Sachverhalt
Diritto
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente:Lasegretaria:
Erwägungen (2 Absätze)
E. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente:Lasegretaria:
E. 37 anni). Nel caso sub judice , come visto l’unica – ipotetica - possibilità per prestare servizio, e quindi ottemperare in natura all’obbligo militare era quello della ferma continuata. Tuttavia, questa modalità di prestare servizio è subordinata a condizioni stringenti e non dipende dalla volontà del milite ma dalla possibilità d’incorporazione stabilita dall’esercito. Come si evince dal portale internet dell’esercito ( https://www.vtg.admin.ch/it/mio-servizio-militare/persone-soggette-obbligo-di-leva/ferma-continuata.html , sito consultato il 15.5.2022), si legge (anche qui con numerosi errori nella traduzione in italiano) come non tutte le funzioni siano offerte in ferma continuata. La ferma continuata per la truppa (soldati ed appuntati) viene svolta in un periodo di 300 giorni. Inoltre, per legge, la proporzione annua di reclute che effettuano il servizio quali militari in ferma continua non può eccedere il 15% (art. 54a cpv. 3 LM). Sempre nel sito internet in questione viene inoltre indicato che molte funzioni militari esistono soltanto con il modello del corso di ripetizione. Comunque, la ferma continuata è subordinata a tutta una serie di condizioni, quali la necessità dell’accordo del proprio datore di lavoro (cfr. reclutamento posticipato), di un diploma di fine tirocinio o della maturità. Inoltre il servizio deve essere portato a termine senza interruzioni e durante l’intero periodo di servizio i militari in ferma continuata ricevono soltanto l’indennità minima per perdita di guadagno. 5.7. Ora il qui ricorrente non è stato esonerato dall’obbligo di prestare servizio militare a seguito di una procedura di reclutamento (come quella codificata puntualmente e che vien proposta ai cittadini svizzeri già dai 17 anni in poi) né ha scelto deliberatamente di non prestare servizio militare: la tassa sostitutiva gli è stata imposta, nel 2020 per il periodo di assoggettamento 2019, senza che questi abbia di fatto avuto concretamente la possibilità di prestare servizio e senza che avesse più la possibilità di effettuare, anche solo in linea teorica, la ferma continuata (che tuttavia, anche nei fatti, sembra a di poco irrealizzabile, per un uomo di 36 anni, dipendente e con una famiglia a carico). In altri termini, il qui ricorrente, a causa della sua età, è di fatto stato astretto al pagamento della tassa d’esenzione, senza che esistessero altre opzioni di poter prestar servizio e senza che fosse stato esonerato con una decisione. Con tale modo di procedere, è stato svuotato il senso della tassa surrogatoria, non avendo in concreto il ricorrente avuto la possibilità di adempiere agli obblighi militari. 5.8. Analogamente a quanto stabilito dalla Corte EDU nei casi Glor e Ryser, anche nella fattispecie in esame il ricorrente subisce una discriminazione rispetto ad altre persone in una situazione analoga. Nel suo caso, tuttavia, questa discriminazione non dipende dal suo handicap bensì dall’età, che gli impedisce di prestare servizio militare o servizio civile, invece di sottostare alla tassa di esenzione. Ne consegue che, nel caso concreto, sono riunite le condizioni per ritenere che l’imposizione della tassa di esenzione dall’obbligo militare comporti una discriminazione, per il ricorrente, legata alla sua età, come tale incompatibile con il diritto superiore, e meglio con gli articoli 8 e 14 CEDU. 6. Il ricorso è accolto. La decisione su reclamo del 1.2.2021 è annullata e non viene prelevata alcuna tassa d’esenzione dall’obbligo militare per il 2019. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto . § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 1.2.2021 è annullata e il ricorrente è esentato dalla tassa d’esenzione dall’obbligo militare per il periodo di assoggettamento 2019.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. C per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il presidente: La segretari a :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.80.2021.49
Lugano
2 giugno 2022
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente,
Raffaele Guffi,Ivano Ranzanici
segretaria
Sabrina Piemontesi - Gianola, vicecancelliera
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 27 febbraio 2021 contro la decisione del 1° febbraio 2021 in materia di tassa di esenzione dallobbligo militare.
Fatti
Diritto
visti per le spese gli art. 31 cpv. 2 LTEO e 231 LT
per la Camera di diritto tributario del Tribunale dappello
Il presidente:Lasegretaria: