid. 3.4 e giurisprudenza citata). Nel caso in esame, si può ammettere che alla fine del periodo fiscale litigioso abbiano manifestato l’intenzione di trasferire il domicilio fiscale dal Canton Ticino al Canton Zugo. Lo comprovano in particolar modo il contratto di locazione per l’appartamento di __________ e il trasloco da __________ a __________. Al momento determinante (31 dicembre 2020) non era ancora avvenuto tuttavia lo spostamento del centro dei loro interessi vitali dal Canton Ticino. Avevano ancora a disposizione un appartamento a __________, allacciato alla rete elettrica e quindi perfettamente abitabile. La moglie, funzionaria della pubblica amministrazione in una posizione di particolare responsabilità, lavorava a __________, anche se temporaneamente beneficiava di un regime speciale, legato alla crisi pandemica. Dal momento del trasloco fino alla fine dell’anno, peraltro, non ha lavorato. Il marito svolgeva la sua attività alle dipendenze del Dipartimento federale delle finanze, con sede di servizio a __________. Entrambi i coniugi intrattenevano necessariamente rapporti sociali e professionali nel Canton Ticino. Anche per quanto concerne la salute e la cura della persona, i contribuenti non avevano (ancora) sciolto i legami con il Canton Ticino. Come hanno affermato in udienza, non avevano medici né dentisti nel Canton Zugo. Dagli estratti della carta di credito risulta che RI 2 ha ancora frequentato un salone di parrucchiere a __________ l’11 gennaio 2021. Il 21 aprile 2021 figura anche un pagamento ad un centro veterinario a __________. In generale, anche nei primi mesi del 2021 sono stati effettuati ancora numerosi acquisti in negozi e consumazioni in esercizi pubblici del __________. Si deve conseguentemente condividere la conclusione dell’autorità di tassazione cantonale, secondo cui alla fine del 2020 i ricorrenti non avevano (ancora) trasferito il centro dei loro interessi dal Canton Ticino al Canton Zugo. 3. Il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico dei ricorrenti, soccombenti. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto .
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 200.– per un totale di fr. 1’200.– sono a carico dei ricorrenti.
3. Contro il presente Copia per conoscenza: - municipio di . per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La cancelliera:
E. 7 febbraio 2023 i ricorrenti hanno precisato di aver trasferito la loro assistenza medica nel Canton Zugo nel corso del 2022, in quanto in precedenza non avevano fruito di servizi medici. La moglie ha poi aggiunto di aver mantenuto il dentista a Lugano. La contribuente ha anche frequentato, da settembre 2021 a giugno 2022, corsi di lingua tedesca a __________. I corsi erano di livello B1. Anche questi elementi portano ad escludere che, perlomeno alla fine del 2020, i ricorrenti avessero legami di particolare rilievo nel Canton Zugo. Pur ammettendo che la situazione sanitaria del momento rendesse difficili i rapporti sociali, il fatto stesso che la moglie abbia iniziato a frequentare corsi di tedesco dimostra che sentisse la necessità di migliorare la propria capacità di comunicare in una lingua che evidentemente conosceva poco. È dunque escluso che alla fine del 2020 i ricorrenti avessero intessuto rapporti sociali prevalenti rispetto a quelli esistenti nel Canton Ticino. Sebbene nel ricorso abbiano sottolineato i labili legami con parenti, vicini e colleghi in quest’ultimo Cantone, difficilmente le relazioni nel Canton Zugo potevano essere più importanti.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarti n.80.2022.100
80.2022.101
Lugano
30 luglio 2024
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici
cancelliera
Sabrina Piemontesi - Gianola
parti
RI 1
RI 2
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 10 aprile 2022 contro la decisione del 16 marzo 2022 in materia di IC e IFD 2020.
Fatti
Diritto
- municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente:Lacancelliera: